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Ordinanza — n. 29590/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court rejects bail request for extradition suspect due to high flight risk and prior refusal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29590/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Milos Radonjic's request to replace prison custody with electronic monitoring or bail. The defense argued that new evidence clarified investigation details and that a cousin offered to host him, noting his lack of criminal record. The court denied this, citing Radonjic's participation in an international drug organization, his ability to move quickly, and his history of evading extradition by lying about his identity.

Regesto Legislator

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Art. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: In extradition proceedings, bail or electronic monitoring is rejected when the suspect is a member of an organized crime group capable of rapid movement and has demonstrated a concrete intent to evade extradition.

Parole chiave

Generato dall'IA
extradition proceedings precautionary measures flight risk assessment organized crime participation electronic monitoring custody in prison evading extradition

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 15628 del 14/04/2008, Mandache

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Testo completo

a seguente ORDINANZA Letta l'istanza presentata il 30 maggio 2024 dall'Avv. Nicola Quatrano, nell'interesse di Milos Radonjic, nato il 22/12/1989 in Montenegro; letta la sentenza n. 22286 del 2024, pronunciata da questa Sezione della Corte di cassazione, in data 05/04/2024, depositata il 03/06/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha autorizzato l'estradizione di Milos Radonjic verso gli Stati Uniti d'America; udita la relazione svolta dal Presidente Ercole Aprile rilevato che, con l'istanza sopra richiamata, presentata prima del deposito della motivazione, ma dopo la pronuncia della sentenza con cui questa Sezione della Corte di cassazione in data 05/04/2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, è stata chiesta la revoca o almeno la sostituzione con quella degli arresti domiciliari, presidiati da strumento elettronico di controllo, della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Milos Radonjic nell'ambito della procedura di estradizione, definita con le sentenze richiamate in epigrafe; che, secondo la impostazione difensiva, la documentazione acquisita dopo una precedente ordinanza della Corte di appello di Trieste, che aveva respinto analoga richiesta di revoca o di sostituzione, consentiva di chiarire più dettagliatamente il quadro delle indagini anche a fini cautelari e di escludere la sussistenza di elementi dimostrativi del pericolo di fuga o almeno tali da far apparire inadeguata ogni misura diversa dalla custodia in carcere, anche considerando che l'estradando non è gravato da precedenti penali e che la sua partecipazione al sodalizio si caratterizza per la fungibilità del contributo, in assenza di elementi dai quali poter desumere che il predetto si sottrarrebbe ai controlli; e che un cugino dell'istante, residente in Lacchiarella (MI), ha offerto la sua disponibilità ad accogliere Radonjic in regime di arresti domiciliari; ritenuta la propria competenza a provvedere sulla istanza, in ragione del fatto che gli atti non erano stati ancora trasmessi alla Corte di appello di Trieste al momento della presentazione dell'istanza (v., sul punto, Sez. 6, n. 15628 del 14/04/2008, Mandache, Rv. 239703); considerato che l'istanza non possa essere accolta, giacché, come già posto in evidenza nelle precedenti fasi della procedura estradizionale, Milos Radonjic è soggetto ritenuto partecipe ad un'organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti, in grado di muoversi rapidamente sul territorio e via mare e che ha già mostrato di volersi sottrarre all'estradizione, anche mentendo sulla sua identità; che, a fronte del pericolo di inflizione di una severa condanna, sono stati genericamente prospettati elementi volti ad escludere il concreto pericolo di fuga del predetto ed a far risultare adeguata una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, non potendosi al riguardo considerare neppure la possibilità di applicazione della misura degli arresti domiciliari presso un cugino, residente in Italia, in quanto, come già posto in luce dalla Corte di appello di Trieste, il predetto ha la capacità di spostarsi rapidamente sul territorio, non idoneamente contenuta da strumenti elettronici di controllo a distanza;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di cui in premessa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.