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Sentenza — n. 31914/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls appeal judgment for omitting to apply prior substitute penalty law to suspended sentence case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment, which had rejected the applicant's request to apply a prior monetary penalty law. The applicant argued that the appellate court erred by dismissing the request solely because the old law was abrogated, failing to consider its retroactive application to the facts. The court held that while the new suspended sentence regime was more favorable, the specific circumstances of the suspended sentence precluded its use, yet the old law remained applicable to the committed acts, constituting an omission of reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 53 e ss. della legge n. 689/1981; Art. 61-bis della legge n. 689/1981: When a prior substitute penalty law is abrogated but remains applicable to facts committed under its vigenza, courts must evaluate its application even if a newer regime exists, provided the newer regime's specific preclusions (such as those arising from a suspended sentence) do not bar its use.

Parole chiave

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substitute penalty law suspended sentence retroactive application omission of reasoning Cassazione annullamento legge sostitutiva pena pecuniaria sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53 e ss. della legge n. 689/1981
Art. 61-bis della legge n. 689/1981
Contrariamente a quanto osservato dal ricorso non è dunque applicabile la nuova normativa in tema di pene sostitutive, per la preclusione operata dalla concessione della pena sospesa (in virtù dell'art. 61-bis della legge n. 689/1981).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Avverso la sentenza ricorre per cassazione Barhumi, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione, con particolare riferimento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione, alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex lege n.
legge n. 689/1981
61-bis della legge n. 689/1981).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Barhumi Ramzi nato il 01/01/1988 in Libia Avverso la sentenza del 21/09/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 22 settembre 2021, che condannava Barhumi Ramzi in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso all'interno della Casa di Reclusione di Alessandria.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Barhumi, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione, con particolare riferimento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione, alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex lege n. 689/ 1981 (nella formulazione previgente). La sentenza della Corte d'appello è incorsa in errore allorché ha rigettato l'istanza sottolineando che «è sufficiente evidenziare, come, ad oggi, tale legge non sia più in vigore per effetto della sua recente abrogazione».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2. Occorre osservare che la normativa in tema di sanzioni sostitutive è stata abrogata, in quanto ad essa è stata sostituita quella delle c.d. pene sostitutive, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Al fatto in esame sarebbero applicabili entrambe le normative, salvo verificare quella più favorevole. In linea di principio è più favorevole quella introdotta dalla Riforma Cartabia, ma occorre rilevare che, nel caso in esame, l'imputato è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, beneficiando della sospensione condizionale della pena.

Contrariamente a quanto osservato dal ricorso non è dunque applicabile la nuova normativa in tema di pene sostitutive, per la preclusione operata dalla concessione della pena sospesa (in virtù dell'art. 61-bis della legge n. 689/1981). Ciò non esclude, però, il ricorso alla precedente normativa che, anche se abrogata, rimane applicabile ai fatti commessi sotto la sua vigenza. L'argomentazione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto di non prendere in considerazione il motivo di appello si basa su un erroneo presupposto interpretativo e si risolve, sostanzialmente, in un'omessa motivazione su tale motivo.

3. A ciò consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che dovrà adeguarsi al principio di diritto sopra indicato con riferimento alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria in base alla previgente normativa posta dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 30 aprile 2024