Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25851/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls lower court order for lack of motivation regarding witness credibility and omits specific evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25851/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the lower court's order denying a precautionary appeal against Francesco Casella's detention. The defense argued the trial court failed to properly evaluate the credibility of justice collaborator Ivan Barone and ignored statements from Anna Palmieri and Vincenzo De Rose. The Court found the lower court's reasoning on Barone's credibility insufficient and its silence on the other witnesses a violation of mandatory motivation rules, ordering a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 309, comma 7 cod. proc. pen.: The court must provide explicit and coherent reasoning when rejecting evidence from justice collaborators; failure to cite the specific prior order establishing preclusion or to address relevant evidence renders the decision annulable.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary detention justice collaborator credibility lack of motivation judicial review annulment of order procedural fairness evidence evaluation atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 cod. proc. pen.
la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non attendibile il collaboratore di giustizia Ivan Barone e la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. sul punto.
Art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.
art. 273 cod. proc. pen
la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non attendibile il collaboratore di giustizia Ivan Barone e la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.
artt. 416-bis cod. pen
l'inosservanza degli artt. 416-bis cod. pen., 273 e 310 cod.
art. 310 cod. proc. pen
In data 17 aprile 2024 il difensore ha depositato motivi aggiunti, deducendo l'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Anna Palmieri e Vincenzo De Rose, «riportate nell'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen.».
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Casella Francesco, nato a Cosenza il 03.04.1963; avverso l'ordinanza del 12 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato Fabio Bonofiglio, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare proposto da Francesco Casella e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che in data 15 luglio 2023 ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

2. Il Casella è sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen., in quanto è stato ritenuto gravemente indiziato di essere stato partecipe alla confederazione 'ndranghetista e, in particolare, al gruppo c.d. "dei Banana", occupandosi di specifiche azioni esecutive del programma associativo e fornendo ai sodali informazioni essenziali all'organizzazione del n a rcotraffico. La carrozzeria del Casella avrebbe costituito, inoltre, un punto di incontro per i sodali per pianificare le attività estorsive (come riferito dal collaboratore Montemurro).

Con riferimento al tentato omicidio di Pasquale Bruni, al Casella sarebbe stato affidato il compito di prendere contatto con i parenti, affinché lo consegnassero, e di organizzare un incontro tra i parenti del predetto e gli Abruzzese (così come riferito da Impieri); altro incontro, sempre relativo al tentato omicidio di Bruni, si sarebbe tenuto proprio all'interno della carrozzeria dell'indagato e alla sua presenza (come dichiarato da Celestino Abbruzzese). Il Casella, inoltre, avrebbe svolto una funzione di intermediazione nella vicenda relativa al mancato pagamento da parte degli Abbruzzese di una partita di droga proveniente da Cerignola.

3. L'avvocato Fabio Bonofiglio, difensore del Casella, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente:

1) la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non attendibile il collaboratore di giustizia Ivan Barone e la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. sul punto. Il Tribunale di Catanzaro, infatti, avrebbe posto in essere un travisamento della prova "per invenzione", in quanto avrebbe affermato di aver già ritenuto inattendibile il Barone in una «precedente ordinanza, su cui si è formato il giudicato cautelare», ma questa ordinanza sarebbe inesistente. Proprio il Tribunale, invece, nella precedente ordinanza emessa in data 12 settembre 2023, su altro appello proposto dal Casella, avrebbe ritenuto attendibile il Barone, che ha riconosciuto il Casella «come vicino agli italiani e non in rapporti criminali con gli zingari, tantomeno "i Banana"».

Queste dichiarazioni avrebbe rilievo decisivo, ad avviso della difesa, in quanto secondo l'assunto accusatorio, il Casella avrebbe partecipato all'associazione a delinquere di tipo mafioso, fornendo «ai sodali informazioni essenziali all'organizzazione del narcotraffico», nell'ambito del cd. gruppo Banana.

2) la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non attendibile Roberto Porcaro e la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. sul punto. Il Porcaro, nel corso dell'interrogatorio reso in data 30 maggio 2023, avrebbe dichiarato di conoscere il Casella, ma ha aggiunto che «per quanto a mia conoscenza non [è] coinvolto nelle dinamiche associative». Illogica sarebbe la ritenuta inattendibilità di quanto dichiarato dal Porcaro, in quanto questi era il reggente della confederazione "Ruà-Patitucci-Lanzino" e, dunque, sarebbe stato a conoscenza di tutte le dinamiche associative riguardanti l'ambito territoriale di Cosenza.

Ad avviso del difensore, anche un soggetto non collaboratore di giustizia, peraltro, ben può rendere dichiarazioni attendibili. La dichiarazione del Porcaro, inoltre, sarebbe riscontrata dalle dichiarazioni rese nell'istruttoria dibattimentale dal maggiore Sacco, agente di polizia giudiziaria che ha partecipato alle indagini e che, nell'elencare i membri del gruppo degli "italiani", non ha menzionato il Casella.

3) la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria, in relazione alla valutazione delle sopravvenienze poste a sostegno della rivisitazione del quadro indiziario e cautelare. Il difensore rileva che la doppia presunzione sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non potrebbe trovare applicazione a fronte di un quadro indiziario, quale quello che ricorre nella specie, fragile e non attuale. Il difensore premette che il Tribunale ha rilevato che «le sopravvenute risultanze processuali allegate dalla difesa a sostegno della rivisitazione del quadro indiziario e cautelare non sono consolidate», ma gli elementi di novità addotti dalla difesa erano idonei a giustificare una rinnovato e integrale esame del quadro indiziario. Il difensore rileva, tuttavia, come tale apprezzamento sia illogico, in quanto il giudizio cautelare, per sua natura, si fonda su elementi «non consolidati».

4) l'inosservanza degli artt. 416-bis cod. pen., 273 e 310 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria del reato associativo. Il quadro cautelare consolidatosi nei confronti del Casella sarebbe inidoneo a dimostrare l'effettiva, concreta e stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, secondo i principi enunciati dalle Sezioni unite nella sentenza Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Non vi sarebbe, peraltro, alcuna prova che il Casella abbia ricevuto alcun -41 compenso per lo svolgimento degli asseriti compiti esecutivi del piano criminoso.

4. In data 17 aprile 2024 il difensore ha depositato motivi aggiunti, deducendo l'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Anna Palmieri e Vincenzo De Rose, «riportate nell'atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen.». Il difensore deduce che Anna Palmieri, collaboratore di giustizia e partecipe al gruppo criminale "Banana", nonché moglie di Celestino Abbruzzese - anch'egli collaboratore di giustizia - nell'ambito del proc. pen. n. 430/19 R.G.N.R., avrebbe escluso la partecipazione del ricorrente al consorzio criminale c.d. "Banana".

Il collaboratore di giustizia Vincenzo De Rose, inoltre, in riferimento alla vicenda del tentato omicidio di Pasquale Bruni, circostanza ritenuta, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, elemento essenziale e di riferimento dal quale desumere il collegamento dell'odierno ricorrente con la criminalità organizzata, in data 13 settembre 2017 avrebbe reso una terza versione dei fatti, che seppur coincidente a livello temporale con le altre dichiarazioni (quelle dei collaboratori di giustizia Celestino Abbruzzese e Luciano Impieri) - due giorni dopo il tentato omicidio -, escluderebbe completamente il coinvolgimento del Casella nella vicenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non attendibile Roberto Porcaro e la violazione dell'art.273 cod. proc. pen. sul punto.

3. Il motivo è inammissibile. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, non confrontandosi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, si è limitato a sollecitare la Corte di legittimità a un rinnovato esame degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, mediante un confronto diretto con gli stessi. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, ‘A----. Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Catanzaro ha, peraltro, congruamente motivato l'inidoneità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Roberto Porcaro e le dichiarazioni dell'agente di Pg.

Sacco a fondare una rivisitazione del quadro cautelare. Il Tribunale ha, infatti, non certo illogicamente rilevato che il Sacco si era limitato a non inserire la figura del Casella nel gruppo degli "Italiani", ma questo rilievo non comprovava l'assunto difensivo della estraneità del ricorrente al complesso contesto criminoso descritto. Secondo la contestazione cautelare, infatti, l'organizzazione criminale contestata era «articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi ma organicamente confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da Patitucci Francesco».

Il Tribunale, inoltre, ha non illogicamente ritenuto le dichiarazioni del Porcaro inidonee a disarticolare l'impianto accusatorio, in quanto non erano emersi allo stato riscontri a quanto dal medesimo dichiarato.

4. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non attendibile il collaboratore di giustizia Ivan Barone e la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. sul punto.

5. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha, infatti, motivato in modo solo apparente l'inattendibilità delle dichiarazioni del Barone, limitandosi a rilevare che la stessa era stata già ritenuta con precedente ordinanza, sulla quale si era formato il giudicato cautelare. La mancata indicazione dell'ordinanza atta a fondare la preclusione invocata rende, tuttavia, la motivazione sul punto solo apparente e non consente al giudice di legittimità di operare alcun controllo di coerenza e di legittimità. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alla motivazione relativa al motivo di appello fondato sulle dichiarazioni del collaboratore Ivan Barone.

6. Con il motivo aggiunto il difensore ha, inoltre, dedotto la mancanza della motivazione, in quanto il Tribunale cautelare avrebbe omesso di motivare in ordine 31J2 alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Anna Palmieri e Vincenzo De Rose, riportate nell'atto di appello.

7. Anche questo motivo è fondato. L'ordinanza impugnata è, infatti, rimasta del tutto silente sul motivo di appello fondato su tali dichiarazioni e il tema ha una valenza potenzialmente decisiva ai fini della conferma o del ridimensionamento del quadro indiziario nei confronti del ricorrente. Anche su tale punto, dunque, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. L'accoglimento di tali motivi di ricorso determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte dal ricorrente, relative all'idoneità delle condotte ascritte all'imputato a integrare una forma di concorso punibile al sodalizio criminale indicato e al riflesso di tali valutazioni sulla diagnosi cautelare, in quanto le stesse postulano logicamente e giuridicamente la previa determinazione del quadro indiziario contestato al ricorrente.

8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro sui punti sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc