Cassation court dismisses appeal against preventive surveillance measure due to lack of specific grounds in the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient reasoning, claiming it merely copied arguments from other cases without addressing specific defenses. The court rejected this, noting that the territorial court provided a complete logical justification for the preventive measure despite some argumentative flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds of complaint or demonstrate a real lack of reasoning in the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Feraru Iulian Florin, n. in Romania 10/04/1986 avverso il decreto n. 34/24 Corte di appello di Reggio Calabria del 17/02/2023 letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso t
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quello emesso dal Tribunale in primo grado, disponendo l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di due anni e sei mesi nei confronti di Iulian Florin Feraru, ritenendolo socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, lett.
c) in relazione all'art. 1, lett.
b) e c) del d. Igs. n. 159 del 2011 quale soggetto dedito abitualmente alla commissione di delitti da cui trae il proprio sostentamento (furti, truffe e ricettazioni) nonché indiziato di reati idonei a mettere in pericolo la sicurezza pubblica, quali la gestione non autorizzata di rifiuti, la guida in stato di ebbrezza ed altre violazioni del codice della strada. Il proposto è stato, inoltre, condannato in via non definitiva del Tribunale di Locri (proc. Iceberg) alla pena di sei anni, sei mesi e venti giorni di reclusione più la pena pecuniaria per associazione per delinquere finalizzata a delitti contro il patrimonio (art. 416, primo e quarto comma, cod. pen.) in particolare truffe in concorso (artt. 110, 640, cod. pen.) e furti aggravati oltre che per violazione delle norme in tema di armi e stupefacenti.
Dagli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Polizia Giudiziaria risulta, inoltre, che il proposto ha conseguito nel periodo 2014-2017 redditi leciti varianti fra euro 2.095,00 e 11.274,00 derivandone la conseguenza che egli tragga almeno in parte dai reati commessi i mezzi per il sostentamento del suo nucleo familiare. La condanna per il reato associativo rende, infine, possibile collocare il proposto nella categoria soggettiva di indiziato di reati contro la sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 1, lett. c), d. Igs. cit.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la difesa del proposto, che deduce un unico motivo di doglianza, lamentando la carenza totale di motivazione a supporto del provvedimento adottato, motivazione in realtà consistente di 'spezzoni' argomentativi tratti da altri provvedimenti e da altri casi giudiziari, senza possibilità di stabilire una ragionevole correlazione tra argomentazione giudiziale e censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Sebbene quello impugnato non si caratterizzi esattamente quale provvedimento sempre preciso e puntuale (si veda il riferimento a tale Berlingieri come soggetto proposto, quando in realtà risulta correo del ricorrente nei numerosi reati di truffa loro ascritti in concorso nel giudizio di cognizione definito in primo grado a Locri) e verosimilmente composto di parti di motivazioni tratte da altri provvedimenti, va nondimeno e preliminarmente appuntata l'attenzione sulla qualità del ricorso, il quale fissa i termini del sindacato demandato alla Corte di cassazione.
Ebbene quello presentato per conto del proposto si rivela estremamente generico, omettendo persino di indicare quali erano state le censure difensive proposte con l'appello e che sarebbero rimaste senza risposta nel decreto impugnato. Esso, inoltre, si limita a contestare l'iter argomentativo del provvedimento adottato senza tuttavia evidenziare una reale mancanza o apparenza della motivazione che, infatti, è da escludere alla luce dei passaggi fattuali e logici che la Corte territoriale, nel dare conto e ragione dell'opzione decisionale, ha illustrato, pur con le criticità argonnentative prima evidenziate, con sufficiente completezza.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 20