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Sentenza — n. 29200/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29200/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29200/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, degli imputati Simone Angelo Kennarth Armini, Marco Birra, Lorenzo Borghi, Vittorio Catelli Lasagni, Alessio Ciotola, Daniele. Codeluppi, Fedele De Lucia, Umberto Finotello, Romeo Grasselli, Mariam Hassane, Aldo Leo, Michele Salsi e Gianluca Tegoni in ordine al reato loro ascritto di concorso in resistenza a pubblico Ufficiale (artt. 110, 337 cod. pen., capo A) mentre ha prosciolto gli stessi per intervenuta prescrizione dai concorrenti reati di cui ai capi B, C, D (artt. 61 n. 3, 590, secondo comma, cod. pen.; artt. 56, 582 e 585 cod. pen. e art. 650 cod. pen. contestati al solo Tegoni), rideterminando la pena loro inflitta dal primo giudice nella misura di tre mesi e dieci giorni di reclusione ciascuno, condizionalmente sospesa.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen, art. 650 cod. pen; Sentenza — n. 29200/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione tutti gli imputati, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Bologna già emesso nei loro confronti ben due pronunce di proscioglimento per sopravvenuta prescrizione di tutti i reati (compreso quello di cui al capo A) relativi agli stessi fatti oggetto della presente, a mente delle sentenze n. 2611/16 R.G. N.R. del 14/06/2022 e n. 3272/14 R.G. N.R. del 17/06/2022, la prima delle quali revocata e la seconda posta in esecuzione giusta ordinanza del 23/02/2023 emessa dalla stessa Corte territoriale in funzione di giudic:e dell'esecuzione, allegando i relativi provvedimenti al ricorso.

Parole chiave

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ricusazione di pubblici ministeri revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio mantenimento della carcerazione preventiva revisione della sentenza penale licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione tutti gli imputati, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649, comma 1, cod.
art. 650 cod. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Armini Simone Angelo Kennarth, n. in Svezia 08/08/1982 2. Birra Marco, n. Massa di Somma (Na) 01/04/1996 3. Borghi Lorenzo, n. Viadana (Mn) 08/10/1990 4. Catelli Lasagni Vittorio, n. Reggio nell'Emilia 07/08/1982 5. Ciotola Alessio, n. Napoli 08/05/1957 6. Codeluppi Daniele, n. Reggio nell'Emilia 14/09/1975 7. De Lucia Fedele, n. Caserta 28/04/1986 8. Finotello Umberto, n. Montecchio Emilia (Re) 20/12/1991 9. Grasselli Romeo, n. Reggio nell'Emilia 02/08/1980 10. Hassane Mariam, n. Reggio nell'Emilia 14/02/1990 11.

Leo Aldo, n. Gioia del Colle (Ba) 05/02/1981 12. Salsi Michele, n. Reggio nell'Emilia 24/12/1977 13. Tegoni Gianluca, n. Montecchio Emilia (Re) 18/07/1979 avverso la sentenza n. 10105/23 Corte di appello di Bologna del 13/07/2023 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 649 cod. proc. pen. per precedente giudicato

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, degli imputati Simone Angelo Kennarth Armini, Marco Birra, Lorenzo Borghi, Vittorio Catelli Lasagni, Alessio Ciotola, Daniele. Codeluppi, Fedele De Lucia, Umberto Finotello, Romeo Grasselli, Mariam Hassane, Aldo Leo, Michele Salsi e Gianluca Tegoni in ordine al reato loro ascritto di concorso in resistenza a pubblico Ufficiale (artt. 110, 337 cod. pen., capo A) mentre ha prosciolto gli stessi per intervenuta prescrizione dai concorrenti reati di cui ai capi B, C, D (artt. 61 n. 3, 590, secondo comma, cod. pen.; artt. 56, 582 e 585 cod. pen. e art. 650 cod. pen. contestati al solo Tegoni), rideterminando la pena loro inflitta dal primo giudice nella misura di tre mesi e dieci giorni di reclusione ciascuno, condizionalmente sospesa.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione tutti gli imputati, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello di Bologna già emesso nei loro confronti ben due pronunce di proscioglimento per sopravvenuta prescrizione di tutti i reati (compreso quello di cui al capo A) relativi agli stessi fatti oggetto della presente, a mente delle sentenze n. 2611/16 R.G. N.R. del 14/06/2022 e n. 3272/14 R.G. N.R. del 17/06/2022, la prima delle quali revocata e la seconda posta in esecuzione giusta ordinanza del 23/02/2023 emessa dalla stessa Corte territoriale in funzione di giudic:e dell'esecuzione, allegando i relativi provvedimenti al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

2. Dalle sentenze di merito risulta che gli imputati furono condannati in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13/04/2015 in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo A), di lesioni colpose aggravate (così riqualificata l'originaria imputazione di lesioni personali aggravate dolose, capo B), il solo Gianluca Tegoni anche per i reati di tentate lesioni personali (capo C) nonché per la contravvenzione di cui all'art. 650 (capo D). La sentenza di appello impugnata del 13/07/2023 ometteva di considerare il reato di tentate lesioni personali aggravate contestate all'imputato Tegoni, tanto da indicare come imputazione di cui al capo C la contravvenzione di cui all'art.650 cod. pen.

In ogni caso la pronuncia riformava la decisione di primo grado dichiarando non doversi procedere per tutti gli imputati in ordine ai reati di cui ai capi B, C, D ma confermandola sull'attribuzione di responsabilità riferita al reato di resistenza (capo A). I fatti oggetto delle imputazioni si erano svolti il 25 aprile 2014 nel corso di una manifestazione pubblica promossa dal centro sociale autogestito 'Laboratorio AQ16'.

3. Tanto premesso dalla documentazione allegata in copia al ricorso emerge: - che la stessa Corte di appello di Bologna in data 17/06/2022 aveva in sede predibattimentale già dichiarato di non doversi procedere per gli stessi fatti del 25 aprile 2014, contestati in maniera identica, dichiarando l'estinzione di tutti i reati per maturata prescrizione intervenuta alla data del 25 ol:tobre 2021 (proc. n. 2611/2016 R.G. App.), pronuncia divenuta irrevocabile il 9 luglio 2022; - che successivamente la Corte, con ordinanza del 23/02/2023 resa in funzione di giudice dell'esecuzione, avvedendosi di avere dichiarato in data 14/06/2022 non doversi procedere per intervenuta prescrizione per gli stessi fatti in riforma di una sentenza del G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia del 24/05/2015, revocava detta pronuncia del 14/06/2022 ai sensi dell'art. 667, comma 7, cod. proc. pen. perché non ancora divenuta irrevocabile.

Ora quello che non par dubbio in tale aggrovigliarsi di provvedimenti è che i fatti che ne costituiscono l'oggetto siano i medesimi e cioè quelli commessi il 25 aprile 2014, ascritti in primo grado alla responsabilità degli imputati.La prima sentenza ad essere divenuta irrevocabile in relazione a tali fatti è, dunque, quella del 17/06/2022, divenuta irrevocabile il successivo 9 luglio 2022, anteriore di più di un anno rispetto a quella impugnata col presente ricorso, che deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per precedente giudicato (art. 649 cod. proc. pen.) P. Q.

M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per precedente giudicato. Così deciso, 1'11