Cassation appeal dismissed as inadmissible for pleading motivation defects regarding non-punishment cases in plea bargaining sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Bekim Zorjani and Hshim Zorjani inadmissible on procedural grounds. The applicants argued that the lower court's sentencing decision lacked proper motivation regarding specific non-punishment scenarios under Article 129 of the Criminal Code. The court ruled that such arguments are barred in plea bargaining cases because the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific legal violations, excluding general motivation defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. pen.: In plea bargaining proceedings, appeals against sentencing decisions are inadmissible for alleging defects in motivation concerning non-punishment cases, as the law restricts review to the specific statutory grounds for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZORJANI BEKIM nato il 19/05/1984 ZORJANI HSHIM nato a BOLOGNA il 06/02/2004 avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di motivazione inerenti alla mancata verifica delle casua di non punibilità ex art 129 cpp atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente