Cassation court allows appeal by revoking lower court order due to crime extinction via victim's remission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a previous order declaring the case inadmissible. The appellant argued that a formal remission of the complaint by the victim, accepted by the defendant, had been submitted via PEC in October 2023, which should have extinguished the crime. The court ruled that the remission, properly formalized, legally extinguished the offense under the Penal Code, thereby invalidating the prior inadmissibility decision and ordering the revocation of the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.; Art. 625-bis c.p.p.: A remission of complaint submitted during cassation proceedings, if formally accepted and compliant with procedural requirements, extinguishes the crime and prevails over grounds for inadmissibility, requiring the higher court to declare the offense extinct and revoke the prior inadmissibility order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Della Gherardesca Kristian, nato a Roma il 01/08/1962, avverso l'ordinanza n. 47435 del 10/10/2023 della Settima Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela; sentito il difensore del ricorrente, Avvocata Monica Marciano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Della Gherardesca Kristian, con atto del 3 aprile 2024, ha proposto ricorso ex art. 625- bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 10 ottobre 2023 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 ottobre 2022 con la quale è stata confermata la condanna alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 200 di multa, emessa nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen.
2. Con il ricorso si invoca l'applicabilità della disciplina in tema di errore di fatto nel giudizio di legittimità, adducendo che l'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso non ha tenuto conto che in data 5 ottobre 2023 era stata depositata tramite PEC la remissione della querela da parte della persona offesa Denise Pasqualotto con dichiarazione sottoscritta della stessa e contestuale dichiarazione di accettazione da parte dell'imputato, rappresentato per procura dall'avv. Monica Marciano, rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria (come da atto allegato al ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Dagli atti allegati al ricorso risulta che la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio della discussione, inizialmente fissata per l'udienza del 20 giugno 2023, per consentire l'acquisizione dell'annunciata remissione di querela, effettivamente formalizzata e depositata a mezzo PEC in data 5 ottobre 2023. Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile a querela della persona offesa, andava dichiarato estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
2. Trova quindi applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso — come avvenuto nella specie — sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 - 01). Pertanto, essendo evidente l'errore di fatto in cui è incorsa la Corte di Cassazione per non avere preso cognizione della remissione di querela, deve essere dispostc\ la revoca dell'ordinanza impugnata unitamente all'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Roma perché il reato è estinto per remissione di querela.
Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali, non risultando diversamente convenuto nell'atto di remissione. P. Q. M. Revoca l'ordinanza n. 47435 del 10 ottobre 2023 della Settima Sezione penale di questa Corte nei confronti di Della Gherardesca Kristian e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma n. 9520 del 3 ottobre 2022 perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11 giugno 2024 Il C