Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31934/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31934/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

D'Adamo Maria nata a Brindisi il 13/09/1967 2. Maggi Bryan nato a Brindisi il 08/06/1990 3. Maggi Giovanni nato a Brindisi il 29/06/1961 avverso l'ordinanza del 10/11/2023 del Tribunale del riesame di Brindisi visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore degli indagati, avvocato Mauro Durante, che ha insistito nei motivi del ricorso. 7)1

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 633 cod. pen, art. 639-bis cod. pen; Sentenza — n. 31934/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Conseguentemente, Maggi Giovanni è divenuto assegnatario dell'immobile sito in via Aleandro n. 1 e Maggi Bryan e D'Adamo Maria, sono subentrati a Maggi Giovanni, precedente occupante l'appartamento, sicché, nei loro confronti, non è, in ogni caso, possibile ipotizzare una condotta di "occupazione" riconducibile al paradigma di cui all'art. 633 cod. pen. (aggravata, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen.).

Parole chiave

Generato dall'IA
immobile occupato contratto di amministrazione d'immobili assegnazione del luogo di soggiorno locazione abitativa sequestro di beni immobili ubicazione dell'immobile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 633 cod. pen
Il primo immobile era occupato da Maggi Bryan e D'Adamo Maria in assenza di qualsivoglia titolo di assegnazione, ritenendo, perciò, il fumus del delitto di cui all'art. 633 cod. pen.
art. 639-bis cod. pen
(aggravata, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Brindisi nel procedimento a carico di:

1. D'Adamo Maria nata a Brindisi il 13/09/1967 2. Maggi Bryan nato a Brindisi il 08/06/1990 3. Maggi Giovanni nato a Brindisi il 29/06/1961 avverso l'ordinanza del 10/11/2023 del Tribunale del riesame di Brindisi visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore degli indagati, avvocato Mauro Durante, che ha insistito nei motivi del ricorso. 7)1

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Brindisi, in accoglimento del riesame proposto, ha annullato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 17 ottobre 2023, revocando il sequestro preventivo emesso nei confronti di Maggio Giovanni, Maggi Bryan e D'Adamo Maria e, per l'effetto, disponendo il dissequestro dell'unità immobiliare sita in Brindisi in via Aleandro n. 1, interno 19, piano 5, e la restituzione dello stesso agli indagati. Il G.i.p. di Roma, con il suindicato decreto, aveva disposto il sequestro preventivo degli immobili siti in Brindisi in via Aleandro n. 1, int. 19, piano 5 e in via Aleandro n. 4, int. 24 di proprietà dell'Agenzia Arca Nord Salento. Il primo immobile era occupato da Maggi Bryan e D'Adamo Maria in assenza di qualsivoglia titolo di assegnazione, ritenendo, perciò, il fumus del delitto di cui all'art. 633 cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi deducendo che sussistevano a carico degli indagati precisi indizi di commissione del fatto, poiché gli stessi non avevano mai avuto il possesso dell'abitazione de qua. Il reato si configura anche nel caso di protrazione nel tempo dell'occupazione ed è irrilevante, per la sussistenza dello stesso, la circostanza che gli indagati siano stati ospitati dal legittimo assegnatario, mancando qualunque provvedimento legittimo di assegnazione da parte della Pubblica Amministrazione.

L'accordo di scambio è stato compiuto in violazione della legge della Regione Puglia n. 10 del 2014 e l'ordinanza non ha motivato in ordine alle condotte (riassunte nell'incolpazione provvisoria e descritte motivatamente dal G.i.p. nel decreto annullato) che avevano comportato l'illecita adozione del provvedimento di scambio suddetto. Il provvedimento impugnato è apoditticamente fondato solo e proprio sul provvedimento relativo all'accordo di scambio, adottato invece sulla base di condotte fraudolente e di falsificazione da parte degli indagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché generico, oltre che manifestamente infondato.2. I motivi reiterano doglianze, già correttamente disattese dal Tribunale, formulando argomentazioni con le quali il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente. 2.1. Quanto al profilo del fumus, il Tribunale del riesame ha fatto buon uso delle direttive di questa Corte, secondo le quali non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore (cfr., Sez. 2, n. 15874 del 30/01/2019, Sannais, Rv. 276416 - 01, in cui la Corte ha evidenziato che, quand'anche il subentro fosse autorizzato in violazione di vincoli imposti all'assegnatario, ciò potrebbe avere rilevanza ai fini amministrativi o civilistici ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall'art. 633 cod. pen., che presuppone infatti l'introduzione arbitraria e dall'esterno).

Ciò premesso, l'ordinanza impugnata non presenta alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili nella presente sede di legittimità, avendo i giudici della cautela reale spiegato, con argomenti logici, per quale ragione non sussisteva il fumus del reato previsto dagli artt. 633, 639-bis cod. pen., unica fattispecie sulla quale si fonda il vincolo cautelare, imposto proprio per evitare la protrazione di quel reato. 2.2. Correttamente il Tribunale del riesame ha sottolineato che Giovanni Maggi e Biagio Primiceri, assegnatari degli immobili siti rispettivamente in via Aleandro n. 4 e in via Aleandro n. 1, avevano chiesto lo scambio consensuale degli alloggi, che il Comune di Brindisi - con determina dell'i dicembre 2021 - ha autorizzato, in conformità alla legge regionale n. 10 del 2014.

Conseguentemente, Maggi Giovanni è divenuto assegnatario dell'immobile sito in via Aleandro n. 1 e Maggi Bryan e D'Adamo Maria, sono subentrati a Maggi Giovanni, precedente occupante l'appartamento, sicché, nei loro confronti, non è, in ogni caso, possibile ipotizzare una condotta di "occupazione" riconducibile al paradigma di cui all'art. 633 cod. pen. (aggravata, nella fattispecie, ai sensi dell'art. 639-bis cod. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il