Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing under Art. 599-bis c.p.p. outside permitted grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the petitioner to pay costs. The petitioner challenged a second-instance judgment on grounds of insufficient reasoning regarding non-punishable causes and sentencing, arguing these were valid cassation grounds. The Court ruled that appeals against Art. 599-bis c.p.p. sentences are only admissible when challenging the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding complaints about sentencing logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.; Appeals against second-instance concordat sentences are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding complaints regarding the reasoning on non-punishable causes or sentencing determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO MARIO nato a AUGUSTA il 06/07/1995 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; lette/sentite le conclusioni del PG letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Ponzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quànto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente al difetto di motivazione quanto alla mancata individuazione di cause non punibilità ex art 129 cpp o alla determinazione della pena (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio