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Sentenza — n. 30719/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30719/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30719/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. Risulta dagli atti, cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, che il ricorrente è stato giudicato in assenza in primo grado. La Corte di appello ha, dunque, legittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, non avendo il ricorrente allegato a tale atto, come prescritto dal comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., lo specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Va, infatti, ribadito che in tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione in quanto espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Mauro, Rv. 286088).

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30719/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Serafino Tillocra ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in considerazione del mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, del mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza gravata, come prescritto dall'art. 581, comma 1-quater cpp. Deduce la violazione di tale norma processuale in quanto, in primo luogo, risulta agli atti lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato al difensore; il ricorrente, inoltre, è stato erroneamente considerato come "giudicato in assenza" in quanto, avendo rilasciato procura speciale, è stato dichiarato dal Tribunale "come presente".

Parole chiave

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domanda di ricusazione declinatoria di competenza violazione del mandato diritto di ottenere una decisione impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
La Corte di appello ha, dunque, legittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, non avendo il ricorrente allegato a tale atto, come prescritto dal comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., lo specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TillocCa Serafino nato in Francia il 25/5/1964 avverso l'ordinanza emessa il 22 novembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Serafino Tillocra ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in considerazione del mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, del mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza gravata, come prescritto dall'art. 581, comma 1-quater cpp. Deduce la violazione di tale norma processuale in quanto, in primo luogo, risulta agli atti lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato al difensore; il ricorrente, inoltre, è stato erroneamente considerato come "giudicato in assenza" in quanto, avendo rilasciato procura speciale, è stato dichiarato dal Tribunale "come presente".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. Risulta dagli atti, cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, che il ricorrente è stato giudicato in assenza in primo grado. La Corte di appello ha, dunque, legittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, non avendo il ricorrente allegato a tale atto, come prescritto dal comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., lo specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Va, infatti, ribadito che in tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione in quanto espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Mauro, Rv. 286088).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il ..Cbo4int.,s4t gi g I i • r e Il