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Sentenza — n. 25655/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25655/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25655/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Velazquez García Yauro nato il 9/03/1992 a Cuba avverso la sentenza del 26/04/2023 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni scritte dell'avvocato Andrenelli.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25655/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pene condizionali revoca della sospensione condizionale esenzione dalla pena pena con condizionale parziale prescrizione della pena riduzione della pena
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Velazquez García Yauro nato il 9/03/1992 a Cuba avverso la sentenza del 26/04/2023 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni scritte dell'avvocato Andrenelli.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 7 novembre 2022, all'esito di rito abbreviato, ritenuto più grave il reato di resistenza a pubblico ufficiale rispetto a quello di lesioni aggravate, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena comminata a Velasquez Garda Yauro in mesi sei di reclusione. 2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. La sentenza di primo grado dà atto di un precedente specifico dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e, conseguentemente, ritiene non potersi formulare una prognosi a lui favorevole con riferimento alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. Il motivo di appello, sul punto, è del tutto generico, limitandosi a sostenere che «la mancata concessione del beneficio è preclusiva dei diritti dell'imputato», senza evidenziare le ragioni per le quali la prognosi doveva essere favorevole. Corrisponde al vero che la Corte d'appello non ha fornito risposta al motivo sopra riportato, ma, a fronte della assoluta genericità dello stesso, era legittimata a farlo, non attaccando, in alcun modo, la difesa la sentenza di primo grado sul punto. 2.1.Nel caso di specie, il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile proprio perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria T essendo relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 — dep. 22/02/2017 —, Galtelli, Rv. 268822).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 marzo 2024 I