Italian Court dismisses asylum applicants' cassation appeals for inadmissibility due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two asylum applicants inadmissible without formalities. The applicants failed to raise specific legal issues required for challenging penalty application sentences, instead making generic assertions about non-applicable substitute penalties. Consequently, the court dismissed the appeals and ordered the applicants to pay processing fees and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 1 and Art. 360, c. 1, n. 2 of the Code of Civil Procedure; appeals against penalty application sentences are inadmissible if they do not address specific grounds such as the expression of will, correlation between request and sentence, or legal qualification of facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL FELLAHI NOUR EDDINE nato il 16/09/2002 EL HADIRI ABDEL MOUNIM nato il 01/06/2000 avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG N. 16490/24 EL FELLAHI + 1 OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità perché proposti per motivi non consentiti. Nel caso in esame entrambi i ricorrenti non hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, alla mancata applicazione di pene sostitutive, non rientranti nell'oggetto dell'accordo.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ciascuno, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i