Cassation annuls lower court order for external associate's home detention due to lack of specific prognostic justification for continued danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Catanzaro Review Tribunal's order upholding home detention for an external associate in a mafia conspiracy case. The defendant argued that the lower court failed to provide specific prognostic reasons justifying the continued necessity of detention despite the relative nature of the presumption of danger. The court ruled that the lower court's decision was flawed because it did not explain why the specific circumstances giving rise to the associate's contribution remained concrete and current, violating the requirement for a reasoned prognostic assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; In cases of external participation in mafia-type associations, the presumption of the need for custodial detention is relative and must be overcome by a prognostic assessment based on factual data regarding the repeatability of the situation, without requiring proof of the dissolution of the external bond.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maida Massimiliano nato il 30/03/1973 in Germania avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Cesare Badolato che ha insistito nei motivi di ricorso; letti i motivi nuovi della difesa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso di Maida Massimiliano avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 7 giugno 2023 applicativa della (\J misura degli arresti domiciliarì in relazione al reato di cui agli artt. 110-416-bis cod. pen. (capo 49 dell'imputazione). La vicenda cautelare inerisce l'esistenza e la operatività della consorteria criminale operante nel territorio del comune di Crotone e comuni limitrofi, facente capo al gruppo dei "Papaniciari", il cui capo indiscusso è risultato essere Megna Domenico.
Si contesta all'indagato, in concorso con Weiser Josef e Arcuri Rosario, il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. «perché, nelle loro qualità di imprenditori e/o dipendenti di aziende agricole loro intestate e direttamente controllate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, pur non essendo inseriti stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, concorrevano in esso, assistendo ed adiuvando, attraverso condotte attive e/o passive, le finalità dell'associazione di tipo 'ndranghetistico denominata dei "Papaniciari", fornendo un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo ai componenti dell'associazione, sì da agevolare le attività del medesimo sodalizio, allorché permettevano al capocosca Megna Domenico, tra gli altri, di inserirsi stabilmente nella produzione e commercializzazione internazionale di ortaggi, nonché, di contro, ottenendo "protezione" per le proprie attività imprenditoriali.
In particolare: Weiser, in qualità di titolare, all'estero e in Italia, di aziende dedite alla commercializzazione ed esportazione di prodotti ortofrutticoli, richiedeva ed otteneva, dai membri del sodalizio "papaniciaro", quali Aracri Salvatore e Megna Domenico, la creazione di una rete di produzione per la successiva commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, approfittando della capacità economica, da parte del sodalizio, di offrire coltivazioni estese e attrezzature, messe a disposizione sul territorio da parte della cosca, in condizioni di mercato largamente favorevoli all'imprenditore.
Maida Massimiliano, in qualità di gestore di fatto di azienda agricola intestata alla propria figlia, conduceva materialmente le coltivazioni funzionali alla produzione di ortofrutta poi commercializzata da Weiser Josef, in regime di monopolio garantitogli dalla presenza, nell'affare, della figura di Megna Domenico. Difatti, dette coltivazioni venivano condotte sotto il diretto controllo del boss Mico Megna (dal quale prendeva specifiche direttive e riceveva denaro da investire nell'attività), in parte su terreni in realtà sottoposti a sequestro giudiziario e messi disposizione dall'affiliato Aracri Salvatore.
Arcuri Rosario, in qualità di dipendente dell'impresa di Weiser Josef, oltre a condurre materialmente le attività dell'azienda agricola, aveva funzioni di raccordo e mediazione (e, tra queste, anche dazioni di denaro) tra l'imprenditore austriaco, Megna Mico, Aracri Salvatore e Maida Massimiliano, permettendo la gestione di fatto dell'affare compartecipato dai soggetti precitati. Restando, altresì, il fatto aggravato il fatto dall' essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.
Fatti commessi in Provincia di Crotone e in territorio estero, dal 2013 con condotta all'attualità. 2.Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Maida deducendo: 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Manca una valutazione rigorosa circa l'effettivo contributo fornito dal ricorrente alla conservazione e rafforzamento della associazione e alla realizzazione del suo programma criminoso, glissando il Tribunale sul vantaggio economico che Maida avrebbe apportato alla consorteria criminale. Il Tribunale del riesame non fornisce alcuna motivazione sull'esistenza o meno di un accordo tra il clan e Maida e le intercettazioni telefoniche attestano, unicamente, gli scambi commerciali di natura economica, per i quali Maida più volte pretendeva dall'austriaco il pagamento secondo gli accordi intercorsi, nell'ambito delle normali dinamiche del sinallagma esistente tra i due, risalente nel tempo, e dal quale deve essere escluso l'intervento, o qualsiasi forma di coartazione, da parte di Megna, ovvero del suo referente Aracri.
Il Tribunale cade in contraddizione laddove considera Maida un imprenditore colluso e ritiene che il predetto soggiaccia ai desiderata della consorteria. Invero, le intercettazioni richiamate offrono una differente ricostruzione dei fatti, posto che nessuna utilità di carattere monetario è registrata in favore della cosca; l'ordinanza si limita a richiamare, in maniera del tutto generica, il vantaggio che il clan avrebbe ricevuto sul territorio senza adeguatamente motivare l'utilità dedotta. Invero, la posizione di Maida ben può essere considerata come quella di imprenditore vittima, soggiogato dalla intimidazione, che si è piegato a prestazioni, al solo fine di tentare di limitare il danno ingiusto che stava ricevendo. 2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Difetta la motivazione sulla attualità delle paventate esigenze, trattandosi di fatti circoscritti al 2016, sebbene indicati fino alla attualità. 2.3. L'avvocato Badolato ha depositato motivi nuovi nei quali ha insistito sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e -stante l'incensuratezza - delle esigenze cautelari.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e, per questo motivo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro. 2.E', invece, inammissibile il motivo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dal Collegio della cautela, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
Occorre ricordare che il controllo di legittimità è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. 2.1.Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha messo in evidenza, con motivazione congrua e logica, la adeguatezza del compendio indiziario, che si fonda sulle intercettazioni e sulle risultanze investigative a riscontro. In particolare, l'ordinanza impugnata evidenzia come le indagini avessero permesso di accertare che: - Aracri Salvatore - uno dei punti cardini dell'intera indagine - e Megna Domenico avevano sfruttato i terreni formalmente intestati al primo (e che il secondo aveva ricevuto irqpegno) concedendoli in forma di locazione a Maida Massimiliano, imprenditore agricolo del quale era emerso il completo assorbimento ai "desiderata" della cosca nonché sostanziale titolare della "Vivai Maida S.r.l.".
Tale società aveva, a sua volta, intessuto un proficuo rapporto commerciale con un imprenditore austriaco, Wieser Josef. - era pacifica l'interazione sinergica di Maida Massimiliano e Wieser Josef, con il fattivo contributo di Aracri Rosario, con i partecipi intranei all'organizzazione criminale e anche, in via diretta, con quello che era da considerarsi il massimo esponente della cosca, ovvero Megna Domenico; interazione sinergica che si era rivelata causalmente orientata a rafforzare le capacità economiche e di controllo del territorio della cosca nel settore della coltivazione dei prodotti ortofrutticoli e della successiva commercializzazione.
Basti considerare che, dalle indagini, era emersa una vera e propria società di fatto e che, per il tramite di Maida e Wieser, i sodali attivavano e gestivano una proficua attività che consentiva lucrosi guadagni sia nella coltivazione che nella successiva commercializzazione del prodotto all'estero. In particolare, il Wieser metteva a disposizione le proprie strutture e si interfacciava sistematicamente con i sodali "Papaniciari" e finanche con Megna Domenico, consentendo all'impresa di Maida di lavorare in regime di forte monopolio, sbaragliando la concorrenza di settore.
Entrambi, ovvero sia il Wieser che il Maida, dovevano dare conto al Megna dei risultati gestionali e degli introiti, spesso anche faticando a reggere le continue pretese dello stesso. 2.2. La motivazione contenuta nella ordinanza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo il Tribunale del riesame analiticamente spiegato che la densità degli indizi di colpevolezza offerti inferiva, rispetto alla posizione del ricorrente, la consapevolezza e volontà di apprestare la propria opera in favore della consorteria e non solo per qualche suo componente (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). In particolare, i Giudici della cautela hanno sottolineato che il contributo di Maida, nella sua efficacia causale al rafforzamento e/o conservazione delle capacità operative della consorteria "papaniciara", si declinava, sul piano dei gravi indizi di responsabilità, secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità, per i quali «è configurabile il concorso esterno nella condotta della persona che, pur priva dell'affectio societatis e non risultando inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo -purché questo abbia apprezzabile rilevanza causale - ai fini della sua conservazione del suo rafforzamento e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso» (si vedano, ex multis, Sez.
U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231673; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268680). Il patto di collaborazione tra gli imprenditori e la cosca "papaniciara" si era, così, alimentato di interazioni reciprocamente vantaggiose, giacché, come è stato puntualmente dimostrato, l'espansione in Calabria dell'imprenditore austriaco si nutriva del coevo rafforzamento del potere economico e di controllo del territorio della cosca stessa, che per il suo tramite attivava e gestiva in modo occulto l'attività imprenditoriale di Maida.
E' evidente anche qui il rapporto sinallagmatico e causale fra la figura dell'imprenditore e la consorteria: l'imprenditore "presta" la propria azienda per i fini più disparati tutti tesi all'implementazione del controllo delle attività economiche da parte della cosca e, allo stesso tempo, riceve dagli 'ndranghetisti anche il finanziamento richiesto, allorquando l'impresa ne matura la necessità. In tal senso l'imprenditore Maida riveste la qualità di concorrente dall'esterno al fatto associativo, non potendosi ravvisare davvero altra ricostruzione alternativa alla vicenda se non quello di strutturare il pactum sceleris secondo le coordinate di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. 2.3.
Il Tribunale del riesame, in conclusione, si è correttamente conformato al principio di diritto secondo il quale integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 - 01.) 3.Quanto, invece, alle esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale del riesame è assolutamente apodittica, limitandosi a sostenere che le condotte sono contestate fino all'attualità.
Occorre, però, sottolineare che, in realtà, i fatti intercettati risalgono al periodo agosto - settembre 2019 e che, da allora, il Collegio della cautela nulla ha più evidenziato, che possa attualizzare la posizione del ricorrente. 3.1.Deve evidenziarsi che la disciplina in materia di esigenze cautelari, pur prevedendo ipotesi di presunzione di esistenza delle stesse quando si procede per reati che si inseriscono in un "contesto mafioso", stabilisce in ogni caso la possibilità di rilevarne l'insussistenza. Nei confronti dell'indagato o del condannato in primo grado per il delitto di associazione di tipo mafioso operano sia la presunzione relativa di pericolosità sociale, sia la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Tuttavia, numerose decisioni hanno evidenziato che, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo l'emissione del provvedimento coercitivo e i fatti contestati, il giudice ha comunque l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, da valutare in relazione alla connotazione della consorteria ed al ruolo rivestito dall'indagato, sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (cfr., tra le tante:
Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv. 268727; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995). 3.2. Nei confronti dell'indagato (o del condannato in primo grado) per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma del medesimo art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma, secondo la giurisprudenza, il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri.
In particolare, più volte si è affermato che, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (così, in particolare, Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putorti, Rv. 264209, e Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809).
L'impostazione implicante la non necessità di provare la rescissione del vincolo da parte del concorrente esterno si pone in linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale, sent. n. 48 del 2015. Invero, nella trama motivazione di questa decisione, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari nei confronti del concorrente esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con misure diverse da quella carceraria, il Giudice delle Leggi ha evidenziato:
«il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria [...]». Alla luce dei principi giuridici indicati, e degli elementi esposti, le conclusioni del Tribunale di Catanzaro risultano viziate.
L'ordinanza impugnata, infatti, non precisa per quali ragioni debba ritenersi concreta ed attuale la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale. La spiegazione, nonostante la presunzione relativa di pericolosità, è necessaria, sia per la particolare posizione del concorrente esterno, per definizione non partecipe del sodalizio, sia per la risalenza nel tempo delle condotte rilevate, non successive, al settembre 2019.
4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame. Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, preciserà l'epoca dei fatti ritenuti accertati verificherà se siano emerse circostanze successive, anche, ad esempio, in ordine all'esistenza di rapporti con esponenti del sodalizio, e spiegherà, sulla base di plausibili massime di esperienza, se e perché debba ritenersi concreta ed attuale la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo concorsuale di Maida Massimiliano