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Sentenza — n. 32337/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic due to lack of documentary proof for procedural nullity regarding defense notification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32337/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide documentary evidence proving the deposit of the citation decree with the court clerk. Although the lower courts acknowledged an error in notifying the new defense counsel, the appellant could not substantiate this procedural defect with the required formal documents. Consequently, the Court ruled that without such proof, the appeal is generic and cannot establish the nullity of the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; The Court of Cassation requires the appellant to formally produce documentary evidence proving the existence of a procedural defect when the act is not found in the file transmitted to the supreme court, rendering a generic appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural nullity documentary evidence defense notification generic appeal court clerk deposit procedural defect esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 601 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 96 cod. proc. pen.
Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto la nomina del nuovo difensore (con contestuale revoca delle precedenti nomine) priva, tuttavia, della prova dell'avvenuto deposito ex art. 96 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, quindi, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
art. 337 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 96 cod. proc. pen
Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto la nomina del nuovo difensore (con contestuale revoca delle precedenti nomine) priva, tuttavia, della prova dell'avvenuto deposito ex art. 96 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, quindi, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio
Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito
Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv.
Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi
229245; da ultimo Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, che ha richiamato le molteplici sentenze conformi).
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
L'inammissibilità del ricorso impedisce infine di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Costantino Davide Mario, nato a Locri il 13/11/1989 avverso la sentenza del 05/07/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 23 gennaio 2018, con la quale, all'esito di rito abbreviato, era stato condannato l'imputato Davide Mario Costantino per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e di lesioni dolose aggravate (artt. 582, 585, 576 n. 1, 61, n. 2 cod. pen.), commessi il 19 settembre 2015. Con ordinanza del 22 dicembre 2023, il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso del Costantino, con il quale aveva rappresentato che il giudizio di secondo grado si era celebrato alla presenza del difensore revocato e all'insaputa del nuovo difensore di fiducia, nominato dopo la sentenza di primo grado, e revocava l'esecutività della sentenza di appello, rimettendo nei termini l'imputato per la proposizione dell'eventuale appello.

Con successiva ordinanza del 9 gennaio 2024, il Tribunale di Milano, correggeva il precedente provvedimento, rilevando che per errore era stata revocata l'esecutività della sentenza in grado di appello, non di competenza del Tribunale, e revocava l'esecutività della sentenza di primo grado, rimettendo nei termini l'imputato per la proposizione dell'eventuale appello. Con ulteriore ordinanza della Corte di appello di Milano del 25 gennaio 2024 era accolto l'incidente di esecuzione dell'imputato per le ragioni già indicate dal Tribunale ed era dichiarata non esecutiva la sentenza della Corte di appello del 5 luglio 2019.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 601, comma 1, n. 5, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il difensore ribadisce l'errore che vi è stato, riconosciuto dai provvedimenti sopra indicati, nell'omessa notifica del decreto di citazione al difensore, oramai revocato. Si chiede in subordine di pronunciare la declaratoria di prescrizione dei reati.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico.

2. E' principio pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale trasmesso al giudice di legittimità, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (così Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329;

Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245; da ultimo Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, che ha richiamato le molteplici sentenze conformi). Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto la nomina del nuovo difensore (con contestuale revoca delle precedenti nomine) priva, tuttavia, della prova dell'avvenuto deposito ex art. 96 cod. proc. pen. (e quindi anche della data di tale deposito, rilevante ai fini della validità della notificazione effettuata al pregresso difensore). L'atto reca infatti in alto a sinistra soltanto l'attestazione di avvenuto pagamento della marca da bollo e non del deposito dell'atto in cancelleria presso il giudice procedente.

Anche nel fascicolo processuale non è stata rinvenuta la prova dell'avvenuto deposito (in atti vi è solo un analogo atto privo di attestazioni e neppure indicizzato e numerato). In mancanza di tale allegazione, il ricorso finisce per essere generico, non potendo la Corte di cassazione dichiarare la nullità del giudizio di secondo grado soltanto sulla base dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso impedisce infine di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). Il ricorrente deve, quindi, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000