Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted resistance to a public official due to lack of specific evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted resistance to a public official. The appellant argued that only passive resistance occurred without actual aggression, but the court found no specific evidence supporting this claim. The decision rests on the appellant's failure to engage with the lower courts' reasoning and their request for a new factual reconstruction rather than a legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely asserts generic facts without confronting the lower court's reasoning or requesting a specific re-evaluation of evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da c Tiralongo PqiThT, nato a Avola il 27/07/1975 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta 1'11/04/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui Sebastiano Tiralongo è stato condannato per il reato di tentata resistenza a pubblico ufficiale per avere compiuto, da detenuto presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, atti idonei diretti in modo non equivoco ad usare violenza nei riguardi del sovraintendente Alessandro Guagenti; in particolare, l'imputato, dopo un colloquio telefonico, avrebbe tentato di aggredire fisicamente l'operante mentre questi cercava di riportarlo alla calma e di ricondurlo in cella, non riuscendovi per essere stato bloccato dai colleghi del pubblico ufficiale.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità: non vi sarebbe prova di atti di aggressione o minaccia da parte dell'imputato, che avrebbe compiuto solo gesti di stizza e comportamenti di resistenza passiva che, tuttavia, non avrebbero impedito il compimento dell'atto d'ufficio del pubblico agente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte di appello, nel ricostruire i fatti anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha spiegato perchè nella specie è configurabile il delitto contestato e perché sono del tutto infondate le censure difensive. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche, senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze dei Giudici di merito e, sostanzialmente, chiedendo alla Corte una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione fattuale.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del e Ammende. Così deciso in Roma, il 24 apr