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Sentenza — n. 31774/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming late notification of prosecutor's conclusions in written appellate trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Spezzano's appeal inadmissible due to a procedural defect regarding the late notification of the Prosecutor General's conclusions. Although the appellant argued that his new defense lawyer was not informed of these conclusions before the written appellate hearing, the court found the claim unfounded. The court determined that the documents cited by the appellant concerned a completely different appellate proceeding, rendering the alleged violation non-existent in this specific case.

Regesto Legislator

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Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; In the absence of evidence proving the failure to notify the defense lawyer of the Prosecutor General's conclusions in a written appellate trial, the exception of nullity is inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity prosecutor conclusions written appellate trial defense notification inadmissible appeal notificazione di atti modifica della sentenza rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023
Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024
pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba Marouan, Rv.
Sez. 3, n. 24879 del 22/12/2017
Invero, dall'esame degli atti del fascicolo processuale - che questa Corte è legittimata ad effettuare, essendo stata dedotta una nullità di natura processuale (ex multis, Sez. 3, n. 24879 del 22/12/2017 - dep.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spezzano Luigi, nato a Bologna il 14/05/1975 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 03/11/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, Avvocato Simone Bilotta, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso chiedendo, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa al termine di eccepibilità del vizio derivante dall'omessa comunicazione delle conclusioni del PG nel giudizio cartolare di appello.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 3 novembre 2023 (motivazione depositata il successivo 23 novembre), pronunciandosi in esito ad annullamento senza rinvio della Cassazione e trasmissione degli atti alla predetta Corte di appello per l'ulteriore corso (Sez. 2, n. 8074 del 14/11/2022), in parziale riforma della condanna in primo grado del Tribunale di Rimini, appellata da Spezzano Luigi, ha rideterminato la pena a carico dell'imputato.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce un unico motivo. Si eccepisce che nel procedimento di appello dinanzi alla Corte territoriale, svoltosi a trattazione scritta, le conclusioni del Procuratore generale sono state trasmesse al difensore, precedentemente nominato, e non anche al nuovo difensore che era stato nominato dall'imputato, con contestuale revoca di ogni altro precedente difensore, prima dell'udienza del gravame; vizio, questo, che determina la nullità della sentenza di appello.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In relazione al termine di deducibilità dell'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni del PG nel giudizio cartolare di appello punto si sono formati due orientamenti. Una parte della giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che nel giudizio cartolare di appello, celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire (ex plurimis, Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023, B., Rv. 285349 - 01).

Secondo altra tesi, invece, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba Marouan, Rv. 286087 - 01).

3. Nel caso di specie non è necessario prendere posizione in ordine al suindicato contrasto giurisprudenziale. Invero, dall'esame degli atti del fascicolo processuale - che questa Corte è legittimata ad effettuare, essendo stata dedotta una nullità di natura processuale (ex multis, Sez. 3, n. 24879 del 22/12/2017 - dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525 - 01) - risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato in data 3 luglio 2023 regolarmente notificato al difensore dello Spezzano, avvocato Giovanni Bellino. Successivamente, il 7 luglio 2023, l'appellante ha nominato proprio difensore l'avvocato Simone Bilotta, revocando ogni precedente nomina e il nuovo atto di nomina è stato ritualmente comunicato alla cancelleria della Corte di appello.

Nella sentenza impugnata viene dato atto che l'imputato è assistito dall'Avvocato Bilotta che, il precedente 12 settembre 2023, aveva formulato via Pec le proprie conclusioni scritte chiedendo di "individuare la pena finale in anni sei di reclusione ed euro 1.372 di multa"; nessun riferimento, invece, è presente circa le eventuali conclusioni del PG. La Corte di appello, all'esito dell'udienza cartolare, ha determinato la pena, in relazione al capo a) del procedimento riunito, in anni sei di reclusione e euro 1372 di multa, stabilendo però la pena finale - attesa la continuazione con altri reati oggetto di separato procedimento - in complessivi anni otto e mesi dieci di reclusione ed euro 2.152 di multa.3.1.

Il ricorrente eccepisce di non avere ricevuto le conclusioni del PG e ha prodotto copia di una nota di trasmissione, datata 25 ottobre 2023 e inviata via pec dalla cancelleria della Corte di appello di Bologna all'avvocato Giovanni Bellino (precedente difensore di fiducia dell'imputato), avente ad oggetto le "conclusioni scritte PG udienza del 03.11.2023". Peraltro, né nel ricorso, né nel fascicolo di appello è presente l'allegato a tale nota di trasmissione (ossia le conclusioni scritte del PG). Ma dirimente è la considerazione che la citata nota di trasmissione delle conclusioni del PG è relativa a procedimento di appello avente numero di registro generale (2021/001915), diverso da quello del procedimento definito in appello con la sentenza impugnata (2023/002153).

Pertanto, è evidente che tali conclusioni - ove pure esistenti e trasmesse dal PG alla cancelleria della Corte territoriale - non riguardavano il giudizio di appello a carico dello Spezzano, il cui ricorso è perciò manifestamente infondato.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua in relazione alla causa della inammissibilità - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell