Italian Supreme Court dismisses appeal claiming omitted translation of detained defendant due to procedural timing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy dismissed Marco Tasca's appeal against a second-instance conviction for evasion, ruling the procedural defect was non-existent. Although the defendant's lawyer requested oral participation, the request was untimely and lacked the specific formalities required by the relevant decree. The court held that the lower court correctly rejected the late request because the statutory distinction between requesting oral discussion and requesting personal attendance was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 598-bis c.p.p.; Art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020: The request for a defendant's personal attendance at an appellate hearing must be submitted in writing by the defender within the strict deadline of fifteen free days prior to the hearing, and failure to comply with these specific formalities renders the request inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente SENTENZA sul ricorso proposto da Tasca Marco, nato a Caltagirone il 09/05/1978 avverso la sentenza emessa il 6 novembre 2023 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna del Tribunale di Caltagirone nei confronti di Marco Tasca per il delitto di evasione. l 2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso per omessa traduzione dell'imputato detenuto per l'udienza di appello del 6 novembre 2023 nonostante la tempestiva richiesta di partecipazione di cui all'art. 598-bis cod. proc. pen. avanzata da Tasca attraverso il proprio difensore.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte per la deduzione di un vizio processuale, risulta che: l'avviso di fissazione dell'udienza di appello è stato notificato all'imputato in data 12 settembre 2023 presso la casa circondariale di Caltagirone ove era detenuto per altro senza richiesta di partecipazione all'udienza; il difensore dell'imputato ha richiesto la trattazione orale senza formulare istanza di partecipazione del proprio assistito. Correttamente la Corte di appello ha applicato l'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge numero 176 del 18 dicembre 2020, secondo cui «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.
Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza». Si tratta di una disposizione che, come sostenuto anche nella requisitoria del Procuratore generale, continua ad applicarsi per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, quale quella in esame, in forza dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 secondo il quale la richiesta di discussione orale resta distinta dalla richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza. Ne consegue che la tardiva istanza, presentata tramite il difensore, è stata ritualmente rigettata dalla Corte di merito.
3. Dagli argomenti che precedono deriva che il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 luglio 2024 La Consigliera esten