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Ordinanza — n. 28449/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28449/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGARIELLO GIUSEPPE nato a STIGLIANO il 23/05/1957 avverso la sentenza del 11/04/2024 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di motivazione inerenti al giudizio di responsabilità atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28449/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di motivazione inerenti al giudizio di responsabilità atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivi che possono invocarsi impugnazione di decisioni amministrative cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGARIELLO GIUSEPPE nato a STIGLIANO il 23/05/1957 avverso la sentenza del 11/04/2024 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi di motivazione inerenti al giudizio di responsabilità atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 .maggio 2024