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Sentenza — n. 31782/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to incorrect PEC address for the Rome Tribunal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was sent to a PEC address different from the one designated by the Ministry of Justice for the Rome Tribunal. Although the appellant argued procedural violations regarding the detention order, the Court ruled that the error in the electronic address rendered the filing invalid under strict statutory requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Appeals to judicial offices must be sent exclusively to the specific PEC address designated by the Ministry of Justice, and any deviation renders the filing inadmissible regardless of whether the intended recipient receives the document.

Parole chiave

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inadmissible appeal PEC address error judicial notification rules Ministry of Justice procedural defect pericolo di reiterazione precedenti penali rilevanti criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, lett.
articolo 346-bis cod. pen
Pierluigi Fioretti propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'articolo 346-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano
Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia
286141; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fioretti Pierluigi nato a Pesaro il 5/2/1948 avverso l'ordinanza emessa il 20 febbraio 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pierluigi Fioretti propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'articolo 346-bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso, deduce vizi cumulativi di violazione di legge processuale e di motivazione in relazione alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha dedotto il pericolo di reiterazione del reato dalla volontà manifestata dagli indagati di utilizzare schede telefoniche intestate a terzi.

Si rileva, tuttavia, che si tratta di un fatto meramente ipotetico a cui non è stato dato seguito e, comunque, riferibile ai soli indagati Visco e Favellato. Il Tribunale, inoltre, ha reputato irrilevante che il ricorrente fosse stato revocato dalle cariche di amministratore che ricopriva all'epoca dei fatti, desumendo il pericolo di recidiva da tutta la rete di relazioni a lui facente capo. Così facendo, ha omesso di considerare la personalità dell'indagato, soggetto ultrasessantenne, privo di precedenti penali e di carichi pendenti. In buona sostanza, ad avviso del ricorrente, la prognosi di pericolosità si fonda su elementi parzialmente valutati e meramente ipotetici che potrebbero giustificare una possibilità e non una probabilità di reiterazione del reato.

Il Tribunale, infine, ha omesso di considerare l'aspetto relativo alla possibile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto inviato ad un indirizzo p.e.c. (riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it ,) diverso da quello indicato nell'apposito provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati pubblicato nel portale dei servizi del Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

Invero, come già chiarito da questa Corte, la ratio sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399).2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così