Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24420/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as personally filed by defendants without required special bar association defense counsel signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24420/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because they were personally submitted by the defendants rather than by qualified defense counsel. The court noted that under the Criminal Procedure Code, such appeals must be signed by lawyers registered in the special bar association of the Court of Cassation. Consequently, the appeals were rejected de plano, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Cassation appeals must be signed by defense counsel registered in the special bar association of the Court of Cassation; personal submission by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal inadmissibility personal submission of appeal special bar association registration Criminal Procedure Code de plano rejection requisito della firma atto privo di sottoscrizione memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato, peraltro, che avverso sentenza di applicazione della pena non sono proponibili motivi dì ricorso diversi rispetto a quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UABOR LUCKY (CUI 054TZL4) nato il 01/01/1997 OGUAMELU AMOS (CUI 053CUYM) nato il 02/12/1993 ASIA KENNEDY (CUI 058B23Q) nato il 21/04/1994 OBEAHON GIDEON (CUI 053M43N) nato il 12/12/1997 IFEANY CHINAEMEREM nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16532/24 UABOR + 4 OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti personalmente dai ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

Considerato, peraltro, che avverso sentenza di applicazione della pena non sono proponibili motivi dì ricorso diversi rispetto a quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci