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Ordinanza — n. 28437/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging generic debt amounts in a settlement outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged generic debt amounts recognized in a settlement agreement. The appellant argued against the specific monetary figures, while the Court held that only procedural defects regarding consent or content are admissible. Consequently, the appeal was rejected via simplified procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement judgments are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding challenges to the generic amounts agreed upon by the parties.

Parole chiave

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concordato in appello inammissibilità ricorso sentenza art 599-bis consenso pubblico ministero spese processuali concorso di motivi di sospensione concordato stragiudiziale clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al 'pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
art. 599 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al 'pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONGA ANTIMO nato a NAPOLI il 16/10/1999 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di ROnga Antimo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente alla misura delle generiche riconosciute in forza dell'accordo occorso tra le parti, estranea a profili di illegalità.

Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al 'pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 20