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Ordinanza — n. 28435/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28435/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28435/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAURRA YASSINE (C.U.I. 038XUTF) nato il 02/07/1987 ADIL MOHAMED (C.U.I. 04NR7DT) nato il 27/11/1994 avverso la sentenza del 19/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Osserva Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per, cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28435/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 038XUTF) nato il 02/07/1987 ADIL MOHAMED (C.U.I. 04NR7DT) nato il 27/11/1994 avverso la sentenza del 19/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Osserva Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per, cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi di rigore rinuncia alla motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo insorto dopo la fuga motivi che possono invocarsi
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAURRA YASSINE (C.U.I. 038XUTF) nato il 02/07/1987 ADIL MOHAMED (C.U.I. 04NR7DT) nato il 27/11/1994 avverso la sentenza del 19/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Osserva Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per, cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che Il ricorse_deveessere dichiarate inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile N ricorsi e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il31? 1ia#M0 2024 Il Consigliere Estensore li Presidente