Cassation court partially allows appeal against conviction for revealing secret info, annulling only sentencing due to lack of prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Angelo Febbo's appeal against his conviction for revealing secret information, annulling the sentencing portion while upholding the conviction. Febbo argued that his WhatsApp messages lacked the necessary intent to reveal secrets and that the prosecution overvalued witness testimony. The court rejected the defense's claims on legal and procedural grounds but found the original sentence inappropriate given Febbo's lack of prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 326, comma 1 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The court must independently evaluate the existence of prior criminal record when assessing sentencing mitigation, and a conviction stands even if the prosecution's reliance on specific witness testimony is flawed, provided the core elements of the crime are proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Febbo Angelo, nato il 01/08/1970 a Penne avverso la sentenza in data 19/02/2024 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto; udito il difensore, Avv. Fabio Nieddu, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/02/2024 la Corte di appello dell'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Pescara in data 22/02/2022, con cui il maresciallo Angelo Febbo in forza al Gruppo di Pescara della Guardia di Finanza, è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen., in relazione alla rivelazione a Domenico Palmieri, attraverso messaggi whatsapp, dell'esistenza di attività di intercettazione in corso.
2. Ha proposto ricorso Febbo tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 326 cod. pen. e ai principi di legalità, tassatività e determinatezza, in mancanza della condotta di rivelazione. A fronte di puntuale motivo di appello la Corte si era limitata ad una lapidaria conferma della configurabilità del reato, senza argomentare in merito ai rilievi difensivi. La Corte aveva errato nel ritenere che attraverso i messaggi whatsapp fosse intervenuta una rivelazione di notizia segreta, non emergente dal tenore dei messaggi, e nel ritenere che fosse rilevante la rivelazione fatta a Dezio, soggetto sottoposto alla separata indagine, nel cui ambito le operazioni di intercettazione erano in corso.
Posto che Dezio non era il destinatario della comunicazione, ma, semmai, un ulteriore terzo e che la pendenza dell'attività di indagine era nota, era rilevante che i messaggi costituissero al più uno strumento di induzione di conoscenza attraverso un percorso inferenziale dell'extraneus, ma non costituissero di per sé rivelazione di notizia, non essendo stata contestata la condotta di agevolazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.326, 42, 43 cod. pen. per difetto dell'elemento psicologico. Anche volendo ravvisare una condotta di rivelazione, difettava l'elemento psicologico, in quanto il contenuto dei messaggi era privo di riferimenti diretti a procedimenti penali in corso, a nomi e cognomi e ad attività tecnica di intercettazione.
Era intenzione di Febbo di continuare un discorso già avviato con Palmieri in ordine all'opportunità di un lavoro in Albania, sconsigliando l'interlocutore ad avviare una collaborazione con Dezio. Il coefficiente psicologico era il risultato di una forzatura, in relazione alla sottesa volontà del ricorrente di inviare messaggi, il cui contenuto poteva essere interpretato con percorso logico-deduttivo quale rilevazione di notizie segrete. Alla resa dei conti la mera conoscibilità era stata trasformata nell'effettiva conoscenza necessaria per l'integrazione del dolo. 2.3.
Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla difformità tra i risultati di prova valorizzati dalla Corte e quelli desumibili dagli elementi acquisiti, in particolare dalle dichiarazioni di Palmieri.Oltre all'erroneo riferimento alla conoscenza della notizia da parte di un terzo, cioè il Dezio, diverso dal destinatario dell'informazione, la Corte era pervenuta ad erronee valutazioni circa la natura del reato e circa la necessità dell'effettiva conoscenza della notizia da parte dell'extraneus ed aveva comunque travisato le dichiarazioni di Palmieri, il quale, come emergeva dalla trascrizione delle stesse, non aveva confermato di aver inteso che Febbo si riferisse a conoscenza acquisita attraverso l'ascolto di conversazioni.
Era dunque erronea la conclusione che Palmieri non potesse non operare un collegamento con una conversazione intercorsa circa tre ore prima con Dezio nel presupposto della sottoposizione di quest'ultimo ad intercettazioni. Alla resa dei conti Palmieri non aveva compreso l'esistenza di attività tecnica, mentre con riguardo all'esistenza di attività di indagine la notizia era nota da settimane, tanto che il predetto aveva letto un articolo inviatogli da Febbo e ne aveva parlato con Dezio, secondo quanto ricostruito da quest'ultimo nel corso delle sue dichiarazioni. 2.4.
Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Non vi era certezza che il riferimento al curriculum contenuto nel messaggio di Febbo a Palmieri al non fosse riferibile ad altro che alla conversazione intercettata, a fronte del fatto che Febbo e Palmieri secondo quanto da costui dichiarato avevano parlato del progetto di lavori in Albania con l'ausilio di Dezio, non potendosi dunque escludere che il messaggio fosse stato riferito da Palmieri a pregresse conversazioni intercorse con Febbo. 2.5.
Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., essendo state le sommarie informazioni di Palmieri assunte in violazione della predetta disposizione. La Corte aveva respinto la doglianza facendo riferimento al fatto che Vextraneus non concorre con colui che rivela la notizia salvo il caso di istigazione o determinazione alla commissione del reato. Ma non aveva considerato che l'eccezione era riferita anche alla sussistenza di indizi in ordine al delitto di favoreggiamento, in relazione al fatto che Palmieri aveva poi parlato con Dezio, cosicché se era ravvisabile la consapevolezza di Palmieri di rivelare una notizia segreta, avrebbe dovuto ritenersi che lo stesso avesse di seguito agito per favorire Dezio ad eludere le investigazioni: di qui l'insorgenza di indizi a suo carico tali da precludere l'assunzione in veste di persona informata sui fatti. 2.6.
Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt.234 e 438 cod. proc. pen.La Corte aveva dapprima consentito il deposito della documentazione offerta, costituita da articoli di stampa già risultanti dagli atti di indagine, ma ne aveva poi respinto la richiesta di produzione, rilevando che si trattava di giudizio abbreviato allo stato degli atti e che non era stata illustrata la concreta incidenza di quella documentazione. In realtà anche nel giudizio abbreviato avrebbe potuto prodursi documentazione e, nel caso di specie, si trattava di una produzione di articoli di giornale già presenti nelle chat acquisite, onde consentirne una migliore lettura, a fronte della veste grafica miniaturizzata risultante dalle chat, fermo restando che il tema di prova era rappresentato dalla ricostruzione del perimetro cognitivo divenuto di dominio pubblico e che tra le produzioni era contenuto anche il documento unico matricolare, che avrebbe consentito una migliore valutazione in ordine alle condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici. 2.7.
Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Non era dato comprendere su quali basi si fosse ritenuti° che la condotta dell'imputato aveva inficiato l'attività di indagine nei confronti di Dezio. Peraltro, nel caso di specie neppure potenzialmente si sarebbe potuto produrre un nocumento, considerando che era pianificata l'interruzione dell'attività captativa per le 14,44 dello stesso giorno, cioè poche ore dopo la trasmissione del messaggio da parte di Febbo.
Ricorrevano tutti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità trattandosi di condotta sostanzialmente inoffensiva in relazione alle modalità e all'esiguità del pericolo e comunque occasionale, in assenza di un interesse personale del ricorrente e a fronte del leale servizio prestato per tanti anni. 2.8. Con l'ottavo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla divergenza tra l'incensuratezza emergente dal casellario e la ritenuta sussistenza di precedenti. La Corte aveva escluso la possibilità di una riduzione della pena dando rilievo a precedenti che non risultano dal casellario.
Inoltre, aveva omesso di valutare la personalità del reo in relazione alle caratteristiche della condotta, pressoché inoffensiva e tenuta :semmai allo scopo di evitare pregiudizi all'amico derivanti dalla frequentazione di Dezio. Ed ancora emergevano elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti, in ragione della condotta pregressa e del servizio prestato, elementi risultanti anche dal documento unico matricolare, acquisito nel corso dell'udienza dinanzi alla Corte di appello.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo, risultando per il resto inammissibile.
2. Deve, in primo luogo, rilevarsi che i Giudici di merito hanno dato conto della rivelazione di notizia segreta, imputabile al ricorrente, connotata da significativo grado di offensività e dunque idonea ad integrare il reato di rivelazione di segreto di ufficio, che, come noto, va inteso quale reato di pericolo concreto (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271). A tal fine hanno fatto riferimento alla circostanza che costui, appena sedici minuti dopo aver ascoltato, non in diretta, una conversazione intercettata, che era intercorsa poco dopo le nove del 01/06/2021 tra Palmieri e Dezio, nella quale si faceva riferimento all'invio del curriculum da parte di Palmieri, aveva inviato a quest'ultimo, a partire dalle 12,09 dello stesso 01/06/2021, dei messaggi whatsapp, in cui rimproverava all'amico di continuare ad intrattenere rapporti con Dezio e di essere disposto ad inviargli il curriculum, precisando eloquentemente nel messaggio delle 12,19 «ti sei fatto sentire tutto interessato».
Da ciò si è non illogicamente desunto che tali messaggi implicassero la rivelazione di una attività di intercettazione in corso, che, sola, avrebbe potuto propiziare la precisa conoscenza da parte del ricorrente della conversazione intercorsa nella mattinata, riferita al curriculum e all'interesse palesato da Palmieri. Proprio la concatenazione logica e temporale tra conversazione e successivi messaggi ha condotto dunque la Corte, a conferma della valutazione del primo Giudice, a ritenere che Palmieri non potesse non aver compreso la circostanza segreta della sottostante attività di intercettazione, circostanza che, nella ricostruzione operata sulla base del materiale acquisito, è stata ulteriormente confermata dal successivo contatto intercorso tra Palmieri e il suo collaboratore Basile da un lato e poi da quello intercorso tra costoro e Dezio, avendo i predetti avuto immediata percezione del fatto che uno dei telefoni era sotto intercettazione.
Risulta su tali basi manifestamente infondato l'assunto difensivo secondo cui non di rivelazione di notizia si sarebbe trattato, ma di induzione di conoscenza sulla base di un autonomo percorso inferenziale dell'extraneus, essendosi correttamente ritenuto che il messaggio valesse di per sé a disvelare la sottostante intercettazione, avuto riguardo ai precisi riferimenti ad una conversazione intercorsa poco prima che al ricorrente non avrebbe potuto essere nota se non in ragione di attività del suo ufficio, tanto più considerando il significativo passaggio in cui si faceva riferimento al fatto di essersi «fatto sentire», elemento all'evidenza associato al curriculum e dunque alla conversazione intercorsa tra Palmieri e Dezio.
Privo di rilievo è il fatto che la pendenza di attività di indagine fosse venuta alla luce da tempo sulla base di notizie giornalistiche, nel caso di specie essendo rilevante non tanto un dato generico, bensì la rivelazione della conoscenza diretta di una conversazione inter alios, costituente il vero oggetto della rivelazione, riferibile necessariamente ad attività di intercettazione. Né può utilmente stabilirsi, nel caso in esame, una distinzione tra rivelazione, oggetto di contestazione, e agevolazione di conoscenza, semmai configurabile ma non contestata.
Va invero rimarcato come l'agevolazione implichi il compimento di attività destinata a propiziare la presa di conoscenza della notizia segreta da parte del destinatario, mentre la rivelazione implica una condotta di comunicazione della notizia da parte dell'intraneus: nel caso in esame la contestazione fa riferimento alla rivelazione, ma comunque descrive analiticamente l'attività compiuta, riportando i messaggi whatsapp attraverso i quali la comunicazione è avvenuta, cosicché, ove per tale via potesse ritenersi integrata un'agevolazione, la stessa dovrebbe parimenti ritenersi contestata; sta di fatto che, in realtà, l'attività illecita si è effettivamente risolta nel disvelamento della notizia segreta, avvenuto attraverso la comunicazione intercorsa tra il ricorrente e il destinatario della rivelazione, necessariamente sottesa ai contenuti dei messaggi inviati.
In tale prospettiva non ha alcun rilievo il riferimento fatto dalla Corte territoriale alla sicura conoscenza della notizia segreta da parte di Dezio, piuttosto che da parte di Palmieri, destinatario diretto della comunicazione, e non può dirsi smentito il principio per cui è necessaria l'effettività della conoscenza da parte dell'extraneus (sul punto Sez. 6, n. 5947 del 27/02/1998, Arnetta, Rv. 211598; Sez. 6, n. 10599 del 12/06/1981, Maio, Rv. 151108), dovendosi in realtà ribadire come i giudici di merito abbiano inteso far riferimento alla notizia effettivamente disvelata e in concreto acquisita da Palmieri, il cui inequivoco significato, a riscontro, era stato peraltro ben compreso dai terzi Basile e Dezio„ 3.
Se su tali basi deve ritenersi manifestamente infondato il primo motivo, altrettanto deve dirsi per il secondo, riguardante il coefficiente psicologico, essendo stato dato conto dello specifico riferimento fatto dal ricorrente ad elementi implicanti la sua diretta conoscenza della conversazione intercettata e dunque la sua volontà di rivolgere all'amico un rafforzato ammonimento, fondato su elementi conoscitivi di inequivoca provenienza, che a Palmieri non avrebbero potuto sfuggire, essendo stato protagonista della conversazione con Dezio, del cui contenuto il ricorrente aveva mostrato di tener conto, a prescindere dal mancato riferimento ad un procedimento, a nomi, cognomi e atti di indagine.
Ineriscono alla sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito, esulante dallo scrutinio di legittimità, i riferimenti fatti dal ricorrente alla possibilità di valorizzare un discorso già in precedenza avviato dal ricorrente con Palmieri in ordine ai rapporti di quest'ultimo con Dezio.
4. Inammissibile risulta il terzo motivo incentrato sul preteso travisamento delle dichiarazioni rese da Palmieri. In realtà, al di là del riferimento fatto nel motivo di ricorso all'interpretazione, che non può dirsi inequivoca, di alcuni frammentari passaggi delle dichiarazioni, va rimarcato che Palmieri, sentito nell'ambito dell'indagine originata da una denuncia del Senatore Luciano D'Alfonso, aveva comunque confermato di aver compreso, ed anzi dato, nella sostanza, per scontata la diretta correlazione tra quanto comunicatogli e l'attività di indagine svolta dal ricorrente, ciò che non smentisce l'assunto accusatorio, ma lo suffraga anche alla luce dei successivi colloqui con Basile e con Dezio, cui non era sfuggito il valore attribuibile al contenuto del messaggio inviato dal ricorrente a Palmieri, a dimostrazione di un coerente compendio probatorio, in mancanza di elementi realmente idonei a disarticolarlo, come sarebbe stato necessario per poter invocare un travisamento della prova (sul punto, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085;
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., P.v. 277758).
5. Volto a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e dunque un diverso apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità, risulta il quarto motivo, con il quale si deduce la configurabilità di un ragionevole dubbio, a fronte del fatto che il messaggio incriminato avrebbe potuto ricondursi a pregresse conversazioni tra Palmieri e il ricorrente in ordine a lavori da effettuare in Albania, potendo Palmieri aver inteso che l'amico volesse richiamare quei colloqui, senza rivelare alcunché ex novo. E' agevole sottolineare come una siffatta impostazione difensiva risulti sostanzialmente elusiva della complessiva ricostruzione non illogicamente operata dai Giudici di merito e dell'effettivo tenore della serie di messaggi incriminati, non genericamente riferibili ad un pregresso colloquio, ma specificamente correlati alla conversazione appena intercorsa e al modo in cui Palmieri nell'occasione si era fatto sentire dall'interlocutore Dezio.
6. Generico risulta il quinto motivo, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Deve al riguardo premettersi che «non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente» (Sez. 1J, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328). D'altro canto, deve più specificamente rilevarsi che «la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante» (Sez.
U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417). Inoltre, deve ribadirsi che «è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). A fronte di ciò, le deduzioni difensive risultano generiche, in primo luogo perché si soffermano sul fatto che a carico del dichiarante Palmieri avrebbe potuto configurarsi non tanto il concorso nel delitto di rivelazione di segreto di ufficio, quanto quello di favoreggiamento a vantaggio di Dezio, ma non danno conto del quadro indiziario acquisito al momento dell'escussione di Palmieri, in forza del quale nei confronti di quest'ultimo avrebbero potuto ravvisarsi non meri sospetti ma precisi indizi del delitto prospettato.
Deve, invero, ribadirsi che pendeva un'indagine originata da denuncia del Senatore D'Alfonso e che solo nell'ambito di essa si era avuta notizia del rapporto tra Febbo e Palmieri ed era stata quindi acquisita, in quanto esibita dallo stesso Palmieri, la chat whatsapp contenente le comunicazioni incriminate in questa sede e costituente, dunque, il corpo di reato. Sotto diverso profilo, il motivo di ricorso risulta generico, perché non dimostra la decisività delle dichiarazioni di Palmieri e dunque il fatto che, eliminando queste dal compendio probatorio, lo stesso sarebbe stato decisivamente vulnerato.
E' sufficiente osservare come la prova a carico di Febbo discenda essenzialmente dalla chat, costituente corpo di reato e dunque insensibile alla dedotta problematica dell'utilizzabilità delle dichiarazioni di Palmieri, avendo inoltre il primo giudice particolarmente valorizzato le dichiarazioni di Dezio, sentito nel quadro delle prospettazioni formulate in denuncia dal Senatore D'Alfonso. Per contro il ricorrente non ha specificamente dedotto che le dichiarazioni di Palmieri avrebbero dovuto reputarsi decisive, avendo semmai fatto ad esse riferimento nel tentativo di trarne argomenti a suo favore.
Di qui l'inammissibilità del motivo.
7. Il sesto motivo è aspecifico, in quanto non descrive con precisione il materiale documentale che era stato integrativamente offerto e non ne delinea la reale decisività, al fine di sollecitare i poteri ufficiosi di acquisizione della Corte. Va infatti richiamato il principio per cui «nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585;
Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061). Nel caso di specie, peraltro, non assume rilievo, a fronte della specificità della notizia che forma oggetto del reato contestato, il più generale quadro conoscitivo riferito alle indagini in corso, che costituiva il primario obiettivo dell'integrazione probatoria, salvo l'ulteriore riferimento allo stato matricolare, di cui peraltro -non perpicuamente- il ricorrente, ad altro fine, prospetta la presenza all'interno del fascicolo.
8. Il settimo motivo è manifestamente infondato e comunque volto a proporre un diverso, ma precluso percorso valutativo. I Giudici di merito hanno dato conto della significativa offensività della condotta, tale da esporre a concreto pericolo, per effetto del comportamento di un ufficiale di polizia giudiziaria, la genuinità dell'attività di intercettazione in corso, essendo inconferente che fosse programmata l'imminente cessazione di essa. L'insussistenza di pregiudiziali fattori ostativi, quale quello dell'abitualità della condotta, non vale ad inficiare una valutazione incentrata sul profilo essenziale, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
9. E' fondato per contro l'ottavo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio. Sul punto assume rilievo dirimente il travisamento del dato riguardante l'assenza di precedenti a carico del ricorrente, precedenti che invece sono stati posti dalla Corte alla base del proprio giudizio relativo alla pena e alla meritevolezza delle invocate attenuanti.Per questa parte si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà formulare un nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio, emendato dal rilevato vizio. Il ricorso