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Sentenza — n. 26942/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for recusation as untimely due to lack of proof of knowledge within statutory three-day period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26942/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for recusation was filed outside the strict three-day statutory deadline. The appellant argued that knowledge of the judge's debt to the tax office occurred earlier, but failed to produce evidence proving awareness before the deadline. The court ruled that the formal requirement of timely notification cannot be cured by unverified assertions or late documents.

Regesto Legislator

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Art. 38 cod. proc. pen.; Art. 41 cod. proc. pen.: The declaration of recusation is subject to strict formal requirements regarding terms and modes of presentation, and its inadmissibility due to lateness cannot be remedied by the party's failure to produce timely evidence of the grounds for recusation.

Parole chiave

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recusation timeliness statutory deadline burden of proof procedural inadmissibility formal requirements sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 38 cod. proc. pen.
In particolare, la Corte territoriale, richiamando l'art. 38 cod. proc. pen., ha ritenuto che le ragioni sulle eventuali cause di ricusazione fossero emerse fuori udienza, nello specifico in data 18 settembre 2023.
Art. 41 cod. proc. pen.
Occorre premettere che la richiesta di trattazione orale del presente procedimento non può trovare accoglimento dal momento che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen
art. 611 cod. proc. pen
L'art. 611 cod. proc. pen.
art. 38 cod. proc. pen
In particolare, la Corte territoriale, richiamando l'art. 38 cod. proc. pen., ha ritenuto che le ragioni sulle eventuali cause di ricusazione fossero emerse fuori udienza, nello specifico in data 18 settembre 2023.
art. 41 cod. proc. pen
Occorre premettere che la richiesta di trattazione orale del presente procedimento non può trovare accoglimento dal momento che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fascetto Sivillo Maria nata a Capizzi il 31/01/1957 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 della Corte di appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A. R. Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Messina, in data 19 dicembre 2023, dichiarava la inammissibilità dell'istanza di ricusazione, proposta - con dichiarazione resa all'udienza del 5 dicembre 2023 e successivo atto pervenuto in Cancelleria in data 6 dicembre 2023 - da Maria Fascetto Sivillo, magistrato in servizio presso il Tribunale di Catania, nei confronti di Maria Eugenia Grimaldi, magistrato in servizio presso il Tribunale di Messina e Presidente del Collegio nel p.p. n. 6397/16 R.G,N.R., nel quale Fascetto è imputata per tentata concussione (per avere, nel marzo 2009, contattato telefonicamente un ufficio di riscossione per sollecitare l'annullamento di una sua cartella esattoriale e, a fronte della risposta negativa, avere risposto «lei non sa chi sono io ... gliela farò pagare»).

La Fascetto era condannata, con sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 25 luglio 2020, annullata dalla locale Corte d'appello il 21 maggio 2021 con rinvio ad altro Collegio, presieduto, appunto, da Maria Eugenia Grimaldi, il quale, con sentenza del 9 maggio 2023, condannava l'istante, fissando l'udienza del 5 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. In tale data interveniva la ricusazione della Grimaldi. La Fascetto, nel formulare l'istanza, evidenziava che Maria Eugenia Grimaldi era in rapporto di debito nei confronti di una parte in causa da identificarsi con l'Ufficio Riscossione Sicilia, costituita parte civile nel processo in questione.

La Grimaldi era, infatti, debitrice della somma di 523,00 euro per IMU, la cui riscossione era affidata alla Agenzia delle Entrate. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione perché tardiva rispetto a tutte le attività compiute anteriormente alla lettura del dispositivo. La Corte territoriale ha, poi, osservato che, in ogni caso, l'istante non aveva documentato la tempestiva proposizione, non essendovi alcun elemento che consentisse di ritenere che la conoscenza della dedotta esposizione debitoria della dottoressa Grimaldi fosse stata acquisita entro i tre giorni precedenti la presentazione della istanza.

Tale circostanza risulta, anzi, smentita dalla data della documentazione rilasciata dal Comune di Messina, che la stessa istante ha indicato nel 18 settembre 2023. 2.Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Maria Fascetto Sivillo, deducendo i seguenti motivi. 2.1.Violazione di legge per avere la Corte di appello di Messina, con motivazione carente, apodittica, contraddittoria ed illogica, nonché facendo non corretta interpretazione ed applicazione della legge processuale, erroneamente ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione della odierna ricorrente (proposta in data 5 dicembre 2023) poiché intervenuta successivamente alla lettura del dispositivo avvenuta in data 9 maggio 2023, quindi, per la Corte, in un momento conclusivo del procedimento penale ed in una fase che esulava dal giudizio di responsabilità. 2.2.

Violazione di legge per avere la Corte di appello di Messina, con motivazione carente, apodittica, contraddittoria ed illogica, travisando il fatto per il tramite del travisamento del dato probatorio, nonché facendo erronea interpretazione ed applicazione della legge processuale, erroneamente individuato l'effettivo momento conoscitivo della causa di ricusazione in capo alla odierna ricorrente in un periodo temporale esorbitante ed eccedente il termine previsto dalla legge ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Violazione di legge per avere la Corte di appello di Messina, con motivazione carente, apodittica, contraddittoria ed illogica, travisando il fatto per il tramite del travisamento del dato probatorio, nonché facendo erronea interpretazione ed applicazione della legge processuale, erroneamente ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione della odierna ricorrente, affermando la inesistenza di un rapporto di credito di Riscossione Sicilia nei confronti di Maria Eugenia Grimaldi, pur dinanzi ad elementi di fatto inspiegabilmente ignorati dalla ordinanza impugnata ed attinenti alla sussistenza del rapporto creditorio de quo.

3. Il difensore della ricorrente ha proposto richiesta di trattazione orale del procedimento in data 24 gennaio 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che la richiesta di trattazione orale del presente procedimento non può trovare accoglimento dal momento che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., «la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'art. 611», nell'ipotesi in cui la Corte di appello abbia, come nel caso in esame, pronunciato la inammissibilità della richiesta di ricusazione. L'art. 611 cod. proc. pen. disciplina, infatti, la forma ordinaria dell'udienza camerale non partecipata, e, quindi, senza la presenza del Procuratore Generale e dei difensori.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del primo e del terzo motivo. 3.1.Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello territoriale, la ricusazione è stata proposta tardivamente. Va, innanzitutto, sottolineato che, sul tema della decorrenza del termine di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. sono emersi due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, in caso di avvenuta scadenza dei termini ordinari, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza (cfr.

Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627; Sez. 2, n. 18210 del 30/04/2010, Battipaglia, Rv. 247049; Sez. 2, n. 30441 del 18/06/2003, Rea, Rv. 226570). Altro orientamento, cui sembra avere aderito l'ordinanza impugnata, afferma, invece, che, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui l'imputato ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105;

Sez. 6, Sentenza n. 19533 del 06/05/2014 D'Urso, Rv. 260893). Con riferimento al caso di specie, questa Corte rileva che, qualunque orientamento si voglia adottare, l'istanza del ricorrente è in ogni caso tardiva. In particolare, la Corte territoriale, richiamando l'art. 38 cod. proc. pen., ha ritenuto che le ragioni sulle eventuali cause di ricusazione fossero emerse fuori udienza, nello specifico in data 18 settembre 2023. Da qui la tardività della dichiarazione di ricusazione rispetto al termine di tre giorni previsto dalla legge a pena di inammissibilità. 3.2.La ricorrente ha contestato tale dato, ritenendo che la data postulata del 18 settembre 2023 sia solo una data di protocollazione interna dell'ente, non efficace per la conoscibilità della causa di astensione-ricusazione.

La doglianza, in punto, è meramente assertiva ed oppositiva, ma non supera la questione relativa al momento di decadenza. Ed è quanto sottolinea motivatamente e significativamente il Collegio della ricusazione, sostenendo che Fascetto non ha documentato la tempestiva proposizione dell'istanza, non essendovi alcun elemento che consenta di ritenere che la conoscenza della dedotta esposizione debitoria della dott.ssa Grimaldi sia stata acquisita entro i tre giorni precedenti la presentazione dell'istanza. Correttamente la Corte d'appello ha rilevato che la ricorrente neanche ha prodotto la documentazione rilasciata dal Comune di Messina, ma ha allegato semplicemente una visura - verosimilmente tratta dal sito Agenzia delle Entrate, priva di data - dalla quale emerge l'iscrizione a ruolo, dedotta a sostegno della dichiarazione di ricusazione. 3.3.11 Collegio della ricusazione ha, quindi, correttamente ravvisato la tardività della presentazione dell'istanza di ricusazione, rispetto alla quale il ricorrente non ha opposto argomentazioni in grado di disarticolare il ragionamento proposto, né ha dimostrato la correttezza normativa del suo operare. 3.4.

Sul punto, deve evidenziarsi che la dichiarazione di ricusazione deve contenere a pena di inammissibilità (art. 41 cod. proc. pen.), tra l'altro, l'indicazione dei motivi e delle prove.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, sicché anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale è causa di inammissibilità della domanda e non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324 - 01).

4. Gli altri due motivi, come si è detto, sono assorbiti dall'accoglimento del secondo.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so