Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging non-prosecution grounds in a settlement agreement outside permitted scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under simplified procedure, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance settlement agreement, arguing errors in the characterization of the crime and the existence of non-prosecution grounds. The court ruled that appeals against such agreements are limited to defects in the parties' will, prosecutor consent, or the judgment's content, excluding challenges to the underlying criminal facts or potential non-prosecution reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against second-instance settlement agreements are admissible only for defects in the parties' will, prosecutor consent, or the judgment's content, excluding challenges to the characterization of the crime or grounds for non-prosecution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARAZZO GIANFRANCO (CUI 01CXXOT) nato a NAPOLI il 23/12/1978 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;7 , letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianfranco Matarazzo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile FI ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente alla verifica della sussistenza di possibili cause di non punibilità e alla corretta configurazione del reato contestato a fronte della rinunzia ai motivi prospettati a sostegno del concordato sanzionatorio;
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al 'pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 Maggio