Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32060/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific power of attorney and domicile declaration under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absence of a specific power of attorney and domicile declaration required by law. The appellant argued that the appellate court violated procedural rights by failing to notify the defense counsel of the citation decree, yet the court found no valid appeal document was filed. Consequently, the lower court's decision to reject the appeal was upheld as legally correct, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the specific power of attorney issued after the first-instance judgment and the declaration or election of domicile are not attached, rendering the appeal document invalid.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific power of attorney domicile declaration Art. 581 CPP procedural preclusion defense counsel notification Cassa delle ammende difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Infatti, Paolo Morabito non è stato più ritracciato dal suo difensore, nonostante gli sforzi, al fine di ottenere il rilascio degli atti richiesti dall'art. 581, comma 1-quater, cod.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Ne consegue che, in assenza di un valide atto di appello privo dei requisiti richiesti, la Corte distrettuale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.
Art. 24 Cost.
e art. 24 Cost. in quanto la Corte di appello ha adottato l'ordinanza impugnata senza previa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato al quale, in tal modo, è stato precluso di interloquire circa la disparità di trattamento tra soggetti dichiarati irreperibili e gli altri.
art. 334 cod. pen
art. 24 Cost
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Morabito Paolo, nato il 09/10/1956 a Reggio Calabria avverso l'ordinanza del 26/02/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di Paolo Morabito avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 17 gennaio 2023, all'esito di un giudizio svoltosi in assenza dell'imputato per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen. La ragione dell'inammissibilità è stata fondata dalla Corte distrettuale sul mancato deposito, unitamente all'atto di appello:

a) dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall'imputato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado;

b) l'allegazione della dichiarazione o dell'elezione di domicilio.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Paolo Morabito, tramite il proprio difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e cod. proc. pen. e art. 24 Cost. in quanto la Corte di appello ha adottato l'ordinanza impugnata senza previa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato al quale, in tal modo, è stato precluso di interloquire circa la disparità di trattamento tra soggetti dichiarati irreperibili e gli altri. Infatti, Paolo Morabito non è stato più ritracciato dal suo difensore, nonostante gli sforzi, al fine di ottenere il rilascio degli atti richiesti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

2. Come riconosciuto dallo stesso difensore, all'atto di impugnazione non sono stati allegati né specifico mandato ad impugnare, successivo alla sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio celebrato in assenza; nè la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. Ne consegue che, in assenza di un valide atto di appello privo dei requisiti richiesti, la Corte distrettuale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato, atto incompatibile, logicamente e giuridicamente, con la pretesa notifica, da parte del difensore, di un decreto di citazione a giudizio in appello.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. 2 /i

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i