Italian Supreme Court annuls appeal judgment due to statute of limitations barring the attempted extortion crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment confirming a conviction for attempted extortion because the crime had expired under the statute of limitations. The defendant argued the ten-year limitation period ended in May 2023, prior to the appeal decision, while the prosecution supported this by noting procedural suspensions extended the deadline. The court ruled that the crime extinguished by prescription before the final judgment, making the conviction legally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161, 56-317 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: A criminal conviction is void if the offense has expired under the statute of limitations prior to the final judgment, and a cassation appeal may be filed solely on this ground even if not raised before the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Costa Gino Salvatore, nato a Cimitile (NA) il 06/08/1953 avverso la sentenza emessa il 02/10/2023 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gino Salvatore Costa, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 ottobre 2023, che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentata concussione (artt. 56, 317, cod. pen.). Egli lamenta la violazione dell'art. 1571cod. pen., deducendo che il termine di prescrizione, pari nel massimo a dieci anni dalla commissione del reato, avvenuta al più tardi il 25 febbraio 2013, fosse decorso già all'atto di tale pronuncia.
2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza senza rinvio, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione in data anteriore alla sentenza d'appello, e precisamente — considerate le sospensioni del decorso del relativo termine — il 30 maggio 2023.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il reato addebitato al ricorrente si è estinto per prescrizione prim'ancora della pronuncia della sentenza impugnata. Si legge in sentenza, infatti, che le condotte si sono protratte fino al 25 febbraio 2013. Per effetto della lettura combinata degli artt. 157, 161 e 56-317, cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, il termine di prescrizione è pari a dieci anni da quella data. Aggiungendosi ad esso i periodi durante i quali il relativo decorso è rimasto sospeso per rinvii del processo su richiesta della difesa dell'imputato, lo stesso è spirato il 30 maggio 2023, in pendenza, dunque, del giudizio d'appello.
5. A nulla rileva che la relativa declaratoria non sia stata dall'interessato richiesta al giudice d'appello. È ammissibile, infatti, il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche quale unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma,