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Ordinanza — n. 31762/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal against acquittal for minor offense due to lack of habitual recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31762/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court converted the Prosecutor General's cassation appeal into an appeal to the Court of Appeal of Catania. The first-instance judge acquitted the defendant for minor offense, citing the lack of social alarm and the fact that he had not left the premises. The Court rejected the argument that the defendant's numerous prior convictions established habitual recidivism, thereby negating the minor offense defense.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 443 cod. proc. pen.: A declaration of non-punibility under Art. 131-bis constitutes an acquittal appealable by the Prosecutor, but a cassation appeal alleging violation of law regarding the motivation of such an acquittal must be converted into an appeal to respect the hierarchy of jurisdiction.

Parole chiave

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particular minor offense habitual recidivism non-punibility declaration conversion of appeal hierarchy of jurisdiction recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
In riferimento all'applicazione della particolare tenuità del fatto, questa Sezione ha recentemente precisato che, seppur connotata da caratteristiche peculiari, «la sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. resta una decisione di proscioglimento.
Art. 443 cod. proc. pen.
L'art. 443 cod. proc. pen., che disciplina l'ambito dell'appello avverso le sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato, a seguito della I.n.
Art. 569 cod. proc. pen.
Ciò premesso, rileva il Collegio che, sebbene rubricata come "violazione di legge" (unico motivo deducibile con il ricorso ex art. 569 cod.
d.l. n. 137 del 2020
23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I.
I. n. 176 del 2020
137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
I.n. 46 del 2006
art. 385 cod. pen
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 10 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 23 aprile) emessa in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Parisi Nicola Christian per la contestazione di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Avverso tale sentenza il Procuratore generale distrettuale ha proposto ricorso deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
art. 443 cod. proc. pen
L'art. 443 cod. proc. pen., che disciplina l'ambito dell'appello avverso le sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato, a seguito della I.n.
art. 569 cod. proc. pen
Ciò premesso, rileva il Collegio che, sebbene rubricata come "violazione di legge" (unico motivo deducibile con il ricorso ex art. 569 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà
pen» (Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Ry.
Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. Alias Zaratye Huaman e altro
Corte cost., sent. n. 320 del 2007
46 del 2006 stabiliva che l'imputato e il pubblico ministero "non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento"; tale previsione, come è noto, è stata dichiarata incostituzionale, in riferimento all'appello del Pubblico ministero (Corte cost., sent. n. 320 del 2007).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento nei confronti di Parisi Nicola Christian, nato a Catania il 05/05/1978 avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 10/10/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto che il ricorso venga accolto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 10 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 23 aprile) emessa in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Parisi Nicola Christian per la contestazione di cui all'art. 385 cod. pen. (l'imputato «veniva sorpreso da personale della P.S. mentre usciva dal balcone dell'abitazione dell'anziano Z.S., classe 1937, posta al primo piano del medesimo stabile, per fare rientro frettolosamente presso la propria abitazione, attraversando un terrazzo esterno che collega i due immobili»), ritenendo la particolare tenuità del fatto, assolvendolo altresì dall'imputazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di circa 8 grammi di cocaina, pari a nove d.m.s.) qualificando tale detenzione per mero uso personale.

2. In particolare, il Giudice monocratico, ritenuto provato il fatto di evasione, ha precisato che "in considerazione del fatto che Parisi non si è mai allontanato dallo stabile, può ritenersi che il fatto non abbia determinato particolare allarme sociale. Va valutata positivamente la condotta conseguente al reato. L'imputato non è mai stato dichiarato delinquente abituale e le evasioni a suo carico sono molto risalenti nel tempo, tant'è che l'odierna condotta può considerarsi episodio occasionale".

3. Avverso tale sentenza il Procuratore generale distrettuale ha proposto ricorso deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Al riguardo evidenzia che l'imputato, oltre ad essere stato trovato in possesso dello stupefacente ed aver posizionato numerose (ben sedici) videocamere perimetrali per poter avvedersi dell'arrivo delle Forze dell'ordine incaricate di vigilare sul rispetto della misura domiciliare, ha riportato ben sei precedenti sentenze di condanna per violazione dell'art. 385 cod. pen., in relazione a ben nove fatti di evasione domiciliare, commessi in periodo compreso tra il 2011 e il 2015, ragione per la quale è stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Sussiste dunque l'abitualità del comportamento, il che osta all'applicazione della particolare tenuità del fatto.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - proposto dal Procuratore generale avverso una sentenza di proscioglimento emessa con il rito abbreviato - va convertito in appello.

2. L'art. 443 cod. proc. pen., che disciplina l'ambito dell'appello avverso le sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato, a seguito della I.n. 46 del 2006 stabiliva che l'imputato e il pubblico ministero "non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento"; tale previsione, come è noto, è stata dichiarata incostituzionale, in riferimento all'appello del Pubblico ministero (Corte cost., sent. n. 320 del 2007). Il comma 3 della norma citata stabilisce invece che "il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato". 2.1.

In riferimento all'applicazione della particolare tenuità del fatto, questa Sezione ha recentemente precisato che, seppur connotata da caratteristiche peculiari, «la sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. resta una decisione di proscioglimento. Ne discende che, non essendo una sentenza di condanna, quella emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. all'esito del giudizio abbreviato è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen» (Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Ry. 284685 - 01, che ha ritenuto infondato il motivo del ricorso dell'imputato che eccepiva che, a fronte dell'assoluzione nel giudizio abbreviato di primo grado per particolare tenuità il fatto, il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre ricorso in cassazione e non anche presentare appello, come nella specie avvenuto).

Pertanto, trattandosi di pronuncia appellabile, il ricorso del Procuratore generale va qualificato "per saltum" (nell'epigrafe dell'atto di impugnazione si indica l'art. "568 c.p.p.", ma pare debba intendersi "569").

3. Ciò premesso, rileva il Collegio che, sebbene rubricata come "violazione di legge" (unico motivo deducibile con il ricorso ex art. 569 cod. proc. pen.), in realtà il Procuratore generale si dolga della motivazione con la quale il Giudice di primo grado ha ritenuto - nonostante i numerosi precedenti, anche per fatti specifici - che il reato commesso dal Parisi possa ritenersi di "particolare tenuità" (anche la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte evidenzia una serie di illogicità e contraddittorietà della motivazione). 3.1.

Il presente ricorso deve dunque essere convertito in appello atteso che «il ricorso per cassazione che denuncia anche il vizio di motivazione della sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato non può essere proposto "per saltum", ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione, e quindi, se proposto, deve essere convertito in appello» (Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. Alias Zaratye Huaman e altro, Rv. 242789 - 01.). P. Q. M. Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.

Così deciso 1'11 giugn