Sentenza — n. 30034/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata ad Antonio Giustiniani dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per la ritenuta gravità indiziaria dei reati di cui all'art. 416- bis, cod. pen. (capo A), quale partecipe all'associazione camorristica facente capo al clan di Massimo Gallo e Antonio Angelino, e per due condotte estorsive (capi O ed N).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30034/2024 — snpen · Corte di Cassazione: d) il reinvestimento in autonomia del denaro proveniente dalle piazze di spaccio Di Mauro Marrone e Daniele Miele.2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all' art. 274 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato motiva sulla non occasionalità delle condotte e sul ruolo di rilievo ricoperto da Giustiniani non evincibili neanche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e non argomenta circa la richiesta di arresti donniciliari fuori regione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giustiniani Antonio, nato a Napoli il 12/11/1987 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso nel caso gli atti siano stati trasmessi dalla Procura della Repubblica al Tribunale del riesame; sentito l'avvocato Mattia Floccher, nell'interesse di Antonio Giustiniani, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata ad Antonio Giustiniani dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per la ritenuta gravità indiziaria dei reati di cui all'art. 416- bis, cod. pen. (capo A), quale partecipe all'associazione camorristica facente capo al clan di Massimo Gallo e Antonio Angelino, e per due condotte estorsive (capi O ed N).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Antonio Giustiniani, tramite i suoi difensori di fiducia, articolando diversi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 291, comma 1, e 309, commi 5 e 9 cod. proc. pen. in quanto, come risulta dal verbale dell'udienza, il Pubblico ministero non ha prodotto in quella sede i provvedimenti e gli atti indicati a pagina 1 del provvedimento impugnato, tra i quali soprattutto le dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei collaboratori di giustizia Domenico Bervicato e Raffaele Bervicato, su cui si è fondata la decisione del Tribunale del riesame, nè risulta che li abbia tempestivamente trasmessi in relazione alla posizione di Giustiniani - e non di altri coindagati - così da non consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, anche attraverso la richiesta di un termine, trattandosi di atti suc:cessivi all'emissione della misura genetica e non posti specificamente a conoscenza dell'indagato. 2.2.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia indicati, Domenico Bervicato e Raffaele Bervicato, unici ad avere menzionato Giustiniani quale partecipe al clan di camorra di Angelino, senza che vi fossero riscontri, visto che non sono state sentite le presunte vittime di estorsione e non è menzionato dai coindagati nelle intercettazioni telefoniche e quelle che lo riguardano sono prive di detta valenza. Peraltro, l'inattendibilità delle dichiarazioni dei Bervicato deriva da più elementi non valutati dal Tribunale del riesame quali:
a) le versioni difformi in ordine al ruolo concretamente assunto da Giustiniani nella commissione delle estorsioni, in nome e per conto del clan, ridotte solo a due (capi N e O) e alla gestione anche in prima persona delle estorsioni (come quella consumata alle Cantine Angelino srl);
b) la mancata indicazione dei nomi delle vittime di Giustiniani, diversamente da quanto riferito in ordine ad altri coindagati, e di elementi per identificare "Roberto e Giovanni 'o scucciat" nonostante i rapporti stretti intrattenuti con questi;
c) la condizione di vittima di usura del ricorrente;
d) il reinvestimento in autonomia del denaro proveniente dalle piazze di spaccio Di Mauro Marrone e Daniele Miele.2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all' art. 274 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato motiva sulla non occasionalità delle condotte e sul ruolo di rilievo ricoperto da Giustiniani non evincibili neanche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e non argomenta circa la richiesta di arresti donniciliari fuori regione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.
2. Dalla lettura degli atti processuali, consentita in questa sede in ragione dell'eccezione sollevata, risulta che:
a) all'udienza svoltasi clinnanzi al Tribunale del riesame il 3 aprile 2024 il Pubblico ministero, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato a pag. 1, non era presente;
b) gli atti successivi all'emissione dell'ordinanza genetica, tra i quali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Raffaele Bervicato e Domenico Bervicato, non erano stati depositati dal Pubblico ministero in udienza ma trasmessi al Tribunale del riesame in data 28 marzo 2024, coma da timbro di ricezione apposto dalla cancelleria e della loro presenza, con riferimento al procedimento relativo a Giustiniani, non era stata fornita alcuna comunicazione al difensore né ne era stato dato atto dal Tribunale.
3. L'art. 309, comma 9, cod. proc. peri. prevede espressamente che le parti possano integrare il compendio indiziario in udienza e, a maggior ragione, prima di essa. Questo Collegio conferma la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di riesame delle misure cautelari, non sussiste alcun divieto per il pubblico ministero di trasmettere al Tribunale gli atti sopravvenuti all'emissione dell'ordinanza genetica che non abbiano una connotazione di favore nei confronti dell'indagato, posto che l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. prevede espressamente che le parti possono integrare il compendio indiziario in udienza e che una trasmissione anticipata di tali atti assicura maggior tutela al diritto di difesa dell'indagato, il quale, proprio a seguito della trasmissione prima dell'udienza, è in grado di contraddire gli eventuali nuovi elementi sfavorevoli in modo consapevole. (Sez. 2, n. 11033 del 20/01/2016, Dresda, Rv. 267728).
Nel caso di specie, però, non risulta, innanzitutto, che la trasmissione del nuovo e significativo compendio indiziario, a carico dell'indagato, da parte del Pubblico ministero, per come elencato a pag. 1 del provvedimento impugnato, sia avvenuta proprio (o anche) con riferimento alla posizione di Antonio Giustiniani e fosse, dunque, inserito all'interno del relativo fascicolo, tanto che questa Corte ha dovuto richiederla all'Ufficio di Procura ai fini di valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata. In secondo luogo, dal verbale dell'udienza del Tribunale del riesame e dagli atti acquisiti, non emerge che di detta significativa produzione documentale, successiva all'emissione dell'ordinanza genetica, sia stata fornita notizia o comunicazione al difensore, soprattutto a fronte dell'errata indicazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che essa fosse stata prodotta in udienza dal Pubblico ministero che risultava assente.
4. Alla luce di detti elementi e dell'assenza di certezza che sia stato garantito un effettivo contraddittorio alla difesa di Giustiniani sugli atti trasmessi dall'organo dell'accusa, va disposto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame al fine di consentire lo svolgimento ex novo del giudizio, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co.7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pr