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Sentenza — n. 27105/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific because applicant fails to prove factual conflict between acquittal and conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific evidence of a factual conflict between his conviction and a separate acquittal of a co-defendant. While the applicant argued that the acquittal court reconstructed facts antithetically to his conviction, the court found the arguments generic and lacking concrete elements to demonstrate such a conflict. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the specificity requirement for revision proceedings and upheld the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: An appeal for revision is inadmissible if the grounds are aspecific, requiring the applicant to concretely demonstrate a factual conflict between judgments rather than merely asserting a different legal reconstruction.

Parole chiave

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revisione penale inammissibilita aspecificita conflitto di giudicati codice di procedura penale rivalutazione congiunta ordinanza de plano revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 620, comma 1, lett.
Art. 366, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Perillo Roberto, nato il 19/11/1982 a Napoli avverso l'ordinanza in data 25/01/2024 della Corte di appello di Campobasso letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/01/2024 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata nell'interesse di Roberto Perillo, con la quale si deduceva l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della condanna pronunciata a carico di Perillo dalla Corte di appello di L'aquila in data 15/10/2021, con quelli posti alla base di sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila in data 04/05/2023 nei confronti di Vincenzo Alfarano. (1J 2. Ha proposto ricorso Perillo tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Erroneamente la Corte di appello aveva escluso l'inconciliabilità tra i fatti storici, omettendo di considerare che la separata sentenza assolutoria aveva operato una propria ricostruzione del fatto storico in termini antitetici, rispetto a quelli effettuati nella sentenza del 15/10/2021 nei confronti di Perillo, non venendo in considerazione una diversa valutazione del fatto. La Corte avrebbe dovuto invece operare una rivalutazione congiunta del materiale probatorio alla base della condanna, raffrontandola con i dati fattuali accertati dalla sentenza in conflitto, procedendo se del caso ad una nuova rafforzata motivazione.

Indebitamente, inoltre, la Corte di appello aveva proceduto con ordinanza emessa de plano.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è aspecifico.

2. Nel provvedimento impugnato si dà conto di profili idonei a suffragare un'ordinanza de plano: si segnala, in generale, che non è ammissibile la revisione nel caso di sentenza fondata sugli stessi dati probatori, con cui venga assolto un concorrente nel medesimo reato, e si chiarisce che nel caso di specie diverse erano le posizioni degli imputati e le relative imputazioni, fermo restando che nel separato processo Alfarano era stato assolto a con la formula «per non aver commesso il fatto», non essendo configurabile inconciliabilità di giudicati, implicante incompatibilità tra i fatti storici e non il contrasto di principio tra le decisioni.

A fronte di ciò, il ricorso si limita a contestare tale assunto, deducendo che nei confronti di Alfarano era stata operata una diversa e antitetica ricostruzione del fatto storico, non inquadrabile solo in una diversa valutazione del fatto, ma non indica puntualmente, se non in virtù di rinvii del tutto generici alle sentenze menzionate, alcun specifico elemento, che consenta di desumere quell'antitetica ricostruzione e conseguentemente di apprezzare la consistenza del conflitto, la natura dello stesso e l'incidenza fattuale della diversa ricostruzione sulla posizione del ricorrente Perillo.3.

Su tali basi non si prospetta uno specifico vulnus del provvedimento impugnato e, nel contempo, non si adducono ragioni idonee a suffragare l'assunto dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza de plano, nel caso di specie invero correlata alla radicale mancanza di un conflitto deducibile.

4. Di qui l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della