Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible plea bargain sentencing review under Art. 448 CP. Pen
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this type of sentencing decision. The appellant challenged the application of the penalty for alleged lack of reasoning regarding the absence of acquittal causes under Article 129 of the Penal Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific statutory violations, excluding this particular argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: The appeal against a sentencing decision based on plea bargaining is inadmissible for alleging lack of reasoning regarding the absence of acquittal causes, as the Code of Criminal Procedure limits review to the specific statutory violations enumerated therein.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITA ALESSIO nato a BARI il 30/01/1990 avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente,.