Italian court dismisses appeal against indictment for corruption, ruling evidence insufficient and procedural flaws exist.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance order rejecting Ambrogio Mascherpa's appeal against his indictment for corruption and association crimes. The defense argued the lower court ignored intercepted conversations showing the annulment of a public tender was due to a new available property, not collusion, and failed to prove clientelism regarding his promotion. The court agreed, finding the lower court's reasoning illogical and lacking sufficient evidence of criminal intent or procedural necessity for the public tender.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416, 110, 353 cod. pen.; Art. 590 cod. proc. pen.: The Court of Cassation annuls a second-instance order rejecting an appeal when the lower court fails to provide logical reasoning regarding the absence of criminal intent or ignores exculpatory facts presented in intercepted communications.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mascherpa Ambrogio nato 1'8/04/1965 a Cosenza avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Cesare Badolato che ha insistito nei motivi di ricorso; letti i motivi nuovi della difesa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da Mascherpa Ambrogio avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 7 giugno 2023, con la quale è stata applicata, nei confronti del suddetto ricorrente, la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici con interdizione da qualsiasi carica pubblica per la durata di un anno. Si contesta a Mascherpa il delitto di cui all'art 416 cod. pen., perché, agendo d'intesa con Sculco (Presidente della formazione politica I Demokratici), Devona (esponente del PD crotonese) Adamo, Romeo (Consigliere regionale), Oliverio (Presidente della Giunta Regionale di Reggio Calabria) e altri, si associava al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare, delitti di turbata libertà d'incanti, turbata libertà di scelta del contraente, corruzione, abuso di ufficio, nonché reati elettorali.
Con riferimento alla vicenda che vede coinvolto il ricorrente, Commissario straordinario e poi Direttore generale di ATERP Calabria (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica), soggetto fiduciario di Oliverio, si contesta al predetto di essersi messo a totale disposizione di Sculco Vincenzo e Devona Giancarlo, per consentire loro il controllo sugli appalti e sulle nomine nel suddetto ente regionale, nel distretto di Crotone. Si contesta a Mascherpa anche il delitto (capo 14) di cui agli artt. 110, 353, cod. pen., perché, in concorso con le persone sopra indicate, in relazione all'appalto bandito dall'ATERP Calabria con avviso pubblico, in data 24 gennaio 2018, per la ricerca di un immobile da locare, da destinare a sede del Distretto di Crotone dell'ATERP Calabria, posto che l'attuale sede non era idonea, stabilendo criteri ai quali attenersi, gestiva la procedura di gara arbitrariamente al fine di favorire la assegnazione in favore dell'offerta formulata dalla ditta Eredi Mazzei.
In particolare, si contesta all'indagato la condotta collusiva finalizzata ad aggirare i capitolati e le puntuali prescrizioni di gara. Fatti commessi sino al luglio 2018. 2.Avvero l'ordinanza ricorre per cassazione Mascherpa deducendo i seguenti motivi: 2.1. Omessa motivazione e vizio della stessa in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Gli elementi dai quali si sarebbe desunta tale gravità sono da individuarsi in conversazione telefoniche intercettate tra altri soggetti e che non vedono mai protagonista Mascherpa con un ruolo indicativo del suo coinvolgimento nella commissione del reato di cui all'art. 353 cod. pen. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione.
La ordinanza impugnata nulla dice circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame. Contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale del riesame, l'indagato per procedere alla definizione delle procedure di accatastamento presso l'agenzia del territorio di immobili di proprietà ATERP procedeva ad acquisire la manifestazione di consenso alla nomina di professionisti con competenze tecniche per la costituzione di un elenco dal quale attingere le relative figure esterne alle quali affidare gli incarichi. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorrente non è più dirigente dell'ATERP, non riveste ruoli apicali all'interno dell'ente, né tantomeno alcun tipo di ruolo nello stesso. Da ben tre anni e mezzo, vale a dire da aprile 2020, dunque, non sussiste il pericolo attuale e concreto di reiterazione delle condotte. Il Tribunale del riesame, invece, in maniera apodittica sostiene che Mascherpa possa ricreare nello stesso o in diverso ambito le condizioni per replicare le condotte collaudate. L'ordinanza impugnata non si confronta con le allegazioni difensive dalle quali emerge che Mascherpa è attualmente funzionario della Regione Calabria, senza alcun incarico dirigenziale o apicale.
La asserita associazione avrebbe termine nel 2019, perché, essendo un'associazione di tipo politico, perdura fino a che determinati politici possiedono il potere di tipo amministrativo. Questo potere veniva annullato dalla elezione a Presidente della Regione Calabria di llole Santelli e poi di Roberto Occhiuto. Pare pacifico, quindi, che l'associazione termina nel 2019 e, allora, non si comprende quali sarebbero le esigenze cautelari concrete e attuali. Nella ordinanza oggetto di impugnazione si parla addirittura di fatti accertati dal 2017 all'attualità, ma non si comprende quale sarebbe all'attualità, atteso che si tratta di soggetti che non hanno più alcun potere politico e amministrativo. 2.4.L'avvocato Badolato ha deposito una memoria reiterativa dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sotto il profilo della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto a quello avente ad oggetto le esigenze cautelari. 2.11 primo motivo è fondato. Il Tribunale evidenzia che il ricorrente, in qualità di Commissario Straordinario dell'ente, approvava l'avviso pubblico del 24 gennaio 2018, nominava quale Responsabile Unico del Procedimento Santilli Nicola e designava la Commissione aggiudicatrice. A seguito del pervenimento di cinque offerte, a luglio 2018, si procedeva alla valutazione tecnica delle stesse, dandosi atto che l'offerta migliore era quella presentata dalla "Eredi Mazzei S.r.1", la quale veniva successivamente esclusa a seguito di contestazione di altro partecipante, per poi essere l'intera procedura di gara annullata in autotutela dal ricorrente.
Il Collegio della cautela fa riferimento ad una conversazione intercorsa tra Devona e Mazzei, nel corso della quale il primo indicava al secondo di procedere secondo quanto suggerito da Santilli Nicola. Da tale intercettazione, però, non emerge alcun coinvolgimento del ricorrente. Il Tribunale ritiene, in particolare, erroneamente che Mascherpa non potesse non aver avallato il suggerimento proposto da Santilli e Devona. Rileva il Collegio che non si comprende da dove evincere che il ricorrente potesse non essere a conoscenza della condotta di preparazione della gara effettuata da Santilli e Devona.
Mascherpa, effettivamente non interveniva mai nella prima fase dei loro incontri e delle loro comunicazioni, sempre intercettate, né, tantomeno, si faceva mai il suo nome, come soggetto che avrebbe dovuto essere interessato con lo scopo di favorire la ditta "Eredi Mazzei S.r.l.". Il Tribunale del riesame, errando nella valutazione, ha ritenuto come maggiormente indiziante la condotta tenuta dall'indagato successivamente alla aggiudicazione alla "Eredi Mazzei S.r.l.", condotta che, invece, appare indicativa della estraneità del ricorrente ad eventuali collusioni di altri.
Il primo errore tecnico che viene fatto dal Collegio della cautela è stato quello di considerare quella degli "Eredi Mazzei S.r.l." come una aggiudicazione, in quanto si trattava della prima attribuzione, perché, considerato quanto predisposto dal bando, successivamente alla prima attribuzione si sarebbe dovuto procedere ad una perizia estimativa della congruità del canone offerto per poi giungere alla aggiudicazione definitiva. Come puntualmente osservato dalla difesa, Santilli proponeva di annullare la gara prima della perizia perché si rendeva conto (come asserito da Devona) che il canone offerto dalla ditta "Eredi Mazzei S.r.l." non sarebbe stato congruo.
Risulta, tuttavia, che Mascherpa si opponeva a tale soluzione, e a tale opposizione i Giudici hanno attribuito valenza indiziante, ritenendo che il ricorrente, allo scopo di favorire la "Eredi Mazzei S.r.l.", si fosse opposto all'annullamento in autotutela, proponendo di nominare una nuova commissione per valutare ex novo l'offerta formulata dalla ditta suindicata, la quale, in ogni caso, il 12 novembre veniva comunque esclusa, in quanto l'offerta proposta era ritenuta non congrua. Il Collegio ritiene logico che, se Mascherpa avesse voluto veramente favorire la "Eredi Mazzei S.r.l.", non avrebbe proceduto con modalità contrarie a quanto suggerito da Santilli e da Devona, che, invece, come emerge dalle intercettazioni in atti, erano proprio coloro ai quali stava più a cuore che la gara venisse aggiudicata a tale ditta.
La condotta dell'indagato risulta, quindi, essere stata assolutamente corretta, perché, laddove avesse proceduto all'annullamento, la gara sarebbe stata rimodulata e la "Eredi Mazzei S.r.l." avrebbe potuto concorrere nuovamente, risultando così idonea; e invece Mascherpa faceva esattamente l'opposto: evidenziava che non si poteva annullare la gara, ma bisognava procedere a perizia estimativa e alla nomina di una nuova commissione per procedere a tale perizia. E, infatti, di fronte a tale perizia, la "Eredi Mazzei S.r.l." era esclusa perché l'offerta non risultava congrua.
Dunque, la condotta di Mascherpa conduceva alla esclusione della "Eredi Mazzei S.r.l.". Se l'indagato avesse voluto favorire la predetta;', 1) avrebbe nominato una commissione ad hoc, che sarebbe giunta alla conclusione che il canone proposto da Mazzei era congruo;
2) avrebbe fatto pressione sulla Commissione affinché giungesse alla conclusione che l'offerta della "Eredi Mazzei S.r.l." era congrua e, nonostante le intercettazioni telefoniche e ambientali, non vi è traccia di tutto ciò;
3) avrebbe potuto annullare la gara, consentendo alla "Eredi Mazzei S.r.l." di potere nuovamente partecipare. In conclusione, l'indagato ha tenuto una condotta assolutamente contraria a quella che è la condotta contestata. L'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione illogica laddove ha affermato che, tanto Santilli, quanto Devona e Mascherpa, avrebbero favorito la "Eredi Mazzei S.r.l.", e, contestualmente, ha ammesso che, attraverso la condotta tenuta da Mascherpa si era giunti alla esclusione della "Eredi Mazzei S.r.l.". Corrisponde al vero che la gara veniva annullata in sede di autotutela da parte di Mascherpa, dopo la aggiudicazione ad altro soggetto, arrivato secondo, il cui canone era invece congruo: a differenza, però, di quanto affermato dal tribunale del riesame - vale a dire che veniva disposto l'annullamento per problemi formali - in realtà, l'annullamento trovava giustificazione nel fatto che, successivamente, il Comune di Crotone notiziò l'ATERP della esistenza di un altro stabile di proprietà dell'Ente, che poteva essere utilizzato e, dunque, non vi era la necessità di prendere in affitto lo stabile di un terzo.
Risulta dagli atti che solo il 26 ottobre 2018 l'indagato veniva a conoscenza di tale circostanza e, infatti, vi era una conversazione con Santilli, nella quale Mascherpa si adombrava con costui per avere indetto, comunque, la gara pubblica per l'assegnazione dell'appalto al secondo classificato. Il tribunale del riesame ha taciuto del tutto sulla circostanza relativa al motivo dell'annullamento in autotutela e dalle intercettazioni in atti non si evincono accordi clandestini tra Mascherpa e gli altri indagati, né risultano condotte realizzate con lo scopo di incidere sulla presentazione delle offerte.
Deve infine osservarsi che Mascherpa non era obbligato a indire una manifestazione di interesse e ciò perché è da escludersi che il contratto di locazione rientri fra quelli per i quali sussiste l'obbligo di procedere alla indizione di procedura concorsuale pubblica. Viceversa, la pubblicazione dell'avviso pubblico è, a giudizio del Collegio, indicativo dell'applicazione del principio di trasparenza.
3. Anche il secondo motivo è fondato. L'ordinanza impugnata sostiene apoditticamente che Mascherpa Antonio veniva nominato quale Direttore Generale, elevandolo rispetto al precedente ruolo di Commissario Straordinario della ATERP, al fine di procedere alle assunzioni clientelari di soggetti vicino a Sculco e Devona. Non vi è, però, alcun elemento indiziante a carico del ricorrente in ordine al fatto che avrebbe gestito le risorse pubbliche per scopi personali; l'ordinanza impugnata dedica una sola pagina al reato associativo e non indica gli elementi posti a sostegno dello stesso.
4. L'accoglimento dei motivi sui gravi indizi di colpevolezza esime il Collegio dall'esaminare quello sulle esigenze cautelari. 5.All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, consegue la dichiarazione di perdita di efficacia della misura interdittiva. La Cancelleria provvederà all'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la perdita di efficacia della misura interdittiva e manda alla Cancelleria per l'immediata