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Ordinanza — n. 28454/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive challenge to sentencing legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged the sentencing measure solely on apparent grounds while contesting the sanction's magnitude and justification. The court ruled that such superficial arguments fail to meet the threshold for admissibility under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing decision is inadmissible if it relies merely on apparent grounds regarding the application of the penalty without substantively contesting the measure or its justification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing legality challenge apparent grounds argument de plano declaration procedural code provisions motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALVO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 02/06/1979 avverso la sentenza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; " • • letto il ricorso che precede; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, solo in termini di mera apparenza, l'applicazione di una pena illegale quando di contro si contesta la misura della sanzione irrogata e l'assenza di una adegUata giustificazione a supporto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 .