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Sentenza — n. 29218/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29218/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Pubblico Ministero ricorre avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Genova che ha annullato l'ordinanza del Giudice delle indagini t preliminari del Tribunale di La Spezia dell'Il marzo 2024 con cui era stata . applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Francesco Cuttica, in ordine aidelitti di cui agli artt. 81, 48, 373 e 374 cod. pen., per insussistenza dei gravi indizi.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 374 cod. pen; Sentenza — n. 29218/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 17 del di. 22 giugno 2023, n.

Parole chiave

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domicilio fittizio occultamento di beni reticenza dolosa dei difetti detentore del domicilio assegnazione del luogo di soggiorno alibi

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Il ricorrente censura il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame adito ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 374 cod. pen
Il reato di frode processuale di cui all'art. 374 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova nel procedimento nei confronti di Cuttica Francesco, nato a La Spezia 1'11/04/1959 avverso l'ordinanza del 2 aprile 2024 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. Giovanna Daniele, difensore di Francesco Cuttica, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero ricorre avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Genova che ha annullato l'ordinanza del Giudice delle indagini t preliminari del Tribunale di La Spezia dell'Il marzo 2024 con cui era stata . applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Francesco Cuttica, in ordine aidelitti di cui agli artt. 81, 48, 373 e 374 cod. pen., per insussistenza dei gravi indizi.

2. Il ricorrente deduce vizi cumulativi di motivazione ed erronea applicazione di legge. Il ricorrente censura il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame adito ex art. 309 cod. proc. pen. ritenendo che, illogicamente e senza una reale motivazione, sia stata rilevata l'insussistenza dei gravi indizi dei reati per cui era stata emessa la misura cautelare. Sebbene il Tribunale abbia condiviso la ricostruzione dei fatti, nel senso della ingannevole omissione da parte del debitore esecutato per non avere riferito al perito estimatore dell'immobile pignorato la sua destinazione a locazione turistica, ha tuttavia escluso la configurabilità dei reati, trascurando di considerare che il pignoramento si estende anche ai frutti civili dell'immobile pignorato e che la falsa dichiarazione della destinazione dell'immobile a residenza per le vacanze estive aveva come sua finalità quella di sottrarre i redditi di detta attività al pignoramento, con la conseguenza che la collocazione di abiti e beni personali al suo interno costituiva una immutazione artificiosa dello stato dei luoghi.

3. Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall'art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'art. 17 del di. 22 giugno 2023, n.

75.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Come pacificamente emerge dagli atti, l'immobile era libero al momento della stima del perito, la cui valutazione non è stata condizionata dall'omessa indicazione da parte del proprietario della sua destinazione a locazione turistica. Essendo invariato il valore di stima dell'immobile, indifferente rispetto ai frutti civili correlati alla riscossione dei canoni della locazione turistica, la perizia finalizzata alla vendita immobiliare non è risulta in alcun modo falsata. Pertanto, correttamente il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di falsa perizia per induzione in errore (ex artt. 48, 373 cod. pen.).

Inoltre, la presenza degli effetti personali dell'indagato all'interno dell'abitazione, pur prescindendo dalle giustificazioni dal medesimo fornite, non può costituire "immutazione" dello stato dei luoghi, trattandosi di immobile che era nella disponibilità dell'indagato al momento dell'accesso del perito. Come correttamente argomentato dal Tribunale, pertanto, anche se la dichiarazione circa la destinazione a uso personale dell'immobile avesse avuto la finalità di sottrarre alla procedura i frutti civili, il reato configurabile sarebbe stato quello previsto dall'art.388, comma 5, cod. pen. e sempre che si fosse concretizzata la sottrazione dei redditi della locazione turistica.

Il reato di frode processuale di cui all'art. 374 cod. pen. presuppone una immutazione artificiosa dello stato dei luoghi volta a trarre in inganno il perito in sede di esecuzione della perizia, che non può essere ravvisata in tale condotta per quanto osservato sulla irrilevanza di tale circostanza sulla valutazione dell'immobile. Va solo aggiunto, alla già esaustiva motivazione dell'ordinanza impugnata, che l'art. 388, comma 8, cod. pen. punisce anche la condotta di chi, invitato dall'ufficiale giudiziario ad indicare le cose pignorabili, dichiari il falso.

Tale fattispecie presuppone una richiesta specifica dell'ufficiale giudiziario rivolta a conoscere i beni suscettibili di pignoramento, che nel caso di specie risulta peraltro mancante, e va, comunque, rilevato cheitrattandosi di delitto punito con la pena alternativa della reclusione fino ad un anno o della multa fino a euro 516, detto reato non può costituire titolo per l'applicazione delle misure cautelari personali.

2. In conclusione, si tratta, di una ordinanza adeguatamente motivata che non presenta vizi logici e che risulta coerente con le emergenze processuali, con la conseguente manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2