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Ordinanza — n. 29592/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29592/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Dambu Viorel, nata in Romania il 13/11/1982 (CUI 06WTKRO) avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è stato proposto il 3 luglio 2024, senza il rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge n. 69 del 2005, considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 25 giugno 2024, notificato in pari data al difensore del consegnando ed a quest'ultimo, con consegna della copia tradotta in lingua rimena il 27 giugno 2024: sicché il suddetto termine scadeva il 2 luglio 2024; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29592/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 22 legge n. 69 del 2005, considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 25 giugno 2024, notificato in pari data al difensore del consegnando ed a quest'ultimo, con consegna della copia tradotta in lingua rimena il 27 giugno 2024: sicché il suddetto termine scadeva il 2 luglio 2024; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

Parole chiave

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mandato d'arresto europeo rinvio del dibattimento termine processuale perentorio domanda d'asilo tardiva procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento termine di partenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Dambu Viorel, nata in Romania il 13/11/1982 (CUI 06WTKRO) avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è stato proposto il 3 luglio 2024, senza il rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge n. 69 del 2005, considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 25 giugno 2024, notificato in pari data al difensore del consegnando ed a quest'ultimo, con consegna della copia tradotta in lingua rimena il 27 giugno 2024: sicché il suddetto termine scadeva il 2 luglio 2024; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso i