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Ordinanza — n. 28446/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28446/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENTASSUGLIA CARMINE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 16/07/1990 avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Il • letto il ricorso che precede; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, solo in termini di mera apparenza, l'applicazione di una pena illegale quando di contro si contesta la misura della sanzione irrogata e l'assenza di una adeguata giustificazione a supporto anche in relazione agli aumenti apportati per la continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28446/2024 — snpen · Corte di Cassazione: PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 .

Parole chiave

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riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena gravità della pena individualizzazione della commisurazione penale motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENTASSUGLIA CARMINE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 16/07/1990 avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Il • letto il ricorso che precede; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, solo in termini di mera apparenza, l'applicazione di una pena illegale quando di contro si contesta la misura della sanzione irrogata e l'assenza di una adeguata giustificazione a supporto anche in relazione agli aumenti apportati per la continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 .