Cassation annuls appeal sentence due to contradictory reasoning on prescription and incorrect calculation of the limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's sentence and remanded the case for a new trial. The appellant argued the appeal judgment was illogical because it declared the crime prescribed while simultaneously reducing the sentence. The Court found the reasoning flawed because the appeal judgment failed to justify the reduced penalty after declaring prescription and incorrectly calculated the limitation period, which expired in 2024 rather than 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 393 cod. pen.; Art. 521 cod. proc. pen.: A judgment declaring prescription in the reasoning while imposing a penalty in the operative part constitutes a contradiction requiring annulment, and the court must correctly calculate the limitation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Della Pia Luigi, nato a Napoli il 31/10/1957 avverso la sentenza del 24 ottobre 2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avvocato Luca Moschiano, anche in sostituzione dell'avvocato Salvatore Pane, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Luigi Della Pia è stato rinviato a giudizio dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Tribunale di Napoli Nord per rispondere del delitto di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., in quanto, in qualità di amministratore unico della Della Pia Group s.r.I., avrebbe posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Claudio Capitini, coordinatore per la produzione presso la Remar s.r.I., a rinunciare al decreto ingiuntivo per il recupero della somma di euro 16.780,17, dovuta dalla Della Pia alla Remar s.r.I., in modo da procurarsi un ingiusto profitto con danno altrui; in particolar modo, il Della Pia avrebbe contattato telefonicamente il Capitini, minacciandolo che, qualora non avesse fatto quanto richiestogli, lo avrebbe raggiunto presso lo stabilimento ove lavorata, unitamente a degli amici, per bastonarlo e mettere i locali a soqquadro, rompendo i macchinari e i materiali ivi presenti; evento non verificatosi per effetto del rifiuto opposto dal Capitini, che ha denunciato l'accaduto, in Casandrino, il 6 febbraio 2017.
2. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza emessa in data 8 luglio 2022, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di un anno, un mese, dieci giorni di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, qualificate le condotte accertate ai sensi degli artt. 56, 393 cod. pen. e applicate le circostanze attenuanti generiche già riconosciute, ha rideterminato la pena nei confronti dell'appellante in sei mesi di reclusione.
4. Gli avvocati Salvatore Pane e Luca Moschiano, difensori dell'imputato, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, deducendo sei motivi di ricorso e, segnatamente:
a) l'illogicità della motivazione, per contrasto tra la stessa (che dichiara la prescrizione del reato) e il dispositivo (che riduce la pena inflitta dalla sentenza di primo grado). Ad avviso dei difensori, questa discrasia imporrebbe di dare prevalenza alla motivazione, determinando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
b) la violazione di legge, in quanto la Corte di appello, dopo aver riqualificato il fatto in contestazione da tentata estorsione in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del reato per difetto di querela.
c) la violazione dell'art. 393 cod. pen., in quanto questa fattispecie di reato non ammetterebbe la configurabilità del tentativo.Ad avviso del difensore, infatti, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si consuma già nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicate, senza che rilevi l'eventuale conseguimento in concreto del fine perseguito (e citano in proposito Sez. 2, n. 25999 del 02/04/2007, Filippo, Rv. 237146 - 01);
d) la mancanza della motivazione, in relazione all'insussistenza del delitto accertato, sia sotto il profilo oggettivo, che quello soggettivo, già eccepita nell'atto di appello;
e) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e, segnatamente, per il difetto, già rilevato nell'atto di appello, di corrispondenza tra il fatto contestato e il fatto ritenuto in sentenza. Nell'imputazione sarebbe, infatti, contestato al Della Pia di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre la parte lesa Claudio Capiti a rinunciare al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della Della Pia Group; la sentenza di primo grado, invece, avrebbe condannato l'imputato, in quanto avrebbe cercato di costringere la parte lesa, in qualità di cedente del credito, a convincere il cessionario ad estinguere il giudizio civile pendente nei confronti della Della Pia Group.
f) la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato.
2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore ha censurato l'illogicità della motivazione, per contrasto tra la stessa, che dichiara la prescrizione del reato, e il dispositivo, che riduce la pena inflitta dalla sentenza di primo grado.
3. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata reca un'evidente contraddizione tra il dispositivo, che conferma la condanna emessa dal giudice di primo grado, riducendo la pena, e la motivazione, che dichiara la prescrizione del reato. La Corte di appello, peraltro, dichiarando in motivazione la prescrizione del reato, non ha motivato sulla pena indicata nel dispositivo. Il computo della prescrizione è, peraltro, errato. Nella motivazione della sentenza impugnata si precisa che il reato, come riqualificato, si è prescritto in data 6 agosto 2023, ma il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data di commissione del reato (6 febbraio 2017) scade non il 6 agosto 2023, ma il 6 agosto 2024. Il reato per cui si procede, dunque, allo stato non è prescritto.L'accoglimento di tale motivo esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.
4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della