Sentenza — n. 27110/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 21 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato a Matteo Regi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque di reclusione con la sospensione condizionale della pena e della patente di guida per un anno e due mesi in relazione ai reati di cui all'art. 341 bis cod. pen. e agli artt. 186 e 187 C.d.S.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 341 bis cod. pen; Sentenza — n. 27110/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza della legge penale, per essere stata disposta la sospensione della patente di guida, senza l'accordo delle parti e una specifica contestazione circa la violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Regi Matteo, nato a Soave il 18/9/1994 avverso la sentenza del 21/2/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con cui sono state reiterate le deduzioni formulate nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato a Matteo Regi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque di reclusione con la sospensione condizionale della pena e della patente di guida per un anno e due mesi in relazione ai reati di cui all'art. 341 bis cod. pen. e agli artt. 186 e 187 C.d.S.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza della legge penale, per essere stata disposta la sospensione della patente di guida, senza l'accordo delle parti e una specifica contestazione circa la violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione in scrutinio, risulta che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata pubblicata mediante lettura integrale all'udienza del 21 febbraio 2024 mentre il ricorso è stato presentato il 18 marzo 2024. Il termine, previsto dall'art. 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per proporre l'impugnazione scadeva il 7 marzo 2024, con la conseguenza che il ricorso è tardivo e deve dichiararsene l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero — della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle C ammende.