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Sentenza — n. 25845/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25845/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25845/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: Donarini Stefano, nato a Crema il 14/04/1994 avverso la sentenza del 12/04/2023 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avvocato Mario Secondo Tacchinardi, che si è rimesso alle valutazioni della Corte.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 25845/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'omessa considerazione del profilo attinente alla rilevata configurabilità del concorso formale di reati ha comportato, in relazione alla condotta di resistenza ex art. 337 cod. pen., l'erronea determinazione della dosimetria della pena in concreto irrogabile, conseguentemente riflettendosi, in difetto, sulla complessiva entità del trattamento sanzionatorio individuato nella sentenza impugnata. 2.Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale in dispositivo indicato.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità sanzioni penali aggravamento della pena differimento dell'esecuzione della pena sanzione disciplinare minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
e, con le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di resistenza (art. 337 cod. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: Donarini Stefano, nato a Crema il 14/04/1994 avverso la sentenza del 12/04/2023 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avvocato Mario Secondo Tacchinardi, che si è rimesso alle valutazioni della Corte.

RITENUTO IN FATTO

1.11 giudice monocratico del Tribunale di Cremona, con la sentenza indicata in rubrica, ha ritenuto Stefano Donarini colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. P pen. e, con le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di resistenza (art. 337 cod. pen.). Non è controverso che l'imputato, in occasione di un controllo effettuato presso la sua abitazione, a richiesta dei genitori, dapprima tentava di picchiare la madre e poi, aggrediva i carabinieri, che cercavano di bloccarlo, colpendo l'appuntato Beniamino Tuccillo con un pugno al petto e il brigadiere Sacco con un calcio, sebbene entrambi i militari non avessero riportato lesioni refertate. 2.Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia denuncia violazione di legge in relazione al mancato aumento di pena per il concorso formale di reati (art. 81, primo comma, cod. pen.), in relazione al reato di resistenza, commesso in danno di più pubblici ufficiali.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Sulla base dei presupposti accertati in fatto e posti a base della decisione di condanna, risulta erronea la conclusione del Tribunale che, nel determinare la pena, non ha applicato il concorso formale fra reati, tenuto conto che il fatto era stato commesso, per come pacificamente descritto nella ricostruzione del reato, in danno di più carabinieri intervenuti a seguito di richiesta dei genitori del Donarini e con consapevole determinazione dell'imputato a colpire ciascuno degli agenti con un'azione aggressiva, affatto cumulativa.

Ed invero costituisce ormai insegnamento univoco di questa Corte, a seguito della pronuncia a Sezioni Unite, quello secondo cui in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). A tale conclusione si è pervenuti valorizzando il dato che la condotta sanzionata e l'oggetto materiale su cui la stessa ricade, consistenti nell'opposizione-offesa a "un" (id est ciascun) pubblico ufficiale agente, non può indurre alla diversa conclusione che quando la condotta sia posta in essere in danno di più pubblici ufficiali si è in presenza di un'unica condotta illecita, concentrando, così, l'interesse dell'interprete sulla individuazione dell'interesse protetto dall'art. 337 cod. pen., individuato nel regolare funzionamento della Lì • pubblica amministrazione, posto al centro della ricostruzione dogmatica secondo la quale è ravvisabile, anche in presenza di una condotta agita contro più pubblici ufficiali, un unico reato.

L'omessa considerazione del profilo attinente alla rilevata configurabilità del concorso formale di reati ha comportato, in relazione alla condotta di resistenza ex art. 337 cod. pen., l'erronea determinazione della dosimetria della pena in concreto irrogabile, conseguentemente riflettendosi, in difetto, sulla complessiva entità del trattamento sanzionatorio individuato nella sentenza impugnata. 2.Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale in dispositivo indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cremona, in diversa persona fisica.