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Sentenza — n. 26195/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls trial court order declaring indictment null for procedural error and sentencing miscalculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26195/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic successfully appealed a trial court order that declared a criminal indictment null due to procedural violations and sentencing errors. The court found that once an indictment is formally opposed, it loses its binding nature and the trial court lacks authority to re-evaluate its validity or remand the case. Consequently, the Cassation Court annulled the lower court's decision without remand to prevent procedural regression and ensure the trial proceeds independently.

Regesto Legislator

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Art. 459, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 464, comma 3, cod. proc. pen.: Once a criminal indictment is formally opposed, it ceases to produce binding effects and the trial court cannot declare it null or remand the case, as this constitutes an improper regression of the proceedings.

Parole chiave

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criminal indictment nullity procedural time limits sentencing miscalculation procedural regression trial court authority immediate trial phase constitutional duration principle istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 459, comma 1, cod. proc. pen.
39/2022 emesso nei confronti di Campisi Giuseppe, il Tribunale di Patti, con ordinanza del 19/01/2024, ha dichiarato la nullità del decreto opposto, per violazione del termine di cui all'art. 459, comma 1, cod.
Art. 464, comma 3, cod. proc. pen.
art. 459 cod. pen
Premette il Procuratore che l'imputato aveva proposto rituale opposizione avverso il decreto penale, eccependone l'illegittimità perché emesso dopo la scadenza del termine di cui all'art. 459 cod. pen.
art. 464 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022
rf 2 Va, quindi, condiviso il consolidato orientamento della Corte secondo cui tale provvedimento è da ritenersi abnorme (da ultimo: Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Rv.
Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020
283698, Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del Tribunale di Patti emessa nei confronti di Campisi Giuseppe, nato a Galati Mamertino il 25/05/1955; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Patti per l'ulteriore corso

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'ambito del giudizio immediato instaurato a seguito di opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 39/2022 emesso nei confronti di Campisi Giuseppe, il Tribunale di Patti, con ordinanza del 19/01/2024, ha dichiarato la nullità del decreto opposto, per violazione del termine di cui all'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. e per errata quantificazione della pena, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, chiedendone l'annullamento per abnormità. Premette il Procuratore che l'imputato aveva proposto rituale opposizione avverso il decreto penale, eccependone l'illegittimità perché emesso dopo la scadenza del termine di cui all'art. 459 cod. pen. e perché viziato da un errore nel calcolo della pena, e chiedendo, in via subordinata, l'emissione di decreto di giudizio immediato. Il successivo 2 maggio 2023 il giudice per le indagini preliminari aveva emesso decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice monocratico, così implicitamente ritenendo infondate le eccezioni proposte. Nell'ambito di quel giudizio tali eccezioni erano state reiterate e il Tribunale le ha accolte, dichiarando la nullità del decreto e rimettendo gli atti al pubblico ministero. Deduce il Procuratore della Repubblica che tale ordinanza deve ritenersi funzionalmente abnorme in quanto ha determinato una indebita regressione ad una fase antecedente del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il decreto penale, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che produce è quello di introdurre un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale opposto, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen., comma 3, è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della instaurazione del giudizio. Pertanto, una volta instaurato il giudizio, a seguito di opposizione, il Tribunale non ha il potere di sindacare la validità di un decreto penale di condanna che è da considerare come non più produttivo di effetti - tant'è vero che va in ogni caso revocato-, ma deve procedere alla trattazione del processo.

La declaratoria di nullità del decreto opposto, con conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, costituisce dunque esercizio di un potere che non compete al giudice del dibattimento; essa determina, inoltre, un'indebita regressione del procedimento e si pone in contrasto con il principio costituzionale della sua ragionevole durata. rf 2 Va, quindi, condiviso il consolidato orientamento della Corte secondo cui tale provvedimento è da ritenersi abnorme (da ultimo: Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Rv. 283698, Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, Rv. 280350).

3. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Patti per l