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Sentenza — n. 24738/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24738/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24738/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 (motivazione depositata il successivo 25 gennaio), ha respinto l'appello presentato da Sperti Emanuele avverso l'ordinanza del Gip che ha rigettato l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere, applicata all'indagato in relazione alla contestazione provvisoria di cui all'art. 416 bis cod. pen. In particolare, l'addebito cautelare è riferito alla partecipazione dell'indagato alla "Sacra Corona Unita" e, segnatamente, alla frangia facente capo ai fratelli Tornese di Monteroni di Lecce; in tale veste - secondo la contestazione provvisoria - Sperti "procacciava clienti per conto della impresa SOLOIL s.r.l. e ne agevolava l'attività sul territorio intervenendo nei contrasti con imprese concorrenti concordando le modalità di spartizione delle diverse aree".

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen, art. 299 c.p; Sentenza — n. 24738/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata dà atto che «le doglianze contenute nei motivi di appello risultano essere già state oggetto di delibazione da parte di questo Tribunale, che con provvedimento in data 13 dicembre 2023 - cui si fa rinvio - rigettava l'appello nell'interesse di SPERTI EMANUELE avverso l'ordinanza depositata in data 23.10.2023 presso il Tribunale di Lecce ed emessa ex art. 299 c.p.p. L'unico elemento di novità introdotto nel presente appello rispetto al precedente concerne, in realtà, il riferimento alla sentenza pronunciata dalla Suprema Corte in data 20.11.2023 quale elemento asseritamente dimostrativo dell'inesistenza della contestata fattispecie associativa mafiosa.

Parole chiave

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società con un unico azionista special purpose acquisition company difesa contro le pratiche commerciali illecite concentrazioni tra imprese responsabilità dell'impresa crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
art. 299 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Sperti Manuele, nato a Campi Salentina il 17/09/1982 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 23/01/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'indagato, Avvocato Antonio Piccolo, che ha contestato le conclusioni del PG, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 (motivazione depositata il successivo 25 gennaio), ha respinto l'appello presentato da Sperti Emanuele avverso l'ordinanza del Gip che ha rigettato l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere, applicata all'indagato in relazione alla contestazione provvisoria di cui all'art. 416 bis cod. pen. In particolare, l'addebito cautelare è riferito alla partecipazione dell'indagato alla "Sacra Corona Unita" e, segnatamente, alla frangia facente capo ai fratelli Tornese di Monteroni di Lecce; in tale veste - secondo la contestazione provvisoria - Sperti "procacciava clienti per conto della impresa SOLOIL s.r.l. e ne agevolava l'attività sul territorio intervenendo nei contrasti con imprese concorrenti concordando le modalità di spartizione delle diverse aree".

2. Avverso detta ordinanza Sperti ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria a supporto della misura carceraria. Sul punto, si sostiene che dalle indagini non è emersa né la sussistenza dell'associazione né la partecipazione alla stessa dell'indagato (evidenziandosi peraltro che l'impresa SOLEIL è inattiva da tempo). In ogni caso, sulla base di elementi nuovi indicati dalla difesa e non considerati dal Tribunale del riesame, le esigenze cautelari, ove pure esistenti, potrebbero essere adeguatamente soddisfatte attraverso la misura domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dall'indagato è complessivamente infondato e va quindi rigettato.

2. L'ordinanza impugnata dà atto che «le doglianze contenute nei motivi di appello risultano essere già state oggetto di delibazione da parte di questo Tribunale, che con provvedimento in data 13 dicembre 2023 - cui si fa rinvio - rigettava l'appello nell'interesse di SPERTI EMANUELE avverso l'ordinanza depositata in data 23.10.2023 presso il Tribunale di Lecce ed emessa ex art. 299 c.p.p. L'unico elemento di novità introdotto nel presente appello rispetto al precedente concerne, in realtà, il riferimento alla sentenza pronunciata dalla Suprema Corte in data 20.11.2023 quale elemento asseritamente dimostrativo dell'inesistenza della contestata fattispecie associativa mafiosa.

Ebbene, tale specifico profilo risulta essere stato già delibato e superato dalla Corte di cassazione, Sez VI con sentenza n. 1185/2024 in data 10 gennaio 2024 (CC 16.11.2023) (cfr. pag. 4 sentenza cit.), con la quale veniva rigettato il ricorso proposto nell'interesse di Sperti avverso l'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 8/06/2023 con cui veniva rigettata l'istanza di riesame avverso l'ordinanza genetica della misura cautelare. La menzionata pronuncia della Suprema Corte, inoltre, ha già valutato le censure tuttavia nuovamente sollevate dalla difesa per ben due volte in sede di appello (n. punti da n. 1 a n. 6)».

3. In effetti, i motivi contenuti nell'appello sono sostanzialmente identici a quelli delibati e respinti dalla sentenza indicata nell'ordinanza (Sez. 6 n. 1185 del 16 novembre 2023 - dep. 2024, Sperti) che - in sede di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva respinto l'istanza di revoca della misura custodiale - si è pronunciata sia sulla gravità indiziaria che sulle esigenze cautelari, confermando la sussistenza di entrambi i presupposti e l'adeguatezza della misura carceraria. 3.1. Sul punto, dunque, risulta sussistere un "giudicato cautelare", atteso che «le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame» (ex multis, Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018. Pm. in proc. Bertocchi e altri, Rv. 273648 - 01).

4. Per quanto riguarda la sentenza invocata dal ricorrente (Sez. 2, n. 2881 del 20 ottobre 2023 - dep. 2024, Nocera, n.m.) - che rappresenterebbe l'elemento nuovo in grado di superare tale "giudicato" - va rilevato che la pronuncia della Sez. 6, precedentemente menzionata, pur indicandola nei motivi del ricorso proposto da Sperti (par. 3 del Ritenuto in fatto), non ne tratta in modo specifico del Considerato in diritto. 4.1. Peraltro, nel presente ricorso l'indagato ha sostenuto che la sentenza della Sez. 2 "pone essa stessa in dubbio il quadro accusatorio delineato nel p.p. Filo Arianna [quello a carico di Sperti] avendo collocato nel territorio di Carmiano e dintorni una struttura mafiosa che non è certamente sovrapponibile a quella di cui alla presente operazione investigativa ed allo stesso tempo messo a dura prova la logica che esclude due compagini possano operare contestualmente nel medesimo luogo e nel medesimo periodo storico". 4.2 Tale affermazione risulta generica e di non agevole comprensione.

In ogni caso dalla motivazione della sentenza della Sez. 2 citata - che non è stata pronunciata nei confronti di Sperti - non emergono elementi - peraltro neppure specificatamente indicati nel ricorso - che possano contraddire l'addebito cautelare nei confronti dell'indagato o che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7