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Sentenza — n. 26264/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26264/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26264/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Arezzo in data 7 luglio 2022 nei confronti dell'imputato appellante Ayoub El Friyekh, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado. L'Avvocato Francesco Mascoli, difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e il difetto di ragionevolezza della determinazione della pena. Il difensore deduce che la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio,, è viziata da vistosi errori, che ne determinano la manifesta irragionevolezza, in quanto è riferita ad altri imputati e ad altra vicenda penale.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 26264/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con unico motivo il difensore ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen, e il difetto di ragionevolezza della determinazione della pena operata dalla Corte di appello.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva recidiva nell'infrazione sanzioni penali scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Friyekh Ayoub, nato in Marocco il 15/11/1995 avverso la sentenza emessa il 28/09/2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Arezzo in data 7 luglio 2022 nei confronti dell'imputato appellante Ayoub El Friyekh, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado.

2. L'Avvocato Francesco Mascoli, difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e il difetto di ragionevolezza della determinazione della pena. Il difensore deduce che la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio,, è viziata da vistosi errori, che ne determinano la manifesta irragionevolezza, in quanto è riferita ad altri imputati e ad altra vicenda penale.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 maggio 2023, il Procuratore generale, nella persona della dr. Raffaele Gargiulo, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con unico motivo il difensore ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen, e il difetto di ragionevolezza della determinazione della pena operata dalla Corte di appello.

3. Il motivo è fondato. La motivazione sulla pena espressa dalla sentenza impugnata è, infatti, "infedele rispetto al testo del processo", in quanto è riferita ad altri imputati e ad altra imputazione. La Corte di appello, infatti, ha operato un richiamo ai «numerosi e consistenti precedenti penali a carico di entrambi gli imputati», mentre l'imputato nel presente processo è solo uno. La Corte di appello ha, inoltre, fatto riferimento «all'aggravamento della misura originariamente solo prescrittiva imposta al Bacchin che nonostante ciò aggrediva in due occasioni la propria ex compagna, con conseguente aggravamento ed applicazione della custodia in carcere come da ordinanza di questa Corte in data 23 maggio 2023», e di seguito, ha ritenuto «del tutto adeguato il criterio di bilanciamento nella misura della equivalenza, non essendo meritevole di accoglimento la richiesta di prevalenza avanzata dalla difesa appellante, anche in considerazione della completa assenza di effetti deterrenti derivanti dalle precedenti condanne».

Tali statuizioni sono, tuttavia, del tutto inconferenti con i fatti di causa, in quanto riguardano un diverso imputato (il Bacchin), una misura coercitiva, quale quella della custodia in carcere, del tutto diversa da quella applicata nel caso in esame (il divieto di dimora) e, segnatamente, una vicenda di «aggressione in due occasioni della ex compagna» irrelata rispetto al reato di resistenza a pubblico ufficiale per il quale si procede. Tali rilievi rendono contraddittoria con le risultanze processuali la sentenza impugnata e ne impongono l'annullamento, quanto alle statuizioni relative al trattamento sanzionatorio.

L'accoglimento di tale motivo di ricorso, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare le ulteriori censure proposte d& ricorrente.

4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. L'accertamento della responsabilità dell'imputato deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'accertamento della responsabilità