Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26275/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls plea sentence for omitting mandatory confiscation of illegal profits under Art. 322-ter Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26275/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore generale appealed a plea sentence that imposed a suspended prison term but omitted mandatory confiscation of illegal profits. The court held that while the plea agreement was valid, the judge failed to apply the mandatory confiscation required by Article 322-ter of the Penal Code for the specific offense. Consequently, the sentence was annulled regarding the confiscation provision and remanded for a new ruling on that specific issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 322-ter c.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: The omission of mandatory confiscation of illegal profits constitutes a violation of law allowing cassation appeal, requiring the lower court to order such confiscation even if not explicitly requested by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory confiscation illegal profits plea sentence omission of measure cassation appeal Art. 322-ter c.p. remand for new judgment confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322-ter c.p.
Il Giudice dell'udienza preliminare, infatti, ai sensi dell'art. 322-ter cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La pena applicata dalla sentenza impugnata sarebbe, dunque, illegale, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606 c.p.p.
pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146
La confisca prevista dall'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, essendo prevista dalla legge come obbligatoria, deve, dunque, essere disposta con la sentenza di applicazione della pena di cui all'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha applicato, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ibrahim Ahmed Mokhta la pena sospesa di sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha applicato, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ibrahim Ahmed Mokhta la pena sospesa di sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art.
art. 316-ter cod. pen
pen., nei confronti di Ibrahim Ahmed Mokhta la pena sospesa di sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., accertato a Brescia il 27 novembre 2022.
art. 322-ter cod. pen
Il Giudice dell'udienza preliminare, infatti, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
pen., limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin
Sez. 3, n. 28288 del 30/03/2023, Travagliante
Sez. 3, n. 28288 del 30/03/2023, Travagliante, non massimata).
Sez. 5, n. 19735 del 11/01/2019, Rossi
Sez. 5, n. 19735 del 11/01/2019, Rossi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Ibrahim Ahnned Mokhtar Saad, nato in Egitto il 01/04/1987; avverso la sentenza emessa il 09/02/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della confisca obbligatoria.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha applicato, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ibrahim Ahmed Mokhta la pena sospesa di sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., accertato a Brescia il 27 novembre 2022.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza e, con unico motivo, deduce l'illegalità della pena applicata, in quanto il Giudice non ha disposto la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del profitto del reato. Il Giudice dell'udienza preliminare, infatti, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. avrebbe dovuto disporre la confisca dei beni dell'imputato per un importo pari alla somma complessiva dei due contributi a fondo perduto indebitamente percepiti. La pena applicata dalla sentenza impugnata sarebbe, dunque, illegale, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto la pena edittalmente prevista dal legislatore per il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. contempla anche l'applicazione obbligatoria della confisca del profitto del reato.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 30 aprile 2024, il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della confisca obbligatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con unico motivo il Procuratore generale ricorrente ha dedotto l'illegalità della pena, con riferimento alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.

3. Il motivo è ammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014) e, dunque, «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, tuttavia, statuito che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 2020), Savin, Rv. 279348 - 05, con riferimento all'annullamento della sentenza e della pattuizione di una misura di sicurezza illegale; conf.

Sez. 3, n. 28288 del 30/03/2023, Travagliante, non massimata). Il motivo proposto è, altresì, fondato, in quanto il Giudice per l'udienza preliminare, nell'applicare la pena richiesta dalle parti, non ha provveduto in ordine alla confisca del profitto del reato. L'art. 322-ter cod. pen. prevede, infatti, anche per il reato di cui all'art. 316- ter cod. pen., la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero quando la stessa non sia possibile, la confisca per equivalente. La confisca prevista dall'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, essendo prevista dalla legge come obbligatoria, deve, dunque, essere disposta con la sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen., anche quando non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti (conf.:

Sez. 5, n. 19735 del 11/01/2019, Rossi, Rv. 276986 - 01, con riferimento alla analoga ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146).

4. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione della confisca, con rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia - Uf