Sentenza — n. 25649/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABenci Luca nato a Siderno il 13/10/1986 2. Dennasi Massimiliano nato a Locri il 04/01/1973 3. Jentile Domenico nato a Gioiosa Jonica il 09/05/1971 4. Lombardo Vincenzo nato a Locri il 05/07/1986 5. Sainato Salvatore nato a Gioiosa Jonica il 03/05/1957 6. Sainato Vincenzo nato a Locri il 14/01/1981 7. Ursino Cosimo nato a Locri il 08/08/1985 8. Violi Giorgio nato a Reggio Calabria il 07/07/1976 avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; uditi gli Avvocati: -Guido Contestabile in difesa di Demasi Massimiliano e Violi Giorgio; -Anna Maria Domanico in difesa di Violi Giorgio; -Leone Fonte in difesa di Benci Luca, Jentile Domenico, Sainato Salvatore e Sainato Vincenzo; -Domenico Lupis in difesa di Ursino Cosimo e, in sostituzione dell'Avvocato Caterina Fuda, in difesa di Lombardo Vincenzo; che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, artt. 192 cod. proc. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 110 cod. pen, art. 40 cod. pen; Sentenza — n. 25649/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si richiama, quanto osservato al paragrafo 2.3. del "Considerato in diritto" e la giurisprudenza in esso citata. Invero, la sentenza impugnata considera provato il reato alla luce delle conversazioni intercorse tra gli imputati; in realtà, ciò che emerge dalle intercettazioni richiamate dal Collegio di appello è unicamente la circostanza che le condotte illecite sono state svolte in concorso da parte di Benci Violi e Sainato Vincenzo e non in attuazione di un pactum sceleris sull'esistenza del quale nulla viene evidenziato. Invero, deve rilevarsi che i Giudici di merito non motivano puntualmente sulle ragioni per le quali le singole condotte criminose dei predetti debbano ritenersi attuative dell'oggetto di un sodalizio ex art. 74 d.P.R. cit.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Benci Luca nato a Siderno il 13/10/1986 2. Dennasi Massimiliano nato a Locri il 04/01/1973 3. Jentile Domenico nato a Gioiosa Jonica il 09/05/1971 4. Lombardo Vincenzo nato a Locri il 05/07/1986 5. Sainato Salvatore nato a Gioiosa Jonica il 03/05/1957 6. Sainato Vincenzo nato a Locri il 14/01/1981 7. Ursino Cosimo nato a Locri il 08/08/1985 8. Violi Giorgio nato a Reggio Calabria il 07/07/1976 avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; uditi gli Avvocati: -Guido Contestabile in difesa di Demasi Massimiliano e Violi Giorgio; -Anna Maria Domanico in difesa di Violi Giorgio; -Leone Fonte in difesa di Benci Luca, Jentile Domenico, Sainato Salvatore e Sainato Vincenzo; -Domenico Lupis in difesa di Ursino Cosimo e, in sostituzione dell'Avvocato Caterina Fuda, in difesa di Lombardo Vincenzo; che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, all'esito di rito abbreviato, in riforma della sentenza in data 13 maggio 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria: -ha assolto Sainato Salvatore dai reati di cui ai capi A) e B), per non avere commesso il fatto e Benci Luca, Jentile Domenico e Violi Giorgio dal reato di cui al capo E) (73 d.P.R. 309/90), limitatamente alla condotta di detenzione dello stupefacente sequestrato, per non avere commesso il fatto; -ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Demasi Massimiliano in ordine al reato di cui al capo E), limitatamente alla condotta di detenzione dello stupefacente sequestrato perché già giudicato con sentenza irrevocabile; -ha confermato, nel resto, la condanna di Sainato Vincenzo, Benci e Violi in relazione ai capi A) e B);
Benci, Ursino e Lombardo in relazione al capo C); Sainato Vincenzo Sainato Salvatore, Violi in relazione al capo D); Benci, Jentile, Violi e Demasi in relazione al capo E) (limitatamente alla coltivazione di una piantagione di canapa per un totale di 2.208 piante); -ha rideterminando la pena nei confronti di: Benci Luca nella misura di anni sette e mesi dieci di reclusione; Violi Giorgio nella misura di anni nove, mesi undici e giorni dieci di reclusione; Demasi Massimiliano nella misura di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; Gentile Domenico nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 6.667,00 di multa;
Sainato Vincenzo nella misura di anni nove, mesi sette e giorni dieci di reclusione; Sainato Salvatore nella misura di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 1.1.1 fatti oggetto del presente procedimento sono stati ricostruiti attraverso attività di intercettazione telefonica e ambientale, unitamente allo svolgimento di servizi di osservazione pedinamento e controllo, perquisizioni, sequestri, che hanno consentito di accertare la sussistenza di un sodalizio ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, composto da Sainato Vincenzo, Benci Luca e Violi Giorgio (capo A di imputazione) dedito alla coltivazione di piantagioni di canapa indiana coltivate dagli imputati, nonché di acclarare la commissione, da parte dei suindicati associati e di altri concorrenti, dei reati fine di cui ai capi B), C), D) ed E). 2.Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Benci Luca, Sainato Vincenzo, Sainato Salvatore, Jentile Domenico, con un unico atto, a mezzo dell'Avvocato Leone Fonte, deducendo i seguenti motivi: 2.1.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. nonché all'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente alla posizione processuale di Benci e Sainato Vincenzo. Ritiene la difesa che le intercettazioni richiamate nella sentenza impugnata siano inidonee a configurare l'esistenza di un sodalizio criminoso, quale quello di cui all'art. 74 d.P.R. cit. Inoltre, pur essendo l'associazione contestata da novembre 2014 fino a luglio 2016, le fonti di prova riferite a Sainato Vincenzo sarebbero collocate in un ambito temporale molto ristretto, avendo riguardo ai reati scopo di cui ai capi B) e D), che risultano commessi nel periodo agosto 2015 - ottobre 2015.
Per quanto concerne, invece, Benci, la difesa evidenzia la distanza temporale tra i reati fine allo stesso contestati ai capi B) e C) (accertati nell' agosto - settembre 2015) e al capo E) (accertato circa un anno dopo, nel luglio 2016). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. con riferimento al capo B) - avente ad oggetto il reato di coltivazione di due piantagioni di canapa indiana per un totale di 2.130 piante, nonché la detenzione, per la successiva cessione, di 92 kg. di marijuana - relativamente alla posizione processuale di Benci e Sainato Vincenzo.
La principale prova a carico degli imputati sarebbe costituita dalla intercettazione ambientale captata il 2 settembre 2015 sulla autovettura in uso ad altro coimputato, ove Benci e Sainato Vincenzo avrebbero manifestato il timore di un futuro arresto in relazione alla scoperta, e al conseguente sequestro, di due piantagioni di canapa indiana avvenuto il 21 agosto 2015. Rileva la difesa che, dall'attività investigativa che ha portato al sequestro della piantagione e all'arresto in flagranza di Bruzzese Lorenzo e Sainato Rocco, non era in alcun modo emerso che i ricorrenti avessero collaborato alla realizzazione della stessa.
Al più sarebbe ipotizzabile l'ipotesi di connivenza non punibile. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. con riferimento al capo C) - avente ad oggetto il reato di coltivazione di una piantagione di canapa indiana costituita da 135 piante e di un'altra costituita da 40 piante già tagliate) ascritto al solo Benci (in concorso con Ursino e Lombardo).La Corte di appello non avrebbe considerato la lettura alternativa fornita dalla difesa alle captazioni indicate nella sentenza impugnata.
Al più, potrebbe ritenersi che Benci fosse unicamente a conoscenza della presunta ipotesi di reato. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. con riferimento al capo D) - avente ad oggetto il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di un non meglio precisato quantitativo di marijuana; fattispecie ricondotta nell'alveo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. - in relazione alle posizioni processuali di Sainato Vincenzo e Sainato Salvatore (in concorso con Violi Giorgio).
L'unica intercettazione posta a sostegno dell'impianto accusatorio sarebbe quella intercorsa il 6 ottobre 2015 tra Sainato Salvatore e il figlio Sainato Vincenzo, all'interno dell'auto in uso a quest'ultimo. Gli interlocutori non avrebbero fatto alcun riferimento a sostanze stupefacenti, motivo per il quale deve ritenersi che stessero parlando di qualcosa di lecito. 2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. con riferimento al capo E) - avente ad oggetto il reato di coltivazione di una piantagione di canapa per un totale di 2.208 piante - in relazione alle posizioni processuali di Benci e Jentile (in concorso con Violi e Demasi).
Le intercettazioni - nelle quali non vengono mai citate le parole marijuana e canapa - non avrebbero significato univoco e, anche in questo caso, al più, si sarebbe in presenza di connivenza non punibile, mancando la prova dell'apporto materiale o morale di Benci e Jentile al comportamento criminoso altrui. La difesa evidenzia che viene ritenuto di interesse investigativo un incontro, in data 16 marzo 2016, al quale però Benci non ha mai preso parte. Altro contatto ritenuto indiziante sarebbe una conversazione tra Jentile e Benci, sull'auto di quest'ultimo, ma, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, i due non indicano l'oggetto della coltivazione. 2.6.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva e al trattamento sanzionatorio. Con riferimento alle posizioni di Sainato Salvatore, Sainato Vincenzo e Jentile Domenico, la recidiva sarebbe stata riconosciuta avendo unicamente riguardo ai precedenti penali, risalenti nel tempo. Inoltre, il trattamento penale sarebbe eccessivo, essendo gli imputati meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.7. La difesa ha depositato note di udienza, nelle quali si insiste sui motivi di ricorso.3.Avverso la sentenza ricorre per Cassazione Ursino Cosimo, a mezzo dell'Avvocato Domenico Lupis, deducendo i seguenti motivi: 3.1.
Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento al capo C) di imputazione. Non emergerebbe alcun contributo dell'imputato alla commissione del reato, anche in considerazione del fatto che il predetto avrebbe potuto trovarsi nella zona del commesso reato per motivi del tutto leciti, come andare a trovare gli zii. Al più si tratterebbe di connivenza non punibile. 3.2. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione, in relazione alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Disparità di trattamento rispetto al coimputato Lombardo Stefano, il quale ha patteggiato una pena di gran lunga inferiore. 4.Avverso la sentenza ricorre per cassazione Violi Giorgio, a mezzo degli Avvocati Annamaria Domanico e Guido Contestabile, deducendo i seguenti motivi: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. cit., con riferimento al capo B). Ritiene la difesa che l'interesse ad occultare il tubo di irrigazione della piantagione non possa, da solo, fondare il giudizio di penale responsabilità e che i contatti del Violi con l'utenza di Bruzzese Lorenzo non abbiano il valore di indizio grave, preciso e concordante. 4.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. cit., con riferimento al capo D). Le intercettazioni tra terzi, osserva la difesa, non costituiscono indizio preciso, stante il richiamo meramente nominale a Violi; del pari, il riferimento al rapporto parentale con il cugino Sainato Vincenzo non ha valore inequivoco. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen. e 73, d.P.R. cit., con riferimento al capo E).
Il sollecito, ad opera dell'imputato, circa la predisposizione dell'impianto di irrigazione sarebbe un connotato indiziario privo di gravità e precisione, così come l'asserita consegna a Violi, il 9 maggio 2016, dei semi di canapa. Analoga censura viene mossa dai difensori con riferimento alle risultanze captive successive al rinvenimento, sequestro e distruzione delle piantagioni da parte delle forze dell'ordine, posto che non era ancora stata iniziata alcuna attività di raccolta. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen., 43 cod. pen. e 74, comma 2, d.P.R. cit. 5 ft Gli elementi indicati ai fini della prova della partecipazione alla associazione non sarebbero significativi, ma dimostrerebbero, al più, una responsabilità a titolo concorsuale.
In particolare:
1) il ruolo di fornitore di semi rappresenterebbe un elemento riconosciuto esclusivamente in relazione alla vicenda di cui al capo E);
2) l'attivarsi per la vendita dello stupefacente già pronto per la distribuzione sarebbe un assunto apodittico;
3) l'essere destinatario di proventi dell'attività di coltivazione sarebbe componente probatoria tipica del mero apporto concorsuale. 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 74, comma 6, d.P.R. cit., 81, secondo comma, 99 e 133 cod. pen. La recidiva sarebbe stata applicata senza verificarne la ricorrenza in concreto; in ogni caso, difetterebbero i presupposti quanto alla variante reiterata, atteso il mancato riconoscimento della recidiva nella precedente condanna. Difetterebbe nella sentenza impugnata la motivazione circa l'insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., in considerazione della natura lieve del fatto di cui al capo D), della scarsa qualità dello stupefacente di cui al capo E), della natura presuntiva della quantità di stupefacente ricavabile dalle piante, in difetto di concrete analisi tecniche circa il loro stato di maturazione. 4.6 La difesa ha depositato motivi aggiunti nell'interesse di Violi con riferimento ai capi B), D) ed E). 5.Avverso la sentenza ricorre per cassazione Dennasi Massimiliano, a mezzo dell'Avvocato Guido Contestabile, deducendo i seguenti motivi: 5.1.
Vizio di motivazione, nei termini di prova omessa o travisata, in relazione al capo E) di imputazione. Gli elementi probatori indicati dalla Corte di appello a fondamento della responsabilità dell'imputato sono, a giudizio della difesa, insufficienti, dal momento che dimostrano, al più, la connivenza non punibile dello stesso. Del pari, nessun elemento di prova può ricavarsi dalla conversazione del 7 maggio 2016, dal momento che Demasi non è mai intervenuto. La difformità dal dato reale, nel caso di specie, risiederebbe nell'avere elevato tale intercettazione a valida fonte di prova, limitandone il vaglio a una mera interpretazione superficiale e travisando, in tal modo, i dati fattuali. 5.2.
Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. Se, la condotta di coltivazione, come sostenuto dalla difesa, non può appoggiarsi su solide fondamenta, allora il giudicante avrebbe dovuto arrestare il suo pronunciamento a una dichiarazione di improcedibilità per ne bis in idem, essendo Demasi stato assolto con sentenza n. 242/17 del Tribunale di Locri in relazione alla condotta di detenzione di sostanza stupefacente.Inoltre, i fatti di causa sono perfettamente identici e coincidenti con quelli oggetto del suindicato procedimento, in relazione al quale intervenuta la assoluzione dell'imputato. 5.3.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. 5.4. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
6. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Lombardo Vincenzo, a mezzo dell'Avvocato Caterina Fuda, formulando le seguenti censure: 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la affermazione di responsabilità in relazione al capo C), senza considerare le censure mosse dal ricorrente. La difesa aveva osservato che non si evinceva con chiarezza sulla base di quali argomentazioni il Giudice dell'udienza preliminare fosse pervenuto a ritenere il ricorrente l'utilizzatore, il 14 settembre 2015, dell'utenza 324-20200591; che il nomignolo "Vi" non era un dato certo nella esatta identificazione e che la distanza di otto mesi costituiva un dato temporale lungo per attribuire l'uso esclusivo dell'utenza a un unico utilizzatore. 6.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attribuzione di responsabilità a carico del ricorrente. Il solo nomignolo "Vi" non potrebbe costituire esatta identificazione, essendo in uso a tantissime persone; nessun riconoscimento della voce sarebbe stato effettuato dal personale di polizia giudiziaria; la scheda telefonica sarebbe intestata a una donna, estranea al ricorrente; nessun servizio di osservazione, pedinamento e controllo avrebbe immortalato la presenza del ricorrente in compagnia di Ursino il giorno 14 settembre 2015 nei pressi della piantagione. 6.3.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla coltivazione. Risulterebbe affetta da illogicità manifesta la affermazione, contenuta nella pronuncia impugnata, secondo la quale la condotta significativa della compartecipazione del ricorrente al reato di coltivazione illecita, sarebbe consistita nell'affermazione a Ursino Cosimo del furto di una «quarantina ... cinquantina» di piante. Dalle indagini non emergerebbe alcun contatto del ricorrente con Lombardo Stefano o con Benci Luca, né alcuna visita del predetto all'interno della piantagione a innaffiare o concimare le piante. 6.4.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato.Non emergerebbe l'esistenza di un contributo causale attribuibile al prevenuto. 6.5. Violazione di legge avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso ricorrente nella condotta illecita. Lombardo sarebbe stato semplicemente a conoscenza di una altrui, sia pure illecita, attività. 6.6. Vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato. La Corte di appello avrebbe dovuto indicare idonei elementi dimostrativi dell'esistenza di una previa intesa che potesse ascrivere la condotta del ricorrente al reato contestato. 6.7.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine responsabilità del ricorrente a titolo di concorso. Nella condotta del ricorrente sono ravvisabili unicamente gli estremi della connivenza non punibile. 6.8. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la partecipazione del ricorrente al reato di coltivazione, omettendo di dare seguito alle censure mosse dal ricorrente nell'atto di gravame. 6.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit.
L'affermazione di penale responsabilità sarebbe ancorata a mere congetture e supposizioni. 6.10 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valenza indiziaria attribuita alla presenza sulla piantagione del ricorrente. 6.11. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe considerato che l'imputato è gravato da un solo precedente per falso materiale depenalizzato. 6.12. Violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza impugnata farebbe riferimento a un precedente decreto penale di condanna del 2010; ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., il delitto doveva ritenersi estinto, non avendo ricorrente riportato condanne per i successivi cinque anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono fondati i ricorsi di Sainato Vincenzo, Benci Luca e Violi Giorgio relativamente al reato di cui al capo A), nonché quello di Violi Giorgio relativamente al reato di cui al capo D) e quello di De Masi Massimiliano relativamente al reato di cui al capo E). Su tali capi la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. I ricorsi di Sainato Vincenzo, Benci Luca e Violi Giorgio sono, invece, inammissibili nel resto. Devono, infine, essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da Ursino Cosimo, Lombardo Vincenzo, Sainato Salvatore e Jentile Domenico. 2.Appare opportuno trattare, preliminarmente, alcune questioni di diritto, comuni ai ricorrenti, alle quali poi verrà fatto integrale richiamo. 2.1.
In linea generale, occorre sin d'ora notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che, da un lato, costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte in risposta dal giudice distrettuale; dall'altro lato, tendano a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più plausibile. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, per un verso, sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, ma risultano soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Per altro verso, sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale ovvero mancanze argonnentative e illogicità ictu ()cui/ percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 2.2. Sempre in via generale, mette conto ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837;
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, deo. 2014, Capuzzí, Rv. 258438). 2.3. Il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, infine, non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez. 2, n. 12303 del 2010, non mass.).
Quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, deo. 01/07/2013, Santapaola, Rv. 25643501). 2.4. Appare opportuno evidenziare i principi di diritto che governano la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
35. Deve premettersi che la partecipazione all'associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato si differenziano per il carattere dell'accordo criminoso, il quale, nella seconda fattispecie, è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati e si esaurisce nella loro consumazione, mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un generale e continuativo programma di delinquenza e non viene meno dopo che i reati sono stati commessi, continuando a sussistere per l'ulteriore attuazione del programma stesso. Ne discende che, affinché si possa affermare la sussistenza dei presupposti dell'appartenenza all'associazione, è necessario provare l'integrazione dell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. cit., rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti.
Il quid pluris si individua nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (ex plurimis Sez. 4, n, 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257906; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino e altro, Rv. 270396). Costituisce, inoltre, ius receptum che, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex plurimis, sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011;
Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009 - dep. 2010, Galioto, Rv. 246112). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è, dunque, necessario:
a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 -dep. il 17/02/2014, Pompei, Rv. 258796). In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi, va ribadito l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo il quale, sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte.
In definitiva, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega il fornitore, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente/rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798).
È stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (così sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905). Tuttavia, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede, pur sempre, la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645).
Infine, viene ritenuta sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che í singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. cit., che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016 -dep. 14/02/2017-, Bandera, Rv. 269150). 2.5.
Quanto al reato di cui all'art. 73, d.P.R. cit., occorre precisare che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum, Rv. 257810 — 01).
È necessario, quindi, un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv. 210638; cfr. anche Sez. 6, n.11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634). Deve, in altri termini, essere escluso il concorso del convivente ex art. 110 cod. pen. in ipotesi di semplice comportamento negativo di quest'ultimo, che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, dal momento che non sussiste in tale caso un obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen. giacché il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale.
Di contro, per la configurazione dei concorso, è sufficiente la partecipazione all'altrui attività criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro di poter contare su una propria attiva collaborazione (Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587). 2.6.
Per quanto concerne, infine, le intercettazioni telefoniche, deve sottolinearsi che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; sul punto anche Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nei ricorsi in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito.
Con particolare riferimento alla valenza probatoria delle intercettazioni di conversazioni intervenute tra soggetti diversi dall'imputato, che riferiscono elementi accusatori a suo carico, deve evidenziarsi che il canone probatorio seguito dai giudici di merito è pienamente aderente ai principi espressi in sede di legittimità, ribaditi nella sentenza delle Sezioni Unite Sebbar, nella quale si è affermato che «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714, che richiama, peraltro, il costante orientamento di legittimità già affermato da Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392 e da altre decisioni, tra cui Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 25181; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv, 265747). 3.Ricorsi di Benci Luca, Sainato Vincenzo, Sainato Salvatore e 3entile Domenico. 3.1. Il primo motivo avente ad oggetto la sussistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico fra Benci, Sainato Vincenzo e Violi è fondato.
Come si è detto sopra, affinché si possa affermare la sussistenza dei presupposti dell'appartenenza all'associazione, è necessario provare l'integrazione dell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. cit., rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, il c.d. quid pluris, che si individua nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio.
Si richiama, quanto osservato al paragrafo 2.3. del "Considerato in diritto" e la giurisprudenza in esso citata. Invero, la sentenza impugnata considera provato il reato alla luce delle conversazioni intercorse tra gli imputati; in realtà, ciò che emerge dalle intercettazioni richiamate dal Collegio di appello è unicamente la circostanza che le condotte illecite sono state svolte in concorso da parte di Benci Violi e Sainato Vincenzo e non in attuazione di un pactum sceleris sull'esistenza del quale nulla viene evidenziato. Invero, deve rilevarsi che i Giudici di merito non motivano puntualmente sulle ragioni per le quali le singole condotte criminose dei predetti debbano ritenersi attuative dell'oggetto di un sodalizio ex art. 74 d.P.R. cit.
In particolare, la Corte territoriale non individua quel vincolo che deve permanere al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi. Emergono, invece, le difficoltà e la scarsezza dei mezzi, la assenza del riscontro della presenza dei ricorrenti all'interno delle piantagioni, l'assenza di rapporti degli stessi con il fornitore dei semi per le piantagioni, le precarie condizioni economiche, nelle quali versavano i ricorrenti, nonché la mancata partecipazione degli stessi a tutti i delitti scopo. Dall'agosto 2015 al luglio 2016 nessuna conversazione di rilievo tra Benci, Sainato Vincenzo e Violi viene indicata nella sentenza in verifica.
L'unico elemento al quale si fa riferimento è quello relativo al fatto che Violi acquistava i semi da piantare sempre da una terza persona. Ciò non è sufficiente, anche perché è avvenuto solo due volte, in occasione dell'approntamento delle due piantagioni per le quali è stato condannato. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, in relazione al capo A) di imputazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. 3.2. Il secondo motivo, nel quale si censura la responsabilità di Benci e Sainato Vincenzo in relazione al capo B), è affetto da genericità, essendo mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte in risposta dal Giudice distrettuale.
La Corte di appello territoriale ha, infatti, richiamato puntualmente: - le attività di osservazione, pedinamento e controllo, dalle quali emerge che gli imputati erano visti ripetutamente osservare, con il binocolo, nella direzione della piantagione di cannabis;-i ripetuti contatti telefonici tra Sainato e Violi e tale Enzo (Bruzzese) - poi arrestato il 21 agosto 2015, all'interno della piantagione di cannabis, insieme a Schirippa e Sainato Rocco in flagranza di reato, mentre erano intenti a tagliare le piante - e prendevano con lui appuntamento per incontrarsi "in montagna". - la intercettazione tra Sainato Vincenzo e il fratello Rocco, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo se il giorno seguente, e cioè quello dell'arresto, sarebbe andato lui "in montagna"; -la intercettazione, immediatamente successiva all'arresto di Bruzzese, Schirippa e Sainato Rocco, nel corso della quale Sainato Vincenzo dimostrava di essere pienamente a conoscenza di quanto appena avvenuto; -la intercettazione ambientale captata il 2 settembre 2015 sulla autovettura in uso a Sainato Vincenzo, nel corso della quale quest'ultimo, Benci e Violi, manifestavano il timore di un futuro arresto, ipotizzando di essere stati sicuramente visti all'interno della piantagione e alludevano anche all'esistenza di una seconda coltivazione, e Benci si interrogava sulle ragioni per le quali non erano ancora stati arrestati.
A dimostrazione del loro pieno coinvolgimento, si accordavano anche per la restituzione del denaro a diversi soggetti coinvolti nell'illecito fra cui "il ragazzo che ha dato i semi", e cioè tale Delfino, con il quale Violi manteneva giornalieri contatti chiedendo insistentemente il "concime" o il "caffè", volendo così, appunto, alludere ai semi. 3.3. Il terzo motivo, nel quale si censura la responsabilità di Benci in relazione al capo C), è inammissibile perché fornisce una lettura alternativa di intercettazioni dal significato univoco. Si richiamano le osservazioni contenute nel paragrafo 2.5. del «Considerato in Diritto».
La sentenza impugnata si sofferma analiticamente sulla posizione di Benci evidenziando: - la conversazione intrattenuta con Lombardo Stefano, poco prima che questi venisse arrestato all'interno della piantagione, nel corso della quale il predetto è rassicurato dal ricorrente circa il fatto che lo stava raggiungendo. I due parlavano, inoltre, diffusamente dell'impianto di irrigazione della suddetta piantagione; -le intercettazioni immediatamente successive all'arresto di Lombardo, che acclaravano la presenza di Benci (e di Ursino) sul posto e il fatto che il predetto si stava dando alla fuga. 3.4.11 quarto motivo, che censura la responsabilità di Sainato Vincenzo e Sainato Salvatore in ordine al capo D), è affetto da genericità, dal momento che i ricorrenti contestano l'efficacia probatoria della conversazione intercorsa il 6 ottobre 2015 tra Sainato Salvatore e il figlio Sainato Vincenzo — interpretata, con estrema logicità, dai Giudici di merito in chiave accusatoria — sostenendo che i due stessero parlando di attività lecite, ma non indicano neppure quale potrebbe essere l'oggetto lecito di tale conversazione.
Pur essendo vero che, come sostenuto dalla difesa, la condanna si fonda su un'unica intercettazione tra Sainato Salvatore e Sainato Vincenzo, rileva il Collegio che la Corte di appello ha correttamente ritenuto la stessa dal significato inequivoco, posto che i due imputati parlavano di due "brande" in loro possesso, al di sopra delle quali avevano collocato qualcosa di "umido", che doveva essiccare, essere pesato e, successivamente venduto. 3.5. Il quinto motivo, che censura la responsabilità di Benci e Jentile in ordine alla commissione del reato sub E), è generico.
La Corte di appello ha, infatti, richiamato tutte le intercettazioni, dalle quali si desume pacificamente la commissione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. cit., da parte di Benci e Jentile, unitamente a Violi, e, in particolare, ha sottolineato che emergeva che i predetti: - si erano incontrati con Violi svariate volte al fine di avviare l'attività di coltivazione della piantagione di canapa; -avevano comprato i semi da tale Delfino e iniziato a piantarli, installato l'impianto di irrigazione e, pur lamentandosi del fatto che i semi non erano buoni, previsto di ricavare un quintale di marijuana; - si rammaricavano del fatto che non potevano ripiantare la coltivazione perché le foglie sarebbero state visibili in piena estate, quando le zone erano maggiormente controllate dalle forze dell'ordine; -temevano che i Carabinieri, definiti i "Cacciatori", che conoscevano la zona, potessero scoprire la piantagione, cosa che, in effetti avveniva; - sfogavano la loro rabbia e si compiacevano del fatto di non essere andati nella piantagione il 20 luglio 2016 perché sarebbero stati arrestati dagli operanti che avevano individuato e distrutto la piantagione. 3.6.
Il sesto motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuati generiche e il riconoscimento della recidiva in capo agli imputati è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte agli imputati, considerando anche la natura dei reati loro ascritti e la qualità dei comportamenti, è sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. È, pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr.
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, rimarcando, oltre che le precedenti condanne, la gravità delle condotte poste in essere nel presente procedimento da tutti e tre i ricorrenti.
4. Ricorso di Ursino Cosimo. 4.1. Il primo motivo, avente ad oggetto la responsabilità di Ursino per il reato di cui al capo C) di imputazione, è inammissibile dal momento che la difesa, senza neanche fornire una ricostruzione alternativa, si limita a sostenere che la condotta di Ursino avrebbe potuto anche essere lecita. La sentenza impugnata ha richiamato, puntualmente, la conversazione intervenuta il 14 settembre 2015 tra Ursino e un soggetto soprannominato "Vi" - che poi sarà identificato nel correo Lombardo Vincenzo -, nel corso della quale Ursino, dopo avere fatto scendere e risalire "Vi" dalla propria autovettura, raccoglieva lo sfogo di rabbia di quest'ultimo per avere scoperto che erano state rubate dalla piantagione 40/50 piante di marijuana.
Con motivazione congrua e immune da vizi logici, la Corte di appello territoriale ha sottolineato che il fatto che era marijuana era pacificamente desumibile dalla circostanza che l'interlocutore chiedeva a "Vi" se fosse di quella "buona" (pianta femmina) o di quella "brutta" (pianta maschio) e poi dal fatto che in altra piantagione, che usufruiva del medesimo impianto di irrigazione, venivano rinvenute 40 piante di marijuana già tagliate. La sentenza impugnata ha ulteriormente motivato, evidenziando che le utenze di Ursino e Benci si contattavano più volte in prossimità dell'arresto di Lombardo Stefano e che Ursino chiedeva a Benci di rintracciare Lombardo Stefano perché si recasse nel luogo dove poi veniva arrestato.
Sono, infine, richiamate le conversazioni di Ursino e Benci, subito dopo l'arresto di Lombardo, dalle quali si comprendeva che i due si trovavano nella piantagione perché entrambi agganciavano la stessa cella (appunto corrispondente alla zona della piantagione). 4.2. Il secondo motivo è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dal momento che viene rimarcata la professionalità a delinquere dell'imputato, il quale, per sfuggire all'arresto, non esitava a servirsi di altri soggetti.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha esplicitamente indicato gli indici concreti, cui è stata parametrata l'individuazione della pena, partendo da una pena base vicina al minimo edittale, ritenuta equa dalla Corte distrettuale. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata, come si è detto, in misura prossima al minimo edittale. 5.Ricorso di Violi Giorgio. 5.1.
Il primo motivo, avente ad oggetto la responsabilità del ricorrente con riferimento al reato di cui al capo B), è inammissibile perché affetto da genericità, essendo mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte in risposta dal Giudice distrettuale. La Corte di appello ha motivato in maniera esaustiva circa il concorso dell'imputato, con Sainato Vincenzo e Benci Luca, nella coltivazione di due piantagioni di canapa indiana; in particolare, l'apporto fornito da Violi è stato individuato nel mantenere i contatti con il fornitore di semi di marijuana, chiamandolo con insistenza per farsi consegnare "il concime" o "il caffè", sostenendo di avere estrema urgenza.Si richiama, per il resto, quanto osservato al paragrafo 3.2. del «Considerato in Diritto", in relazione ai ricorsi di Benci e Sainato Vincenzo, circa la presenza di Violi nei pressi delle piantagioni al momento dell'arresto del correo e circa la sua fuga. 5.2.
Il secondo motivo, relativo al concorso di Violi, con Sainato Vincenzo e Sainato Salvatore, nella commissione del reato sub D), è fondato. Mentre, come si è già detto al paragrafo 3.4. del «Considerato in Diritto», la prova della responsabilità dei concorrenti è stata correttamente individuata dalla Corte di appello nella intercettazione tra i due Sainato, i quali parlavano inequivocamente di marijuana, per quanto concerne il ricorrente, la sentenza impugnata si limita a richiamare un commento dei coimputati circa il fatto che «Giorgio andrà a pesarla» e «si occuperà della vendita».
La Corte territoriale ha ritenuto che il "Giorgio" del quale si parlava fosse Violi perché il predetto era parente di Sainato, era l'unico Giorgio coinvolto nel procedimento, e si era già occupato della coltivazione della piantagione di cui al capo B). Osserva il Collegio che la motivazione è insufficiente poiché gli elementi indicati non hanno efficacia individualizzante e non permettono di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente. Le risultanze indiziarie in relazione alla vicenda di cui al capo B), infine, non offrono una solida base inferenziale sotto il profilo identificativo, in quanto afferenti a episodio pregresso, connotato da un apporto concorsuale radicalmente diverso.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, con riferimento al capo in esame. 5.3. Il terzo motivo, che censura la responsabilità di Violi, in concorso con Benci e Jentile, in ordine alla commissione del reato sub E), è generico. La Corte di appello ha, infatti, richiamato tutte le intercettazioni, dalle quali si desume pacificamente la commissione del reato di cui all'art. 73 d.P.R. cit., da parte dei predetti. Si rinvia, sul punto, alle osservazioni svolte al paragrafo 3.5. del «Considerato in Diritto» in merito al ricorso di Benci e Jentile. 5.4.
Il quarto motivo, avente ad oggetto la sussistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico fra Benci, Sainato Vincenzo e Violi, è fondato. Non emergono dalla motivazione della Corte di appello gli elementi costitutivi del reato associativo contestato. Si fa integrale rinvio alle osservazioni svolte sul punto al paragrafo 3.1. del «Considerato in Diritto», con riferimento al ricorso di Benci e Sainato Vincenzo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, con riferimento al capo in esame.5.5.
La censura, contenuta nel quinto motivo, circa il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., è assorbita dall'accoglimento del motivo circa l'insussistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Quanto alle due doglianze relative al riconoscimento della recidiva, la prima è generica, posto che la Corte di appello ha puntualmente indicato i gravi precedenti penali dell'imputato e sottolineato che il predetto risultava pienamente inserito nel contesto criminale del luogo di commissione dei delitti, refrattario all'ammonimento dell'autorità giudiziaria, così da implicare una più accentuata colpevolezza dello stesso.
La seconda doglianza è manifestamente infondata poiché, alla luce della sentenza Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
6. Ricorso di Dennasi Massimiliano. 6.1. Il primo motivo è fondato. I giudici hanno ritenuto Demasi responsabile: 1)perché partecipava alla conversazione del 7 maggio 2016 fra tutti gli imputati coinvolti nella vicenda, in occasione della quale si discuteva della piantagione in allestimento;
2) perché gli imputati, il giorno precedente a quello in cui è stata scoperta la piantagione, si erano recati presso l'abitazione di Demasi, dopo essere stati allertati da Violi in merito a una sospetta presenza dei "cacciatori" (e cioè le Forze dell'Ordine) nella zona;
3) perché proponeva di recarsi nei pressi della piantagione per verificare se qualcosa fosse sfuggito al sequestro («dai andiamo»). Emerge dalla sentenza impugnata che, nella conversazione del 7 maggio 2016, Demasi era un soggetto presente, ma del tutto silente; parimenti, la circostanza per la quale gli altri due coimputati si erano recati a casa del ricorrente, nulla rileva in ordine alla colpevolezza di quest'ultimo. Pacificamente generica è, infine, la esclamazione «andiamo a vedere», pronunciata dal prevenuto, che invitava gli imputati a recarsi presso la piantagione sequestrata.
Si tratta di una motivazione insufficiente, non potendosi ricondurre la condotta delittuosa di coltivazione di oltre duemila piante di marijuana all'odierno ricorrente sulla scorta di elementi di ridotto valore probatorio.Si richiama quanto osservato al paragrafo 2.4. del «Considerato in Diritto» con riferimento al rapporto tra concorso nel reato e connivenza non punibile. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, con riferimento al capo in esame. 6.2. A seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, tutti gli altri motivi devono ritenersi assorbiti.
7. Ricorso di Lombardo Vincenzo. 7.1. Il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che la Corte di appello ha, comunque, chiarito le modalità tramite le quali era stato possibile concludere che il "Vi", che compariva nelle intercettazioni, fosse l'odierno imputato (si veda paragrafo successivo). Si richiamano, in ogni caso, le osservazioni svolte al paragrafo 2.3. del «Considerato in Diritto», con riferimento alla lamentata risposta della Corte di appello alle deduzioni della difesa. 7.2.1 motivi di ricorso da 2 a 10, aventi ad oggetto la riconosciuta penale responsabilità dell'imputato, sono generici, non confrontandosi con le puntuali risposte fornite dalla Corte di appello, la quale ha richiamato la conversazione intervenuta il 14 settembre 2015 tra Ursino e un soggetto soprannominato "Vi" - che poi sarà identificato nel correo Lombardo Vincenzo -, nel corso della quale Ursino, dopo avere fatto scendere e risalire "Vi" dalla propria autovettura, raccoglieva lo sfogo di rabbia di quest'ultimo per avere scoperto che erano state rubate dalla piantagione 40/50 piante di marijuana.
Con motivazione congrua e immune da vizi logici, la Corte di appello territoriale ha, poi, sottolineato che il fatto che era marijuana era pacificamente desumibile dalla circostanza che l'interlocutore chiedeva a "Vi" se fosse di quella "buona" (pianta femmina) o di quella "brutta" (pianta maschio) e poi dal fatto che in altra piantagione, che usufruiva del medesimo impianto di irrigazione venivano rinvenute quaranta piante di marijuana già tagliate. Quanto all'identificazione, la motivazione fornita dalla Corte di appello è congrua e logica, là dove ha sottolineato che: -"Vi" è colui che utilizzava l'utenza 3420200594 - intestato a terza persona - che, il giorno prima dell'arresto in flagranza di Lombardo Stefano, chiamava Ursino per farsi venire a prendere davanti alla piantagione; - tra tale utenza e Ursino e Benci, il giorno dell'arresto, intervenivano numerosissime chiamate; - alcuni mesi dopo, Benci rispondeva a una telefonata proveniente da quel numero affermando esplicitamente:
«dottor Lombardo mi dica»;- sempre alcuni mesi dopo, Benci chiamava "Vi" e gli chiedeva di incontrarsi; pochi minuti dopo l'auto di Benci si fermava dinanzi all'abitazione del Lombardo e sull'auto contestualmente saliva "Vi"; pochi minuti dopo, l'auto veniva fermata per un controllo di polizia e, a bordo del veicolo, insieme a Benci vi era proprio l'imputato. L'imputato ha sostenuto che era decorso troppo tempo tra i fatti e il momento della sua identificazione quale usufruttuario dell'utenza sopraindicata; rileva il Collegio che il ricorrente non ha, però, fornito spiegazione alcuna sul perché e sul come egli sia venuto in possesso in Italia dell'utenza in questione, dal momento che la stessa risultava intestata a terze persone. 7.3.
I motivi di ricorso da 11 a 12, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, sia perché l'imputato nulla ha dedotto circa la meritevolezza della concessione delle stesse, sia perché la sentenza impugnata ha, comunque, evidenziato la assenza di elementi positivi e la dimostrata professionalità a delinquere dell'imputato. Si ribadisce che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole.
8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di Sainato Vincenzo, Benci Luca e Violi Giorgio relativamente al reato di cui al capo A), nonché nei confronti dello stesso Violi Giorgi relativamente al reato di cui al capo D), e nei confronti di Demasi Massimiliano relativamente al reato di cui al capo E), rinviando per nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. I ricorsi dei predetti imputati devono essere dichiarati inammissibili nel resto. I ricorsi proposti da Ursino Cosimo, Lombardo Vincenzo, Sainato Salvatore e Jentile Domenico sono inammissibili e i predetti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Sainato Vincenzo, Benci Luca e Violi Giorgio r