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Ordinanza — n. 28450/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the accused without a qualified lawyer's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the accused, Nicola Halilovic, lacking a valid signature from a qualified defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by lawyers registered in the special register due to the technical complexity of the proceedings. Consequently, the personal signature of the accused does not substitute the required professional representation, rendering the act void.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be personally proposed by the party but must be signed by a defense attorney registered in the special register, as the high technical complexity of the proceedings requires professional representation.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility personal signature by accused special register of lawyers Code of Criminal Procedure qualified defense attorney requirement requisito della firma atto privo di sottoscrizione esame grafologico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis,.
Art. 616 c.p.p.
dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC NICOLA nato a BORGOMANERO il 15/08/2000 avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 1~j-sentite -1-e -c-ailel-u-sien-T • • letto il ricorso proposto Nicola Halilovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, non rilevando al fine l'autentica di firma apposta in calce dall'avvocato Gianluca Visca, che, a prescindere dalla relativa legittimità, non vale ad ascrivere il contenuto dell'atto al detto difensore; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis,. dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 mag