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Sentenza — n. 25842/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for resistance to public official due to statute of limitations expiration. The court found the limitation period expired before the appeal judgment was issued.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25842/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Rome Court of Appeal's judgment without remittal due to the expiration of the statute of limitations. The appellant argued the seven-year and six-month limitation period expired on February 28, 2023, before the April 19, 2023, appeal judgment. The court held that the emergency decree's suspension of the limitation period did not apply to the procedural delay because the Constitutional Court had previously declared that specific provision unconstitutional.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020: The statute of limitations for the crime of resistance to a public official expired before the appeal judgment, rendering the conviction void due to the inapplicability of the emergency decree's suspension clause following Constitutional Court invalidation.

Parole chiave

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statute of limitations resistance to public official emergency decree suspension Constitutional Court ruling annulment without remittal sospensione di pena ritardo ingiustificato dell'azione penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 83, comma 9, d.l. n. 18/2020
Rispetto al computo del termine non rileva, ai fini della sospensione della prescrizione, il rinvio disposto in data 18 maggio 2020 (con differimento all'udienza del 23 ottobre 2020) ai sensi della normativa emergenziale dettata dall'art. 83 dl.
Sentenza n. 140 del 2021 della Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Baccaglini Michael, nato a Novi Ligure il 6/10/1989 avverso la sentenza del 19/4/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato; letta la memoria dell'Avvocato Pia Iacutone, con la quale si chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna dell'imputato in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e omessa motivazione in merito all'intervenuta prescrizione del reato che, pur essendo stata dedotta in sede di appello, non veniva in alcun modo esaminata. Rappresenta il ricorrente che il reato era stato commesso il 30 agosto 2015 e che, nel corso del giudizio di primo e secondo grado, non era stata dichiarata alcuna sospensione del decorso del termine di prescrizione. Ne consegue che il termine massimo pari a sette anni e sei mesi era maturato in data del 28 febbraio 2023, mentre la sentenza di appello era stata pronunciata in data 19 aprile 2023. 2.2. Con i restanti motivi di ricorso, si censura il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché al diniego delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello, omettendo di pronunciarsi sull'eccepita prescrizione, non ha rilevato che il termine massimo è spirato in data 28 febbraio 2023, come correttamente indicato dalla difesa. Rispetto al computo del termine non rileva, ai fini della sospensione della prescrizione, il rinvio disposto in data 18 maggio 2020 (con differimento all'udienza del 23 ottobre 2020) ai sensi della normativa emergenziale dettata dall'art. 83 dl. n. 18 del 2020 che, al comma 9, prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il periodo intercorrente tra il 12 maggio e il 20 giugno 2020, qualora il differimento delle udienze fosse stato disposto con provvedimento presidenziale.

Si tratta del cosiddetto "secondo periodo" emergenziale che, a differenza di quello intercorrente tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 (primo periodo), non prevedeva la necessaria sospensione delle attività processuali, bensì rimetteva ad un provvedimento di natura organizzativa, demandato alla valutazione dei singoli capi degli uffici giudiziari, di prevedere o meno la necessità di prorogare il regime emergenziale. Con sentenza n. 140 del 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione A per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Per effetto di tale pronuncia, pertanto, il rinvio dell'udienza disposto dopo il termine del "primo periodo emergenziale" non ha determinato la sospensione del termine di prescrizione. Quanto detto comporta che il reato in esame, alla data di pronuncia della sentenza di appello, doveva ritenersi già prescritto.

3. Le osservazioni sopra svolte conducono all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione fri- / con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, pe