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Ordinanza — n. 28598/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility because the petitioner personally signed the document instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28598/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Youcef Abdel Wahid inadmissible de plano. The petitioner personally signed the appeal document, whereas the law requires such acts to be signed by a lawyer enrolled in the Special Register of the Court. The court ruled that a 'notarized' signature by an unqualified lawyer does not cure this defect, leading to the dismissal of the appeal and an order for the petitioner to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Appeals and new memoranda in cassation proceedings must be signed by a lawyer enrolled in the Special Register, and a signature by an unqualified lawyer, even if notarized, does not validate the act.

Parole chiave

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inadmissibility de plano special register of lawyers cassation appeal formalities personal signature defect qualified legal representation allegazioni insufficientemente motivate memoria illeggibile difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
I. n. 69/2005
22, comma 5, I. n. 69/2005.

Giurisprudenza citata

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S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUCEF ABDEL WAHID nato il 24/10/1994 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI Ritenuto che il ricorso di Youcef Abdel Wahid avverso la sentenza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010);

Ritenuto, altresì, che è irrilevante che, per la natura personale dell'atto impugnatorio la sottoscrizione "per autentica" della firma del ricorrente ad opera del difensore, che non attribuisce al difensore stesso la titolarità dell'atto (Sez. 3, n., 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475), tenuto conto, altresì, che il difensore non è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. Così deciso I'll luglio 2