Ordinanza — n. 30640/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA Sull'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare proposta da Banaru Ion, nato in Moldavia il 3/6/1996 visti gli atti ed esaminata la richiesta; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA 1. Ion Banaru ha proposto istanza tesa ad ottenere la modifica della misura cautelare, con disposizione dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria una volta al mese anziché tre volte a settimana, al fine di permettergli di lavorare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30640/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ion Banaru ha proposto istanza tesa ad ottenere la modifica della misura cautelare, con disposizione dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria una volta al mese anziché tre volte a settimana, al fine di permettergli di lavorare.
Testo completo
seguente ORDINANZA Sull'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare proposta da Banaru Ion, nato in Moldavia il 3/6/1996 visti gli atti ed esaminata la richiesta; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA 1. Ion Banaru ha proposto istanza tesa ad ottenere la modifica della misura cautelare, con disposizione dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria una volta al mese anziché tre volte a settimana, al fine di permettergli di lavorare.
2. Con sentenza del 12 luglio 2024 questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui sono state ritenute sussistenti le condizioni per l'estradizione a fini processuali verso la Moldavia di Ion Banaru ed è stata revocata la misura cautelare emessa a suo carico, con la conseguenza che l'istanza in esame deve essere dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. q7 3. All'inammissibilità del ricorso — fondata sull'emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse — non consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 12