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Sentenza — n. 31170/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for illegal detention of drugs due to insufficient evidence meeting reasonable doubt standard.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's judgment convicting the defendant for illegal drug possession. The lower courts relied on presumptions regarding a key found in the defendant's shared home to link her to drugs thrown from her sister-in-law's balcony, but excluded direct confessions from co-defendants. The court ruled that these presumptions failed to meet the 'beyond reasonable doubt' standard required for criminal conviction in summary proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 575 c.p.; Art. 60 c.p.: In summary proceedings, presumptions based on shared property or financial proceeds are insufficient to prove criminal liability unless they rationally exclude all reasonable doubt regarding the defendant's possession.

Parole chiave

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illegal drug possession summary proceedings reasonable doubt standard presumptive evidence joint criminal liability Cassation annulment probative value imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 575 c.p.
Art. 60 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da Ragusa Domenica, nata a Palermo il 04/09/1982 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 06/04/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputata, Avvocato Giuseppe Raimondi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 6 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 11 aprile) ha confermato quella di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato Ragusa Domenica alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato di concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti (complessivi gr. 1.574 di hashish e marijuana).

2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso nell'illecita detenzione, atteso che il borsone con all'interno lo stupefacente è stato rinvenuto in uno spazio sottostante il balcone dell'abitazione in uso - non alla ricorrente, ma - a Madonia Giovanna (sua cognata e coimputata per la detenzione), senza elementi significativi indizianti il concorso a suo carico. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso è fondato, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.

2. La Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità della Ragusa, fondandola - oltre che sul "contesto", risultante dalle indagini che hanno determinato l'ordinanza custodiale applicata all'imputata - sulla circostanza che nella abitazione da lei condivisa con il marito è stata rinvenuta, nella camera del figlio (Madonia Matteo), una chiave che ha aperto una cassetta di metallo, custodita nell'abitazione di Madonia Giovanna, con all'interno la somma di euro 9.714, suddivisa in banconote di piccolo taglio, all'interno di separati borselli, e ritenuta provento dell'attività di spaccio dello stupefacente. 2.1.

Dal quel che risulta dalle sentenze di merito, il borsone (con all'interno oltre alla droga, suddivisa in dieci tavolette e centodieci bustine, un bilancino di precisione ed un coltello con punta biforcuta impregnato di sostanza stupefacente) è stato gettato dal balcone dell'abitazione della Madonia - sorella del marito dell'imputata e anch'essa giudicata, separatamente, per l'illecita detenzione - che è stata riconosciuta come colei che "faceva precipitoso rientro" all'interno dell'abitazione subito dopo il lancio. Al contrario, la finestra dell'abitazione occupata dai coniugi Madonia-Ragusa rimaneva chiusa durante tutta l'operazione di polizia giudiziaria (di tal che non sono stati individuati elementi per ritenere che la predetta abbia partecipato all'operazione volta a disfarsi della droga). 2.2.

La sentenza di primo grado, per dimostrare il "compossesso" della droga e dell'altro materiale all'interno del borsone da parte della Ragusa si diffonde nel descrivere le modalità operative del sodalizio finalizzato alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, nell'ambito del quale l'imputata aveva un ruolo dirigenziale, riportando stralci di intercettazioni - riferite però ad episodi risalenti a periodi precedenti il fatto per cui è processo - dai quali si evince il modus operandi della predetta (che teneva la "cassa" dell'organizzazione e si avvaleva di una rete di complici anche per la custodia della droga).

A tale ragionamento si rifà la sentenza di appello che preliminarmente esclude, in accoglimento di un motivo di gravame, la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati nell'immediatezza dei fatti in quanto non verbalizzate; si tratta - secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, pag. 3 - di quanto riferito dalla Madonia Giovanna e dal di lei marito che "si dichiaravano estranei relativamente a quanto contenuto nella cassetta atteso che a loro dire la chiave per aprirla era in possesso di Ragusa Domenica. Effettivamente, poco dopo, la chiave in argomento veniva rinvenuta nella disponibilità del figlio della Ragusa ...".

3. Ciò premesso, rileva il Collegio che, essendo in sede di giudizio abbreviato, le intercettazioni telefoniche e comunque gli elementi che possono trarsi dal procedimento "madre" sono certamente utilizzabili. Peraltro, la motivazione delle sentenze di merito non risulta idonea a giustificare "oltre ogni ragionevole dubbio" l'affermazione di penale responsabilità della Ragusa. Invero, si è precisato che «il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio", quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva» (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987 - 01).

Nel caso di specie, una volta esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coimputati, andava dimostrato, in modo adeguato, che dalla circostanza che la chiave del cofanetto nel quale era custodito il denaro si trovava nell'abitazione della Ragusa (in particolare nella stanza del figlio) possa inferirsi razionalmente che la predetta avesse il compossesso dello stupefacente sequestrato (lanciato dal balcone dell'abitazione della Madonia). La sentenza impugnata (e anche quella di primo grado) non è connotata da tale requisito, basandosi su ragionamenti presuntivi che, per quanto non implausibili, non risultano superare il limite del "ragionevole dubbio".

Invero, la circostanza che il denaro fosse provento di spaccio non risulta idonea a dimostrare che lo stupefacente rinvenuto fosse (anche) nella disponibilità della Ragusa, atteso che il dato probatorio ritenuto certo dai Giudici di merito (disponibilità del denaro provento della vendita della droga) si correla logicamente a precedenti cessioni ma non anche allo stupefacente gettato dalla Madonia dal proprio balcone.

4. Per tali ragioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto. Gli ulteriori motivi del ricorso risultano allo stato assorbiti. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Cos