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Ordinanza — n. 25010/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding extortion conviction details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25010/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court committed a factual error by altering the nature of the extortion crime and ignoring evidence from the investigation phase. The court ruled that the appeal raised only a question of judgment rather than a perceptual factual error, as the decision involved value assessments not subject to this specific remedy.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 521 c.p.p.: The extraordinary appeal for factual error applies solely to perceptual mistakes in reading internal court records, excluding decisions based on evaluative judgments or substantive legal interpretations.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error perceptual mistake judgment error criminal procedure code extortion conviction inadmissible appeal tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta motivi che non rientrano tra quelli proponibili con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.
Art. 521 c.p.p.
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella misura in cui non avrebbe rilevato la violazione dell'art. 521 cod.
Art. 238-bis c.p.p.
Con il terzo motivo, infine, si contesta la ritenuta utilizzabilità, ex art. 238-bis, della sentenza di primo grado emessa nei confronti dei coimputati, asseritannente acquisita al dibattimento con il consenso delle parti.
art. 521 cod. proc. pen
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella misura in cui non avrebbe rilevato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.„ posto che il fatto per il quale era intervenuta la sentenza di condanna era materialmente diverso da quello contestato.
art. 625-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta motivi che non rientrano tra quelli proponibili con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbaro
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
(Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA su! ricorso proposto da Capodiferro Domenico, nato a Bari il 25/3/1962 avverso la sentenza del 15/9/2023 emessa dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Cassazione, con la sentenza resa da Sez.2, n.45850 del 15/9/2023, accoglieva il ricorso di Capodiferro limitatamente alla confisca, dichiarandolo inammissibile nel resto.

2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella misura in cui non avrebbe rilevato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.„ posto che il fatto per il quale era intervenuta la sentenza di condanna era materialmente diverso da quello contestato. A fronte della prova offerta dalla difesa del periodo detentivo subito dal ricorrente, concomitante con l'epoca di commissione del reato di estorsione, i giudici di merito modificavano la condotta, senza che tale vizio sia stato rilevato dalla Cassazione, pur essendo stato oggetto di ricorso. 2.2.

Con il secondo motivo, si censura un( ulteriore errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, avendo omesso di considerare che la (k) sentenza di condanna si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni rese in fase di indagine da Angelo Dachille che, tuttavia, non erano mai state legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si contesta la ritenuta utilizzabilità, ex art. 238-bis, della sentenza di primo grado emessa nei confronti dei coimputati, asseritannente acquisita al dibattimento con il consenso delle parti.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta motivi che non rientrano tra quelli proponibili con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. Per consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Ne consegue che il rimedio straordinario disciplinato dall'art.625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per far valere l'errore materiale e l'errore di fatto che consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbaro, Rv. 273193).

Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3.1. Nel caso di specie, la sentenza resa dalla Seconda sezione di questa Corte ha ampiamente argomentato in merito alle censure sollevate dal ricorrente e sostanzialmente riproposte con il ricorso straordinario.

Ciò vale sia per la questione afferente alla diversità del fatto oggetto di condanna, sia in merito all'individuazione delle prove utilizzabili (si veda pg.8-10 sentenza impugnata). Dalla lettura della motivazione, invero, non emerge alcun errore percettivo ma, semplicemente, una valutazione dei motivi in senso difforme a quanto sostenuto dalla difesa, il che determina l'inammissibilità del ricorso straordinario.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2024 I